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Document 31989R0791

REGOLAMENTO (CEE) N. 791/89 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

GU L 85 del 30.3.1989, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/791/oj

31989R0791

REGOLAMENTO (CEE) N. 791/89 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone -

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1989 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0198


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 791/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2169/81 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone, ad esso allegato e modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2169/81 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2261/88 (3), prevede che il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è determinato per un dato prodotto quale è definito in Grecia; che, a seguito dell'adesione della Spagna, conviene sopprimere tale riferimento ad una situazione particolare della Grecia e sostituirlo con una definizione utilizzata nel commercio internazionale;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, la domanda di aiuto può essere presentata prima della presentazione della domanda di messa sotto controllo; che, ai fini di un buon funzionamento del regime di aiuto, è opportuno prevedere che in tale caso la domanda di aiuto sia ammissibile soltanto a condizione che venga costituita una cauzione per garantire che la domanda di messa sotto controllo sia presentata entro il termine prescritto;

considerando che, a seguito dell'adeguamento del regime di aiuto per il cotone istituito con il protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia, previsto dal regolamento (CEE) n. 1964/87 (4), è necessario adeguare l'articolo 6, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 3 i termini « secondo la definizione greca » sono soppressi.

2) L'articolo 5, paragrafo 2 è completato dal comma seguente:

« Se viene presentata prima della domanda di messa sotto controllo, la domanda di aiuto è ammissibile soltanto a condizione che sia costituita una cauzione sufficiente a garantire che la domanda di messa sotto controllo sia presentata entro il termine prescritto. »

3) All'articolo 6, punto 4 i termini « paragrafo 1 » sono soppressi.

4) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Prima della fine di ogni campagna, la produzione effettiva della campagna stessa è determinata secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1, tenendo conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 2 è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(3) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 8.

(4) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

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