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Document 31989D0337

89/337/CEE: Decisione del Consiglio del 27 aprile 1989 concernente la televisione ad alta definizione

GU L 142 del 25.5.1989, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/337/oj

31989D0337

89/337/CEE: Decisione del Consiglio del 27 aprile 1989 concernente la televisione ad alta definizione

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 25/05/1989 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0003


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 concernente la televisione ad alta definizione (89/337/CEE)

Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la televisione ad alta definizione (HDTV) rappresenta un elemento di importanza strategica per l'industria europea elettronica di consumo e per le industrie europee cinematografiche e televisive;

considerando che è urgente disporre di un'unica norma mondiale per la produzione e lo scambio di programmi e film per l'HDTV;

considerando che l'industria europea ha sviluppato, nel quadro Eureka, una proposta adatta a tale norma di produzione mondiale unica;

considerando che i prototipi di apparati costruiti in funzione di tale norma hanno dato dimostrazione coronata da successo, nel mese di settembre 1988, alla Brighton International Broadcasting Convention;

considerando che l'anno 1992 può essere fissato come obiettivo per il lancio di apparati commerciali sul mercato e per l'inizio di servizi operativi HDTV;

considerando che il successo del lancio dell'HDTV ad uso commerciale non dipenderà esclusivamente dalla disponibilità di un adeguato hardware, ma anche dal fatto che le industrie produttrici cinematografiche e televisive europee acquisiscano la capacità ed esperienza necessarie;

considerando che deve essere immediatamente lanciata un'opportuna campagna di promozione per preparare i professionisti del settore e gli spettatori televisivi in relazione a tale lancio;

considerando che importanti istanze decisionali ed altre parti interessate dovrebbero inoltre essere tenute pienamente al corrente degli sviluppi dell'HDTV europa;

considerando l'urgente necessità di preparare un piano strategico d'azione per il lancio dei servizi HDTV a livello europeo;

considerando che è estremamente importante che tutti gli Stati membri partecipino a queste attività;

considerando che tali iniziative dovrebbero portare ad una sempre maggiore cooperazione a livello comunitario tra le industrie dell'elettronica a livello professionale e di consumo e l'industria produttrice cinematografica e televisiva e i fornitori di servizi (emittenti a terra, stazioni televisive via satellite, enti di teledistribuzione, distributori cinematografici);

considerando che il trattato non prevede per l'azione in questione poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Una strategia globale per l'introduzione dei servizi di televisione ad alta definizione (HDTV) in Europa si basa sugli obiettivi seguenti:

Obiettivo 1

Fare di tutto affinché l'industria europea sviluppi, nei tempi previsti, la tecnologica necessaria, i componenti e gli apparati indispensabili al lancio dei servizi HDTV.

Obiettivo 2

Promuovere l'adozione della proposta europea basata sui parametri di 1250 righe, 50 quadri secondo di scansione progressiva come norma mondiale unica per la produzione e lo scambio di programmi HDTV.

Obiettivo 3

Incoraggiare il più vasto impiego possibile del sistema europeo HDTV nel mondo intero.

Obiettivo 4

Promuovere l'introduzione in Europa quanto prima e in base a un calendario appropriato a decorrere dal 1992 dei servizi HDTV.

Obiettivo 5

Fare di tutto affinché le industrie produttrici cinematografiche e televisive europee acquisiscano la capacità, l'esperienza e le dimensioni richieste per essere competitive sul mercato mondiale dell'HDTV per permettere agli Stati membri di offrire il loro contributo culturale specifico.

Articolo 2

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, si prepara un piano d'azione per l'introduzione dell'HDTV nell'ambito di una stretta cooperazione a livello comunitario tra la Com-

missione e gli Stati membri, se del caso tramite strumenti nazionali, in consultazione in particolare con:

- gli enti e società emittenti a terra,

- le stazioni TV via satellite,

- gli enti di teledistribuzione,

- i produttori di apparecchiature elettroniche per professionisti e consumatori,

- le industrie produttrici televisive e cinematografiche,

- gli istituti audiovisivi e gli istituti tecnologici di istruzione superiore,

- le organizzazioni di consumatori

in tutta la Comunità e attraverso tutta l'Europa, in stretto coordinamento secondo il criterio della complementarità con i partecipanti e i coordinatori del progetto Eureka HDTV.

Articolo 3

Sulla base dei risultati delle consultazioni previste all'articolo 2 e della proposta della Commissione, il Consiglio esamina un piano d'azione per l'introduzione dei servizi HDTV. Tale piano d'azione dovrebbe predisporre anche meccanismi che consentano la partecipazione di paesi terzi europei.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

(1) GU n. C 37 del 14. 2. 1989, pag. 5.

(2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

(3) Parere reso il 26 aprile 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

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