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Document 31990D0123

90/123/CEE: Decisione della Commissione del 7 marzo 1990 che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

GU L 71 del 17.3.1990, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/123/oj

31990D0123

90/123/CEE: Decisione della Commissione del 7 marzo 1990 che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1990 pag. 0044 - 0044


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

che approva il progetto presentato dall'Italia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/123/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (2), in particolare l'articolo 3 ter, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che in base alla succitata disposizione gli Stati membri comunicano alla Commissione per preventiva approvazione i progetti di disposizioni nazionali relative all'applicazione del citato articolo 3 ter;

considerando che è opportuno approvare il progetto di attuazione comunicato dall'Italia l'8 febbraio 1990,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali presentate dall'Italia per l'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84, in base alle quali sono assegnati quantitativi di riferimento specifici ai produttori di recente insediamento, eventualmente maggiorati di una percentuale uniforme per i produttori insediatisi recentemente nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (4).

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3.

(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

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