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Document 31989R0428

REGOLAMENTO (CEE) N. 428/89 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1989 relativo all' esportazione di taluni prodotti chimici

GU L 50 del 22.2.1989, pp. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995; abrogato da 394R3381

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/428/oj

31989R0428

REGOLAMENTO (CEE) N. 428/89 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1989 relativo all' esportazione di taluni prodotti chimici -

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 22/02/1989 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 428/89 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1989

relativo all'esportazione di tauni prodotti chimici

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, nel corso della conferenza internazionale sulle armi chimiche svoltasi a Parigi dal 7 all'11 gennaio 1989, gli Stati membri della Comunità economica europea hanno severamente condannato l'uso delle armi chimiche ed hanno sottolineato il loro impegno per la rapida conclusione di una convenzione universale, generale e d'applicazione effettivamente verificabile per il divieto della preparazione, della fabbricazione, dello stoccaggio e dell'impiego di armi chimiche, nonché per la loro distruzione;

considerando che le discussioni in sede di cooperazione politica europea hanno portato il 14 febbraio 1989 ad un consenso generale sulla necessità di adottare misure urgenti per controllare le esportazioni di taluni prodotti chimici che possono essere impiegati per la fabbricazione di tali armi;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato il 19 gennaio 1989 una risoluzione in materia di proliferazione delle armi chimiche;

considerando che l'articolo 30, paragrafo 5 dell'atto unico europeo stabilisce che le politiche esterne della Comunità europea e le politiche concordate in sede di cooperazione politica europea devono essere coerenti;

considerando che gli interessi degli Stati membri e della Comunità esigono che l'esportazione di taluni prodotti chimici che possono essere impiegati per la produzione di armi chimiche sia disciplinata da misure urgenti ed efficaci; che pertanto gli Stati membri hanno deciso di ricorrere all'adozione di un regolamento del Consiglio a norma del trattato che istituisce la Comunità economica europea e, in funzione delle circostanze alla base di tale adozione, di mantenere sotto esame la possibilità di azioni future;

considerando che l'elenco dei prodotti chimici allegato al presente regolamento ha formato oggetto di un accordo in sede di cooperazione politica europea e che il contenuto di detto elenco potrebbe essere riesaminato nell'ambito di tali istanze;

considerando che per la loro natura e urgenza tali misure rivestono un interesse pubblico inderogabile e pertanto devono essere applicate con effetto immediato,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esportazione dei prodotti di cui all'allegato è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione preventiva di esportazione, rilasciata dalle competenti autorità degli Stati, o a procedure d'effetto equivalente.

Articolo 2

Se vi sono motivi per ritenere che i prodotti in causa saranno utilizzati per la preparazione o per la fabbricazione di armi chimiche ovvero rischiano di essere consegnati direttamente o indirettamente a paesi in guerra o situati in zone di grave tensione internazionale l'autorizzazione di esportazione non viene rilasciata o l'esportazione è vietata in forza di procedure equivalenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

ALLEGATO

Elenco dei prodotti chimici

1.2 // // Codice NC // 1. Tiodiglicolo // 2930 90 90 // 2. Ossocloruro di fosforo // 2812 10 10 // 3. Metilfosfonato di dimetile // 2931 00 00 // 4. Difluoruro metilfosforico // 2931 00 00 // 5. Dicloruro metilfosforico // 2931 00 00 // 6. Fosfito di dimetile // 2920 90 90 // 7. Tricloruro di fosforo // 2812 10 10 // 8. Fosfito di trimetile // 2920 90 90

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