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Document 31989D0631

89/631/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

GU L 364 del 14.12.1989, p. 64–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2009; abrogato da 32009D0447 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/631/oj

31989D0631

89/631/CEE: Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1989, relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 364 del 14/12/1989 pag. 0064 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0147


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1989

relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

(89/631/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la politica comune della pesca, garante della perennità delle risorse alieutiche e quindi dell'occupazione in questo settore economico, non può raggiungere i suoi obiettivi senza il rispetto assoluto delle sue norme e quindi senza un controllo efficace;

considerando che gli Stati membri, quando provvedono a far rispettare nelle zone di pesca e nei territori rispettivi le norme di conservazione e di controllo della politica comune della pesca, assolvono a un obbligo d'interesse comune;

considerando che l'importanza del compito di controllo non è correlato per ciascuno Stato membro alle sue possibilità finanziarie né al suo benessere relativo e può costituire talvolta un onere eccessivamente gravoso;

considerando che è quindi opportuno prevedere una partecipazione della Comunità a determinate spese sostenute da alcuni Stati membri per l'applicazione delle norme suddette;

considerando che la partecipazione comunitaria totale dovrebbe limitarsi ad uno stanziamento di bilancio di 22 milioni di ecu all'anno per i primi cinque anni e che i mezzi finanziari corrispondenti figureranno negli stanziamenti annuali nel bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che ogni partecipazione deve essere subordinata alla condizione che gli Stati membri beneficiari raggiungano un livello soddisfacente di efficacia del controllo esercitato, sia in mare che a terra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite in allegato, la Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto delle norme di conservazione e di gestione delle risorse della pesca della Comunità.

In attesa dell'adozione di norme comunitarie di conservazione e di gestione delle risorse della pesca applicabili alle acque del Mediterraneo, la Comunità contribuisce, a titolo cautelare fino al 31 dicembre 1991 e alle stesse condizioni fissate dalla presente decisione, al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri interessati per garantire l'osservanza delle norme applicabili. Gli Stati membri che desiderano fruire di questo contributo notificano dette norme alla Commissione, con relativa motivazione.

2. La partecipazione della Comunità riguarda le spese imputabili sostenute dagli Stati membri dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 1995.

3. Essa sarà limitata, per Stato membro e per anno, ad un minimo del 35 % ed un massimo del 50 % delle spese imputabili.

4. La Comunità può concedere anticipi fino al 50 % della sua partecipazione.

5. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato ed in base ad una relazione della Commissione relativa all'applicazione della presente decisione, adotterà entro il 30 giugno 1995 disposizioni per una partecipazione comunitaria che potrebbero applicarsi dal 1o gennaio 1996.

Articolo 2

1. Gli Stati membri che intendano beneficiare di un contributo comunitario al finanziamento delle spese presentano alla Commissione, per la prima volta entro il 30 giugno 1990 ed in seguito entro il 30 giugno di ogni anno, un prospetto recante le informazioni indicate al punto 2 dell'allegato.

2. Per la prima volta entro il 31 dicembre 1990 ed in seguito entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione decide, secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione del 1985, sulla partecipazione comunitaria, sull'imputabilità delle spese previste e sulle condizioni cui quest'ultima è eventualmente subordinata.

3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, prima del 31 marzo dell'anno successivo alla sua decisione, sulle azioni realizzate in virtù della presente decisione come pure dei miglioramenti constatati nell'attuazione dei controlli sulla pesca da parte degli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MELLICK

(1) GU n. C 152 del 20. 6. 1989, pag. 5.

(2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 235.

(3) GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 36.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

1. Le spese imputabili degli Stati membri possono riguardare l'acquisto o la modernizzazione di:

- navi, aeromobili e veicoli terrestri adibiti al controllo e alla sorveglianza delle attività di pesca, comprese le rispettive attrezzature;

- sistemi di individuazione e di registrazione delle attività di pesca (comprese le attrezzature installate su navi da pesca);

- sistemi (inclusi quelli installati a terra) di registrazione e di trasmissione dei dati relativi alle catture e di altre informazioni attinenti.

