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Document 31989R0768

REGOLAMENTO (CEE) N. 768/89 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1989 che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo

GU L 84 del 29.3.1989, pp. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/768/oj

31989R0768

REGOLAMENTO (CEE) N. 768/89 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 1989 che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 29/03/1989 pag. 0008 - 0012


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 768/89 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1989

che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel contesto della riforma in corso della politica agricola comune, in particolare della ristrutturazione delle organizzazioni comuni dei mercati, la politica delle strutture agricole della Comunità è stata completata con alcune misure destinate, tra l'altro, a facilitare agli agricoltori l'adattamento alle nuove realtà dei mercati agricoli; che, tuttavia, queste misure potrebbero risultare insufficienti per alcune categorie di aziende a conduzione familiare;

considerando che, in questa situazione e conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles nel febbraio 1988, occorre prevedere la facoltà per gli Stati membri di concedere aiuti transitori al reddito agricolo per sostenere lo sforzo di adattamento delle aziende agricole indebolite che, per la loro situazione economica e strutturale, non sarebbero altrimenti in grado di portare con successo a termine il loro sforzo di adattamento; che tali aiuti contribuiscono al tempo stesso a mantenere un livello di vita equo per la popolazione agricola, conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del trattato, e a proteggere gli equilibri necessari per garantire la vitalità del mondo rurale, tenendo conto delle esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente;

considerando che per garantire la necessaria trasparenza di tali aiuti temporanei e l'osservanza delle condizioni comunitarie intese ad evitare che siano rimessi in causa gli obiettivi della Comunità, in particolare nel settore del risanamento dei mercati, è opportuno subordinare la concessione degli aiuti al reddito all'approvazione preventiva, da parte della Commissione, di programmi di aiuti al reddito elaborati dagli Stati membri che prevedano un ricorso a tali misure; che per evitare distorsioni concorrenziali tra i produttori agricoli, questi programmi devono in particolare stabilire e rispettare il nesso esistente tra l'aiuto previsto e il pregiudizio derivante dall'adattamento delle condizioni dei mercati;

considerando che è inoltre necessario tener conto della ripartizione eterogenea delle aziende del tipo considerato sul territorio comunitario e della loro relativa concentrazione negli Stati membri dove le risorse finanziarie e, di conseguenza, le possibilità di aiuti transitori sono notevolmente ridotte rispetto ad altri Stati membri; che la coesione prevista nell'atto unico europeo impone quindi, soprattutto in questi ultimi casi, un contributo comunitario agli aiuti al reddito concessi ai coltivatori a titolo principale; che l'importo del contributo comunitario deve essere differenziato secondo le esigenze e le possibilità finanziarie nelle varie regioni della Comunità;

considerando che il contributo comunitario è finanziato mediante gli staziamenti iscritti in un capitolo speciale del bilancio generale delle Comunità; che per agevolare la gestione e l'esecuzione finanziaria del regime, è opportuno prevedere che le modalità di applicazione finanziarie siano quelle che si applicano al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, in virtù del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per sostenere lo sforzo di adattamento delle aziende agricole a conduzione familiare indebolite, nel contesto della riforma della politica agricole comune, dalle nuove condizioni dei mercati e che, a causa della loro situazione economica e strutturale, non sono in grado di portare a termine da sole il processo di adattamento, è istituito un regime comunitario, in virtù del quale gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere aiuti transitori al reddito agricolo, denominati in appresso « aiuti al reddito ».

Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano agli aiuti concessi in conformità del presente regolamento.

2. Gli aiuti al reddito possono contribuire in particolare a:

a) mantenere il reddito a livelli equi nel corso di un processo di adattamento che può incidere sulla struttura, sull'organizzazione o sulla gestione delle aziende agricole;

b) ridurre l'impatto, in termini di reddito, derivante dagli obblighi finanziari delle aziende agricole;

c) sostenere il livello di reddito agricolo durante lo sforzo di diversificazione di attività del coltivatore al di fuori dell'agricoltura.

Gli aiuti non devono incoraggiare le produzioni agricole né provocare distorsioni concorrenziali.

3. La Comunità partecipa al finanziamento degli aiuti al reddito alle condizioni indicate nel titolo II.

TITOLO I

Il regime degli aiuti al reddito

Articolo 2

Possono essere autorizzati a titolo del presente regime soltanto gli aiuti al reddito:

a) che si inseriscono in un programma elaborato dallo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 3,

b) i cui beneficiari soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1,

c) il cui importo non supera il livello determinato conformemente all'articolo 5 e

d) concessi nel rispetto delle modalità particolari di cui all'articolo 6.

