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Document 31990L0168

    Direttiva 90/168/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    GU L 92 del 7.4.1990, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/168/oj

    31990L0168

    Direttiva 90/168/CEE del Consiglio del 26 marzo 1990 che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    Gazzetta ufficiale n. L 092 del 07/04/1990 pag. 0049 - 0050
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0129
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0129


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 26 marzo 1990

    che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

    (90/168/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che, con la direttiva 77/93/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/439/CEE (4), il Consiglio ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che la protezione dei vegetali contro tali organismi è indispensabile ai fini dell'aumento della produttività in agricoltura, che costituisce una degli obiettivi della politica agricola comune;

    considerando che attualmente la direttiva 77/93/CEE, oltre a disporre l'esecuzione di controlli da parte di Stati membri speditori, ammette che anche gli Stati membri destinatari possano effettuare controlli; che, per favorire la libera circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nella Comunità, che costituisce un elemento essenziale per la produttività in agricoltura e contribuisce al corretto funzionamento della politica agricola comune, questi ultimi controlli debbono essere progressivamente ridotti, per giungere, in materia di controlli, ad un migliore equilibrio tra gli Stati membri speditori e gli Stati membri destinatari, conferendo maggiori responsabilità ai primi; che deve essere conseguentemente modificato l'articolo 11 della direttiva 77/93/CEE;

    considerando che si è reso necessario migliorare il funzionamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE; che le misure di salvaguardia debbono, di norma, essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema e che la Commissione dovrebbe essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, i termini « un terzo » sono sostituiti dai termini « una determinata percentuale ».

    2) All'articolo 11, paragrafo 3, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

    « Tale percentuale può essere determinata a seconda delle categorie di vegetali o di prodotti vegetali secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis. Essa è inferiore al 33 % ed è progressivamente ridotta per essere portata a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo conformemente alle disposizioni destinate al completamento del mercato interno. »

    3) All'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

    « 3. bis. I controlli sui documenti di cui al paragrafo 1, lettera a) e i controlli di identità di cui al paragrafo 1, lettera e) sono effettuati soltanto al momento e nel luogo in cui sono espletate le formalità doganali o altre formalità amministrative connesse alla circolazione delle merci. È decisa secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis la percentuale delle partite che deve essere sottoposta occasionalmente a controlli sui documenti e a controlli di identità, da effettuarsi per sondaggio, a seconda delle categorie di vegetali o di prodotti vegetali. Tale percentuale viene progressivamente ridotta e portata a zero al momento in cui gli Stati membri avranno applicato le nuove modalità di controllo conformemente alle disposizioni destinate al completamento del mercato interno. »

    4) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    « 1. a) Uno Stato membro, quando constata la presenza, reale o sospetta, di organismi nocivi la cui presenza è finora ignota nel suo territorio, ne dà immediata notifica alla Commissione e agli altri Stati membri. Esso informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri delle misure di protezione adottate o previste al riguardo. Tra l'altro, queste misure debbono essere tali da prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo in questione nel territorio degli altri Stati membri.

    b) Nei confronti di partite di vegetali, prodotti vegetali o altre merci provenienti da paesi terzi, che si ritenga possano costituire un rischio imminente di introduzione o di propagazione degli organismi nocivi di cui alla lettera a), lo Stato membro interessato adotta immediatamente le misure necessarie per proteggere il territorio della Comunità da tale rischio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

    c) Qualora uno Stato membro ritenga che esista un rischio imminente, diverso da quello di cui alla lettera b), esso notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure di cui auspica l'adozione. Qualora ritenga che dette misure non siano adottate entro un termine adeguato per evitare l'introduzione o la propagazione nel suo territorio di un organismo nocivo, esso può adottare provvisoriamente le disposizioni complementari che ritiene necessarie, fintantoché la Commissione non abbia adottato misure in applicazione del paragrafo 2.

    La Commissione presenta entro il 31 dicembre 1992 una relazione, corredata da eventuali proposte, sull'attuazione della presente disposizione. »

    5) All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

    3. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis. »

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1991.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 marzo 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. O'KENNEDY

    (1) GU n. C 117 del 4. 5. 1988, pag. 11.

    (2) GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 213.

    (3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (4) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 106.

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