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Document 31989D0159
89/159/EEC: Commission Decision of 21 February 1989 recognizing that Denmark applies to heat-treated milk intended for direct home consumption the microbiological standards laid down for step 2 in Directive 85/397/EEC
89/159/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 21 FEBBRAIO 1989, CON CUI SI RICONOSCE CHE LA DANIMARCA APPLICA, PER IL LATTE TRATTATO TERMICAMENTE DESTINATO AL CONSUMO NAZIONALE DIRETTO, LE NORME MICROBIOLOGICHE PRESCRITTE PER LA FASE 2 DELLA DIRETTIVA 85/397/CEE
89/159/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 21 FEBBRAIO 1989, CON CUI SI RICONOSCE CHE LA DANIMARCA APPLICA, PER IL LATTE TRATTATO TERMICAMENTE DESTINATO AL CONSUMO NAZIONALE DIRETTO, LE NORME MICROBIOLOGICHE PRESCRITTE PER LA FASE 2 DELLA DIRETTIVA 85/397/CEE
GU L 59 del 2.3.1989, p. 40–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
89/159/CEE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE, DEL 21 FEBBRAIO 1989, CON CUI SI RICONOSCE CHE LA DANIMARCA APPLICA, PER IL LATTE TRATTATO TERMICAMENTE DESTINATO AL CONSUMO NAZIONALE DIRETTO, LE NORME MICROBIOLOGICHE PRESCRITTE PER LA FASE 2 DELLA DIRETTIVA 85/397/CEE
Gazzetta ufficiale n. L 059 del 02/03/1989 pag. 0040 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0153
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1989 con cui si riconosce che la Danimarca applica, per il latte trattato termicamente destinato al consumo nazionale diretto, le norme microbiologiche prescritte per la fase 2 della direttiva 85/397/CEE (89/159/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 85/397/CEE, uno Stato membro che sin dal 1° gennaio 1989 applichi per il latte trattato termicamente destinato al consumo nazionale le norme microbiologiche previste. per la fase 2 può, una volta constatata tale applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 della direttiva stessa, subordinare l'introduzione nel suo territorio del latte sterilizzato e del latte UHT alle norme prescritte in tale fase per il prodotto finito e l'introduzione del latte pastorizzato alle norme prescritte sia per il latte crudo, sia per il latte pastorizzato; considerando che, con lettera del 16 novembre 1988, le autorità danesi hanno notificato alla Commissione la normativa sanitaria nazionale prevista per il latte trattato termicamente destinato al consumo nazionale diretto; considerando che detta normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 1989; considerando che, da un esame effettuato durante la riunione del comitato veterinario permanente in data 19 dicembre 1988, risulta che la Danimarca applica da tale data, per il lette trattato termicamente destinato al consumo nazionale diretto, le norme microbiologiche di cui all'allegato A, capitoli VI e VII della direttiva sopra citata ; che inoltre le autorità danesi si sono impegnate a inviare dal loro territorio verso quello degli altri Stati membri, solo latte rispondente alle norme microbiologiche prescritte per la fase 2; considerando che la presente decisione non pregiudica le condizioni di entrata sul territorio danese dei prodotti del latte in special modo quanto concerne il livello microbiologico del latte utilizzato per la fabbricazione di tali prodotti; considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Danimarca applica dal 1° gennaio 1989, per il latte trattato termicamente destinato al consumo nazionale diretto, le norme microbiologiche prescritte per la fase 2 della direttiva 85/397/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 226 del 24.8.1985, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8.