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Document 31988R2051

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/88 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 relativo alla concessione di una compensazione finanziaria al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese a seguito del deprezzamento di talune scorte di prodotti agricoli

    GU L 185 del 15.7.1988, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2051/oj

    31988R2051

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/88 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 relativo alla concessione di una compensazione finanziaria al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese a seguito del deprezzamento di talune scorte di prodotti agricoli -

    Gazzetta ufficiale n. L 185 del 15/07/1988 pag. 0008 - 0008


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/88 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1988 relativo alla concessione di una compensazione finanziaria al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese a seguito del deprezzamento di talune scorte di prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che, per ristabilire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di taluni prodotti agricoli, sono state prese misure eccezionali intese ad accelerare lo smercio delle scorte di burro accumulate dall'intervento pubblico; che misure di deprezzamento delle scorte sono previste in altri settori;

    considerando che le spese prevedibili per lo smercio ed il deprezzamento delle scorte di prodotti agricoli eccedentari sul periodo 1988-1992, pari a 6,8 miliardi di ECU, comprendono, a partire dal 1989, l'importo di 3,2 miliardi di ECU da rimborsare agli Stati membri per il programma di smercio di burro eseguito nel 1987 e nel 1988;

    considerando che nelle sessione dell'11-13 febbraio 1988, il Consiglio europeo ha previsto che debba essere concessa una compensazione adeguata a questo titolo al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese;

    considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Una compensazione finanziaria è concessa al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese per la loro partecipazione al finanziamento delle spese di smercio di burro e di deprezzamento delle scorte agricole eccedentarie attuali, le quali ammontano a:

    - 1988:

    1,2 miliardi di ECU,

    - 1989-1992:

    1,4 miliardi di ECU all'anno (ai prezzi del 1988).

    Articolo 2

    La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l'importo della partecipazione dei suddetti Stati membri, determinata secondo la ponderazione "IVA - risorsa complementare", al finanziamento delle spese di cui all'articolo 1, per la differenza tra, da un lato, il tasso di rimborso del 70 % per il 1987 e, dall'altro, i tassi previsti per gli anni successivi all'articolo 187, terzo comma ed all'articolo 374, terzo comma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

    Articolo 3

    La compensazione finanziaria è versata nel corso del mese successivo alla data del versamento da parte della Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3) dell'"anticipo su presa in conto" che copre la spesa di cui all'articolo 1.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

    Per il Consiglio Il Presidente M. BANGEMANN

    (1) GU n. C 167 del 27. 6. 1988. (2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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