Articolo 3

1. Il programma di aiuti al reddito agricolo (denominato in appresso PARA) costituisce il quadro generale stabilito dallo Stato membro interessato al fine di concedere gli aiuti al reddito su un piano nazionale, regionale e/o settoriale.

2. Ogni PARA contiene almeno i seguenti dati:

a) gli obiettivi concreti perseguiti attraverso il PARA;

b) la zona geografica ed eventualmente il o i settori agricoli che rientrano nel PARA;

c) la delimitazione dei beneficiari potenziali dell'aiuto al reddito nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4;

d) le modalità di concessione dell'aiuto nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, con motivazione del pregiudizio di cui all'articolo 5, destinato a servire di base per la concessione dell'aiuto;

e) l'importo annuo globale massimo delle spese previste per la realizzazione del PARA, con precisazione dell'importo che potrebbe beneficiare della partecipazione comunitaria, in virtù degli articoli 8 e 9.

3. Se il campo d'applicazione geografica del PARA non è il territorio nazionale, la delimitazione è fatta in funzione delle regioni amministrative dello Stato membro interessato. Tuttavia, quando le caratteristiche sociostrutturali delle aziende agricole sono molto omogenee nella zona di applicazione prevista, il PARA può riguardare soltanto parzialmente una o più regioni amministrative.

Articolo 4

1. I coltivatori e i membri della loro famiglia che lavorano nell'azienda possono beneficiare di un aiuto al reddito soltanto se il reddito familiare globale è inferiore, per unità di lavoro, a un limite determinato dallo Stato membro interessato in relazione alle disposizioni nazionali vigenti per misure analoghe nonché agli obiettivi e alle modalità di concessione previsti nel PARA in questione.

Questo limite non può mai superare il 70 % del prodotto interno lordo nazionale o il 90 % del prodotto interno lordo regionale per persona attiva.

Per reddito familiare globale si intende il reddito del coltivatore e dei membri della sua famiglia che lavorano nell'azienda, comprese le loro eventuali entrate extra-agricole.

2. Il reddito agricolo aziendale da prendere in considerazione è stabilito:

- in base all'indicatore coerente con la nozione di prodotto interno lordo di cui al paragrafo 1, secondo comma;

- in base ai dati contabili oppure in base ad altri criteri od obiettivi relativi all'azienda che devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 13.

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto al reddito è determinato sulla base del pregiudizio derivante per i beneficiari potenziali dall'adattamento dei mercati nel contesto della riforma della politica agricola comune e dal riassetto delle organizzazioni comuni dei mercati; esso è stabilito, a scelta dello Stato membro interessato, in modo forfettario o individuale.

2. Se l'importo dell'aiuto è fissato in modo forfettario per la zona e/o il settore di applicazione del PARA:

a) il pregiudizio di cui al paragrafo 1 è stabilito, conformemente alle modalità da decidersi secondo la procedura prevista all'articolo 13, globalmente sulla base di un periodo di riferimento pluriennale per le aziende della zona e/o del settore di applicazione di cui si tratta, espresso in un importo totale;

b) l'aiuto concesso ai singoli beneficiari della zona e/o del settore di applicazione non può globalmente superare l'importo di cui alla lettera a); l'importo dell'aiuto può essere differenziato sulla base di dati oggettivi relativi all'azienda (SAU, reddito lordo standard, ecc.).

3. Se l'importo dell'aiuto è fissato su base individuale, esso può al massimo coprire il pregiudizio di cui al paragrafo 1 subito dall'azienda interessata. Tale pregiudizio è determinato in base a un periodo di riferimento pluriennale e sulla base di modalità da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 13. Articolo 6

1. Le modalità di concessione degli aiuti al reddito sono disciplinate dalle seguenti condizioni particolari:

a) gli aiuti non possono essere concessi in funzione dei prezzi e/o del volume di produzione dell'azienda interessata;

b) essi possono erssere connessi ad un singolo beneficiario soltanto in maniera degressiva e per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal primo pagamento;

c) gli Stati membri escludono dal beneficio degli aiuti al reddito i nuclei domestici per i quali l'attività agricola rappresenta una parte trascurabile del reddito.

2. Per evitare distorsioni della concorrenza, sono fissati, secondo la procedura prevista all'articolo 13, importi massimi dell'aiuto per unità lavorativa, espressi in percentuale del reddito medio regionale o nazionale.

L'aiuto non può mai superare 2 500 ECU l'anno per unità lavorativa nell'azienda interessata.

3. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b):

a) gli importi dell'aiuto da concedere ai singoli beneficiari possono essere capitalizzati,

b) per l'applicazione del limite di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e per l'applicazione dell'articolo 5 si può far ricorso al reddito agricolo netto dell'azienda basandosi su dati contabili.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 13.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro intenda realizzare o modificare un PARA, esso comunica alla Commissione il progetto del programma o le modifiche previste. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento.

Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce elementi supplementari di valutazione.

2. Lo Stato membro non può realizzare le misure progettate prima che la Commissione abbia approvato il PARA in questione.

Nella valutazione, la Commissione s'assicura che le misure previste siano conformi alle disposizioni del presente regolamento, tenuto conto, in particolare, degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma.

3. Entro tre mesi dalla data di ricezione di un progetto di PARA o di modifica, la Commissione decide in merito alla sua approvazione, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 13, a condizione che le siano fornite tutte le informazioni di cui all'articolo 3 ed eventualmente le informazioni supplementari di cui al paragrafo 1, secondo comma del presente articolo.

4. Il paragrafo 2, primo comma non impedisce che lo Stato membro interessato realizzi, nel quadro di un PARA approvato conformemente al paragrafo 3, misure di aiuto al reddito più restrittive di quelle indicate nel PARA in questione per quanto riguarda in particolare:

- la delimitazione geografica o settoriale,

- le modalità di concessione conformemente agli articoli 4 e 5 e

- la durata di applicazione

degli aiuti al reddito effettivamente concessi.

5. Conformemente a modalità da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 13, gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione lo stato di esecuzione dei PARA approvati.

TITOLO II

Finanzialmento comunitario degli aiuti al reddito

Articolo 8

1. Sono imputabili al finanziamento comunitario gli aiuti al reddito che si inseriscono in un PARA approvato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 e che, rispettando le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, riguardino inoltre aziende il cui titolare o un membro della sua famiglia che lavora nell'azienda possegga una capacità professionale sufficiente ed eserciti l'attività agricola a titolo principale.

Per l'applicazione di questa condizione, è applicabile l'articolo 2, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (2).

2. Tuttavia, può usufruire del finanziamento comunitario soltanto la parte dell'aiuto al reddito:

a) che riguarda al massimo due unità lavorative per azienda e 1 000 ECU per unità lavorativa e per anno, e

b) che costituisce, nel corso del secondo, terzo, quarto e quinto anno di concessione ai singoli beneficiari, rispettivamente l'85, il 70, il 55 e il 40 % dell'importo imputabile all'aiuto al reddito loro concesso nel corso del primo anno di concessione, conformemente agli articoli 4 e 5.

3. Per rispettare i limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità, possono essere decise condizioni supplementari di ammissibilità relative al PARA, secondo la procedura prevista all'articolo 13, previa consultazione del comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari.

Articolo 9

1. Il contributo comunitario al finanziamento degli aiuti al reddito corrisponde al:

- 70 % dell'importo ammissibile nel caso in cui l'azienda interessata sia situata in una regione cui si applica l'obiettivo n. 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1),

- 25 % dell'importo ammissibile negli altri casi.

2. Tuttavia, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può essere fissato per alcune zone che rientrano nell'obiettivo n. 5 b) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 un tasso intermedio del contributo comunitario.

Articolo 10

Il contributo comunitario di cui agli articoli 8 e 9 è finanziato con gli stanziamenti iscritti in un capitolo speciale del bilancio generale delle Comunità. Le modalità di applicazione finanziarie sono quelle che si applicano al FEAOG, sezione garanzia.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 11

Fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche o settoriali, sono vietati gli aiuti al reddito agricolo le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle previste dal presente regolamento, in particolare gli aiuti al reddito il cui importo è determinato in funzione dei prezzi, della quantità dei prodotti agricoli o dei fattori di produzione.

L'articolo 92, ad eccezione del paragrafo 3, e l'articolo 93 del trattato si applicano a questi aiuti.

Articolo 12

Le modalità di applicazione del presente regolamento nonché, se del caso, misure transitorie relative all'articolo 11, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13.

Articolo 13

1. È istituito un comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri si applica la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Quando si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il comitato viene convocato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

4. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali misure entro un termine che il suo presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

5. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se non sono conformi al parere espresso dal comitato, tali misure vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

6. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 14

1. Al termine di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

2. Previo esame di tale relazione, il Consiglio, deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'andamento delle condizioni economiche e dei redditi agricoli, le modifiche eventualmente necessarie del presente regime.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1989.

Esso è applicabile fino al 31 marzo 1993.

Nessun PARA può essere approvato dopo tale data in virtù dell'articolo 7 e nessun aiuto al reddito, in virtù di un PARA approvato anteriormente a tale data, può essere concesso a singoli beneficiari dopo il 31 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. C 236 del 2. 9. 1987, pag. 4.

GU n. C 180 del 9. 7. 1988, pag. 9.

(2) GU n. C 49 del 29. 2. 1988, pag. 97.

GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 161.

(3) GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 32.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

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