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Document 31989R0394

    REGOLAMENTO (CEE) N. 394/89 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1989 che fissa il limite di tolleranza per le perdite di quantità legate all' ammasso pubblico dell' alcool etilico derivato dal vino

    GU L 45 del 17.2.1989, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1990; abrogato da 391R0147

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/394/oj

    31989R0394

    REGOLAMENTO (CEE) N. 394/89 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1989 che fissa il limite di tolleranza per le perdite di quantità legate all' ammasso pubblico dell' alcool etilico derivato dal vino -

    Gazzetta ufficiale n. L 045 del 17/02/1989 pag. 0012 - 0012


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 394/89 DELLA COMMISSIONE

    del 16 febbraio 1989

    che fissa il limite di tolleranza per le perdite di quantità legate all'ammasso pubblico dell'alcool etilico derivato dal vino

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio, nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3247/81 prevede che, al di là di un limite di tolleranza da fissare, il valore delle perdite di quantità resta a carico degli organismi di intervento; che le perdite di quantità riguardano sia le quantità entrate durante l'esercizio di cui si tratta, sia quelle esistenti all'inizio di tale esercizio;

    considerando che il limite di tolleranza dev'essere calcolato sulla base della conservazione normale dell'alcole etilico derivato dal vino; che è opportuno pertanto che tale limite sia il più severo possibile e sia identico in tutta la Comunità;

    considerando che per determinare il limite di tolleranza necessario, la maniera più semplice è quella di esprimerlo in percentuale della quantità di alcool immagazzinata;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il limite di tolleranza di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3247/81 è fissato, per l'alcool etilico derivato dal vino, a 7,5 delle quantità immagazzinate alla fine dell'esercizio.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

    (2) GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 1.

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