2. Nel prospetto menzionato all'articolo 2, paragrafo 1 sono indicate le spese di cui al punto 1 previste per gli anni successivi. Vi saranno specificati in particolare:

- le caratteristiche tecniche e il costo delle attrezzature nonché le modalità di pagamento previste;

- lo scadenzario delle spese previste;

- l'impiego previsto delle attrezzature e la data della loro entrata in servizio;

- in caso di navi, aeromobili e attrezzature da installare su navi o aeromobili, il programma operativo proposto per il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca da parte di tali navi o aeromobili.

Gli Stati membri trasmettono una relazione dettagliata sulla loro organizzazione attuale, sulle attività svolte, sui problemi incontrati e sui risultati conseguiti nel controllo delle attività di pesca in mare e a terra, precisando in che modo le spese proposte lo renderanno più efficace.

A tale fine gli Stati membri fissano obiettivi in funzione delle rispettive priorità.

3. La Commissione esamina le domande di ciascuno Stato membro sulla base soprattutto dei seguenti criteri:

- per le spese riguardanti navi, aeromobili e veicoli terrestri, il periodo di tempo per il quale saranno adibiti alla sorveglianza della pesca;

- l'importanza approssimativa del compito dello Stato membro nell'applicazione del regime di conservazione in mare e a terra, tenuto conto in particolare del volume delle attività pescherecce nella sua zona di pesca, dell'estensione della stessa, del numero e del volume degli sbarchi effettuati nei suoi porti, della lunghezza del suo litorale, del numero dei porti di pesca e della distribuzione geografica delle attività della sua flotta;

- il modo in cui lo Stato membro ha utilizzato eventuali contributi finanziari concessi ai sensi della presente decisione in anni precedenti;

- il miglioramento nell'efficienza dei controlli in mare e a terra da parte dello Stato membro in questione nel periodo anteriore alla domanda ed il miglioramento atteso dalla spesa prevista.

4. Nel valutare l'efficienza con cui uno Stato membro ha esercitato i controlli, la Commissione prende in considerazione soprattutto:

- la prevenzione, la ricerca e la repressione di violazioni delle norme di conservazione e di controllo;

- la presenza nella legislazione nazionale e l'effettiva applicazione di sanzioni proporzionali alla gravità di tali violazioni ed efficacemente dissuasive nei confronti di analoghe violazioni ulteriori;

- l'attendibilità dei dati relativi alle catture comunicati alla Commissione dallo Stato membro e il successo di quest'ultimo nel prevenire il superamento dei propri contingenti;

- l'importanza e l'efficienza delle risorse umane e materiali destinate dallo Stato membro al controllo della pesca;

- la diversificazione delle attività di pesca esercitate nella zona di pesca di detto Stato;

- il grado di cooperazione tra lo Stato membro e gli altri Stati membri e la Commissione nell'applicazione del controllo;

- in casi specifici, il contributo dello Stato membro all'applicazione del regime in zone disciplinate da convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente, l'importanza e l'efficacia del suo controllo. 5. Gli Stati membri presentano le loro domande di rimborso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

Il rimborso delle spese ed il pagamento degli anticipi si effettuano solo se sono state rispettate le disposizioni delle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori e forniture, nel senso che i certificati di pagamento devono riferirsi alle comunicazioni di aggiudicazione degli appalti pubblici pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualora le comunicazioni non siano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il beneficiario deve certificare che gli appalti pubblici sono stati aggiudicati rispettando la legislazione comunitaria.

La Commissione può chiedere qualsiasi informazione che reputi necessaria per valutare se la legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici sia stata rispettata.

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni da essa richieste per espletare le sue funzioni a norma della presente decisione.

Qualora ritenga che i mezzi di sorveglianza e di controllo finanziati in parte della Comunità in virtù della presente decisione non vengono utilizzati per le finalità stabilite e conformemente alle condizioni previste dalla presente decisione, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato. In tal caso quest'ultimo avvia un'inchiesta amministrativa a cui possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro informa la Commissione sugli sviluppi e sui risultati dell'inchiesta e le trasmette una copia del rapporto d'inchiesta nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura del rapporto.

La Commissione può effettuare verifiche per accertare se gli Stati membri hanno compiuto i doveri che incombono loro a norma della presente decisione; gli Stati membri sono tenuti ad assistere i funzionari designati a tal fine dalla Commissione.

Le disposizioni del presente punto non pregiudicano l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2).

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

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