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Document 31990D0030

90/30/CEE: Decisione della Commissione del 10 gennaio 1990 che concede una deroga alla Spagna e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche

GU L 16 del 20.1.1990, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/30/oj

31990D0030

90/30/CEE: Decisione della Commissione del 10 gennaio 1990 che concede una deroga alla Spagna e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 20/01/1990 pag. 0035 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 31 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 31 pag. 0237


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1990

che concede una deroga alla Spagna e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche

(90/30/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/657/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 13 della direttiva 64/433/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere concesse deroghe al disposto dell'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della stessa direttiva agli Stati membri che ne facciano domanda, sempreché essi offrano garanzie analoghe; che tali deroghe devono garantire condizioni igienico-sanitarie almeno equivalenti a quelle previste da detto allegato I;

considerando che, con lettera del 26 septembre 1989, le autorità della Spagna hanno presentato alla Commissione una domanda di deroga all'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della direttiva 64/433/CEE per quanto riguarda il sezionamento di carni bovine, ovine e suine; che la domanda propone condizioni igienico-sanitarie; che le condizioni igienico-sanitarie fissate come alternativa dalla domanda di deroga in materia di sezionamento di carni fresche devono essere almeno equivalenti a quelle previste dall'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della direttiva 64/433/CEE;

considerando che le condizioni igienico-saitarie proposte dalla Spagna sono equivalenti a quelle di cui all'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della direttiva 64/433/CEE;

considerdando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato I, paragrafo 45, lettera c) della direttiva 64/433/CEE, la Spagna può autorizzare il sezionamento di carni fresche bovine, ovine e suine alle condizioni descritte nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.

ALLEGATO

Condizioni speciali per il sezionamento delle carcasse bovine, ovine e suine

1. Le carcasse provienienti dal locale di macellazione previa refrigerazione in locali di raffreddamento che funzionano ad una temperatura dell'aria all'uscita dagli evaporatori tale da consentire un raffreddamento delle carcasse sino ad una temperatura interna di + 7 °C entro 48 ore per le carcasse bovine e entro 20 ore per le carcasse ovine e suine, sono trasportate nel locale di sezionamento, in cui la temperatura ambiente non è superiore a + 12 °C, situato nello stesso gruppo di edifici in cui si trovano i locali di raffreddamento.

2. La carne è trasferita in una sola operazione.

3. Le carcasse sono introdotte nel locale di sezionamento e disossate prima che la loro temperatura interna abbia raggiunto + 7 °C, se il sezionamento viene effettuato entro le 48 ore successive alla fine delle operazioni di macellazione per le carcasse bovine, entro le 20 ore per le carcasse ovine e suine.

4. Il periodo che intercorre tra l'entrata delle carni nel locale di sezionamento e il loro raffreddamento complementare non supera i 60 minuti.

5. Appena effettuati il sezionamento e l'imballaggio, le carni sono trasportate in locali di raffreddamento appropriati.

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