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Document 31989R3346
Commission Regulation (EEC) No 3346/89 of 7 November 1989 re-establishing the levying of customs duties on handkerchiefs, other than knitted or crocheted, products of category 19 (order No 40.0190), originating in Thailand, to which the preferential tariff arrangements of Council Regulation (EEC) No 4259/88 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 3346/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 19 (numero d' ordine 40.0190), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 3346/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 19 (numero d' ordine 40.0190), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio
GU L 323 del 8.11.1989, p. 15–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 3346/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 19 (numero d' ordine 40.0190), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 08/11/1989 pag. 0015 - 0015
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3346/89 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 19 (numero d'ordine 40.0190), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 19 (numero d'ordine 40.0190), originari della Tailandia, il massimale è fissato a 1 663 000 pezzi; che, alla data del 3 aprile 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata per i seguenti prodotti originari della Tailandia: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0190 // 19 (1 000 pezzi) // 6213 20 00 6213 90 00 // Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.