This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31989L0460
Council Directive 89/460/EEC of 18 July 1989 amending, with a view to fixing an expiry date for the derogations accorded to Ireland and the United Kingdom, Directive 85/3/EEC on the weights, dimensions and certain other technical characteristics of certain road vehicles
Direttiva 89/460/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito
Direttiva 89/460/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito
GU L 226 del 3.8.1989, p. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/09/1997
Direttiva 89/460/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 226 del 03/08/1989 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0183
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito (89/460/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/338/CEE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, viste le proposte della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che la direttiva 85/3/CEE fissa il peso massimo autorizzato, le dimensioni massime autorizzate ed altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali; considerando che lo stato di taluni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consentì a detti Stati membri, all'atto dell'adozione della direttiva 85/3/CEE e delle successive modifiche di quest'ultima, di applicare tutte le disposizioni della medesima; considerando che l'applicazione di alcune di tali disposizioni nei precitati Stati membri è, di conseguenza, temporaneamente differita; considerando che il 4 febbraio 1987 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una prima relazione relativa alle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito in virtù dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3 della direttiva 85/3/CEE in cui si precisa che i ponti costruiti in Irlanda e nel Regno Unito conformemente alle norme di progettazione ivi vigenti sono sufficientemente solidi da sostenere i pesi massimi autorizzati previsti da detta direttiva; considerando che la Commissione, sulla base della prima relazione e delle informazioni fornite in seguito, ha presen- tato il 16 gennaio 1989 una seconda relazione concernente le suddette deroghe; considerando che in tale relazione si giunge alla conclusione che le deroghe concesse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 della direttiva 85/3/CEE non saranno più giustificate allorché saranno stati repertoriati i ponti al di sotto della norma e saranno stati consolidati quelli sulle arterie principali; considerando che le informazioni contenute nella suddetta relazione inducono a concludere che le deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito in virtù dell'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva 85/3/CEE non saranno più giustificate a decorrere dalla stessa data; considerando che i lavori necessari a tal fine possono esser terminati per il 31 dicembre 1988; considerando che i ponti che dovranno essere ancora consolidati dopo il 31 dicembre 1988 potranno essere protetti mediante limitazioni di peso locali; considerando che, una volta in tal modo soddisfatte le esigenze in materia di sicurezza, la piena applicazione nell'insieme del territorio della Comunità delle disposizioni della direttiva 85/3/CEE avrà effetti benefici sui trasporti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'articolo 8 della direttiva 85/3/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano in Irlanda e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 1998: - per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.3.2 dell'allegato I: - ad eccezione degli autoarticolati di cui al punto 2.2.2: ii) se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate, ii) se il peso di ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato I non supera 22,5 tonnellate; - ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 il cui peso totale a pieno carico non superi: iii) 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4, iii) 17 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.1, iii) 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3, iv) 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4; - per quanto riguarda la norma di cui al punto 3.4 dell'allegato I, ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 dell'allegato I, se il carico per asse motore non supera 10,5 tonnellate.» Articolo 2 Previa consultazione della Commissione, l'Irlanda e il Regno Unito adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano la Commissione. Articolo 3 Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989. Per il Consiglio Il Presidente R. DUMAS (1) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14. (2) GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 3. (3) GU n. C 45 del 24. 2. 1989, pag. 14. (4) GU n. C 120 del 16. 5. 1989. (5) Parere reso il 31 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).