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Document 31989R2995
Commission Regulation (EEC) No 2995/89 of 4 October 1989 amending Regulation (EEC) No 1696/87 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution (inventories, network, reports)
REGOLAMENTO (CEE) N. 2995/89 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/87, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l' inquinamento atmosferico (inventari, reti, bilanci)
REGOLAMENTO (CEE) N. 2995/89 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/87, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l' inquinamento atmosferico (inventari, reti, bilanci)
GU L 287 del 5.10.1989, pp. 11–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/04/1993; abrog. impl. da 393R0926
REGOLAMENTO (CEE) N. 2995/89 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/87, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l' inquinamento atmosferico (inventari, reti, bilanci) -
Gazzetta ufficiale n. L 287 del 05/10/1989 pag. 0011 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2995/89 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/87, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (inventari, reti, bilanci) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1613/89 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/87 della Commissione (3), ha stabilito talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86, considerando che, in sede di definizione della metodologia comune per la compilazione dell'inventario dei danni forestali, si deve tener conto delle particolarità dei cedui e di alcune formazioni boschive caratteristiche delle regioni mediterranee; considerando che, per migliorare la qualità delle informazioni concernenti l'inventario, è opportuno prevedere la trasmissione dei dati sulla defogliazione degli alberi sotto forma di percentuali; considerando che, al momento della valutazione dei danni, è d'uopo prevedere una classe supplementare di scoloramento delle foglie che indichi gli alberi morti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la protezione della foresta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1696/87 è modificato conformemente all'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2. (2) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 8. (3) GU n. L 161 del 22. 6. 1987, pag. 1. ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1696/87 è modificato come segue: 1. Al punto II.1 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « Ai fini del presente inventario, per foreste si intendono i popolamenti di alberi forestali che all'età del turno abbiano raggiunto una chiusura della copertura almeno del 20 % (popolamenti a densità colma, secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Tuttavia, per alcune formazioni boschive caratteristiche delle regioni mediterranee (macchia e formazioni assimilate, popolamenti di Quercus suber e Quercus ilex, ecc.) , la copertura è almeno del 10 %. La dimensione minima delle foreste da sottoporre a campionamento è di 0,5 ha. » 2. Al punto II.1, l'ultima frase del quarto comma è sostituita dal testo seguente: « Qualora il posto di campionamento fosse inaccessibile a causa della configurazione del rilievo o della densità della formazione vegetale (ad esempio una macchia), tale posto sarà sostituito da quello più vicino sito a lato di una strada forestale (a non più di 8 km dal posto teorico). D'altra parte, se dal posto di campionamento non è possibile visualizzare le cime - in particolare nella macchia e nelle formazioni assimilate - o se, per qualsiasi altro motivo, non è possibile definire una particella di osservazione, il posto medesimo viene spostato all'interno del popolamento applicando un metodo oggettivo (non distorto). Sul modulo 1 deve venir obbligatoriamente indicato che il posto di campionamento è stato spostato, specificando il motivo per il quale si è provveduto a tale spostamento. Sul medesimo modulo deve essere altresì chiaramente indicato se il posto di campionamento cade in una macchia o in un popolamento assimilato. » 3. Al punto II.2, secondo comma, è aggiunto il testo del seguente trattino: « - Se il posto di campionamento cade in un ceduo, su ogni ceppaia sottoposta a campionamento viene valutato soltanto il pollone dominante. Qualora si tratti di un ceduo composto, gli alberi campione vengono scelti nel ceduo se esso prevale, fra gli alberi dominanti la riserva se invece prevale la fustaia. » 4. Al punto II.3, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « La defogliazione è stimata per gradi del 5 % in riferimento ad un albero con il fogliame completo alle condizioni delle stazioni locali. La classificazione degli alberi secondo l'intensità della defogliazione si effettua una volta ultimate le osservazioni, all'atto dell'elaborazione dei dati. Le classi di defogliazione sono così definite: ». 5. Al punto II.3, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: « Le classi di scoloramento sono così definite: 1.2.3 // // // // Classe // Scoloramento // Percentuale indicativa di foglie/aghi scolorati // // // // 0 // Nullo o trascurabile // 0 - 10 // 1 // Lieve // 11 - 25 // 2 // Moderato // 26 - 60 // 3 // Grave // > 60 // 4 // Albero morto » // // // // 6. Al punto (12) - Defogliazione - dell'elenco dei « Codici da utilizzare per i dati dell'inventario comune sui danni alle foreste da trasmettere alla Commissione », l'indicazione delle cinque classi di defogliazione è sostituita dal testo seguente: « Indicazione, per ciascun albero campione, della defogliazione espressa in percentuale (per gradi del 5 %) in riferimento ad un albero con il fogliame completo. » 7. Al punto (13) - Scoloramento - del medesimo elenco, è aggiunta la classe seguente: «4: morto. »