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Document 31988R1956

    Regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio del 9 giugno 1988 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

    GU L 175 del 6.7.1988, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2007; abrogato da 32007R1386

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1956/oj

    31988R1956

    Regolamento (CEE) n. 1956/88 del Consiglio del 9 giugno 1988 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

    Gazzetta ufficiale n. L 175 del 06/07/1988 pag. 0001 - 0018
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0088
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0088


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1956/88 DEL CONSIGLIO del 9 giugno 1988 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di seguito denominata "convenzione NAFO", è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (2) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

    considerando che l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), istituita dalla convenzione NAFO, ha adottato un programma internazionale di ispezione reciproca, il quale prevede che le parti contraenti hanno il diritto di fermare una nave per ispezione e che lo Stato di bandiera ha il diritto di avviare azioni finanziarie e di imporre sanzioni; che si sono constatati alcuni punti deboli nell'applicazione di tale programma; che la Comunità ha pertanto notificato, in data 26 giugno 1986, di non considerarsi più vincolata dal programma internazionale d'ispezione reciproca dopo il termine di dodici mesi dalla data suddetta; che, in attesa dell'adozione di un programma NAFO riveduto, la Comunità ha adottato, con il regolamento (CEE) n. 3251/87 (3), un programma interinale autonomo di controllo per le navi della Comunità che operano nella zona di regolamentazione;

    considerando che la commissione della pesca della NAFO ha adottato il 10 febbraio 1988 una proposta di programma modificato, denominato "programma internazionale d'ispezione reciproca"; che, a norma dell'articolo XI della convenzione NAFO, la proposta, in mancanza di obiezioni, diventa un provvedimento con calore esecutivo per le parti contraenti a decorrere dal 10 giugno 1988; che il programma modificato è accettabile per la Comunità;

    considerando che è opportuno estendere l'ispezione delle navi della Comunità nella zona di regolamentazione alla verifica del rispetto delle altre disposizioni comunitarie in materia di controllo e di conservazione delle risorse della pesca;

    considerando che, ai fini del controllo delle attività di pesca svolte dalle navi della Comunità nella zona di regolamentazione, gli Stati membri devono collaborare tra loro e con la Commissione nell'applicazione del programma modificato e delle altre disposizioni comunitarie attinenti;

    considerando che il programma modificato si applica senza pregiudicare l'obbligo che incombe agli Stati membri in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (4) per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle navi della Comunità che hanno esercitato attività di pesca ed operazioni connesse nella zona di regolamentazione;

    considerando che occorre prevedere l'adozione di modalità di applicazione del programma modificato e del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si applica nella Comunità il programma internazionale d'ispezione reciproca, adottato il 10 febbraio 1988 dalla commissione della pesca della NAFO, in seguito denominato "programma".

    Il testo del programma è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    1. La Commissione delle Comunità europee assegna al programma ispettori comunitari. Gli ispettori possono essere designati dalla Commissione o da uno Stato membro. Un ispettore comunitario può essere imbarcato su qualsiasi nave di uno Stato membro che già svolge o che svolgerà compiti di ispezione nella zona di regolamentazione della NAFO.

    2. Oltre alle mansioni da essi svolte nell'ambito del programma, gli ispettori comunitari verificano nella zona di regolamentazione se le navi della Comunità cui si applica il programma rispettano le disposizioni comunitarie di conservazione o di controllo alle quali esse sono soggette.

    Articolo 3

    Gli stati membri cooperano tra loro e con la Commissione ai fini dell'applicazione del programma.

    Articolo 4

    Le eventuali modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

    Articolo 5

    Il regolamento (CEE) n. 3251/87 è abrogato.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 10 giugno 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988.

    Per il Consiglio Il Presidente N. BLUEM (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1. (3) GU n. L 314 del 4. 11. 1987, pag. 1.(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

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