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Document 31990D0123
90/123/EEC: Commission Decision of 7 March 1990 approving the draft measures presented by Italy for implementation of Article 3b of Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector (Only the Italian text is authentic)
90/123/CEE: Decisione della Commissione del 7 marzo 1990 che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
90/123/CEE: Decisione della Commissione del 7 marzo 1990 che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 71 del 17.3.1990, p. 44–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1993
90/123/CEE: Decisione della Commissione del 7 marzo 1990 che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1990 pag. 0044 - 0044
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1990 che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (90/123/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (2), in particolare l'articolo 3 ter, paragrafo 1, secondo comma, considerando che in base alla succitata disposizione gli Stati membri comunicano alla Commissione per preventiva approvazione i progetti di disposizioni nazionali relative all'applicazione del citato articolo 3 ter; considerando che è opportuno approvare il progetto di attuazione comunicato dall'Italia l'8 febbraio 1990, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono approvate le disposizioni nazionali presentate dall'Italia per l'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, in base alle quali sono assegnati quantitativi di riferimento specifici ai produttori di recente insediamento, eventualmente maggiorati di una percentuale uniforme per i produttori insediatisi recentemente nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (4). Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3. (3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.