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Document 31989R3613

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3613/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare

    GU L 351 del 2.12.1989, p. 11–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3613/oj

    31989R3613

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3613/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare -

    Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1989 pag. 0011 - 0013


    (2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

    (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3613/89 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1989 relativo alla fornitura di latte intero in polvere a titolo di aiuto alimentare

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

    considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato alla Repubblica tunisina 3 000 t di latte intero in polvere;

    considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

    ALLEGATO PARTITE A, B, C

    1. Azioni n.: 609/89, 610/89 e 611/89 - Decisione della Commissione del 20. 7. 1989.

    2. Programma: 1989.

    3. Beneficiario: Repubblica tunisina.

    4. Rappresentante del beneficiario (3): STIL, 25, rue Belhassen Ben, Chaabane, 1005 El Omrane, Tunis. Tel. (216-1) 26 01 17; telex 15322; telefax (216-1) 26 18 82.

    5. Luogo o paese di destinazione: Tunisia.

    6. Prodotto da mobilitare: latte intero in polvere.

    7. Caratteristiche e qualità della merce (2) (6): -

    8. Quantitativo globale: 3 000 t.

    9. Numero dei lotti: 3 (partita A: 1 000 t; partita B: 1 000 t; partita C: 1 000 t).

    10. Condizionamento e marcatura: 25 kg; vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 4 e 5, I.1.B.4 e I.1.B.4.3.

    Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:

    « ACTION Nos 609/89, 610/89 et 611/89 / LAIT ENTIER EN POUDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE »

    e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 6, I.1.B.5.

    11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità.

    La fabbricazione del latte intero in polvere deve aver luogo dopo l'aggiudicazione della fornitura.

    12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.

    13. Porto d'imbarco: -

    14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: -

    15. Porto di sbarco: -

    16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: -

    17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 15. 2. 1990.

    18. Data limite per la fornitura: -

    19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.

    20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4): 18. 12. 1989, ore 12.

    21. In caso di seconda gara:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 1. 1990, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 28. 2. 1990;

    c) data limite per la fornitura: -

    22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t.

    23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.

    24. Indirizzo a cui inviare le offerte:

    Bureau de l'aide alimentaire

    À l'attention de Monsieur N. Arend

    Bâtiment Loi 120, bureau 7/58

    Rue de la Loi 200

    B-1049 Bruxelles

    Telex AGREC 22037 B o 25670 B

    25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 13. 10. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3080/89 della Commissione (GU n. L 294 del 13. 10. 1989, pag. 22).

    Note

    (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

    (2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.

    (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: M. Klaus von Helldorf, 21, avenue Jugurtha, Tunis.

    (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:

    - per fattorino all'uficio di cui al punto 24 del presente allegato,

    - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:

    235 01 32,

    236 10 97,

    235 01 30,

    236 20 05.

    (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell' 1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

    (6) Il latte intero in polvere al 26 % minimo di materie grasse deve essere fabbricato con il metodo spray e al massimo un mese prima della data d'imbarco. Esso deve essere di qualità extra grade e rispondere alle seguenti caratteristiche:

    a) tenore di materie grasse: minimo 26,0

    %, b) tenore di acqua: massimo 2,5 %, c) acidità titolabile (calcolata sulla materia secca non grassa) ADMI: - in ml di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo: massimo 3,0, - in acido lattico: massimo 0,15 %, d) tenore di lattati (calcolato sulla materia secca non grassa): massimo 150 mg/100 g, e) additivi: nessuno, f) prova di fosfatasi: negativa, cioè pari o inferiore a 4 mg di fenolo per g di latte ricostituito, g) indice di solubilità: massimo 0,5 ml, h) indice delle particelle bruciate: massimo 15,0 mg, ossia minimo disco B, i) tenore di microrganismi: massimo 50 000 per g, k) ricerca di coliformi: negativa in 0,1 g, l) ricerca di latticello: negativa, m) ricerca di siero di latte: negativa, n) gusto e odore: netti, o) aspetto: colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate.

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