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Document 31988R0222

Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica alcuni atti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'instaurazione della nomenclatura combinata

GU L 28 del 1.2.1988, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/222/oj

31988R0222

Regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica alcuni atti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'instaurazione della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 01/02/1988 pag. 0001 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 222/88 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che modifica alcuni atti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito all'instaurazione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-ceseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87(2), in particolare l'articolo 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87(4), del 23 luglio 1987, ha stabilito un sistema armonizzato relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ; che a seguito dell'introduzione della nuova nomenclatura combinata, alcune importanti modifiche al testo del regolamento (CEE) n. 804/68, sono state apportate in proposito dal regolamento (CEE) n. 3904/87 del Consiglio ; che è necessario, inoltre, modificare alcuni regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ; che, tenuto conto della natura delle modifiche, è opportuno adottare, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3904/87, la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che gli adattamenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione, per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1 Il testo dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3466/87(6), è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 7 bis Per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata giacenti in ammassi pubblici e che non possono essere smaltiti nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali, la Commissione è tenuta ad esaminare la situazione. Le adeguate misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. " Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione del 24 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(7), è modificato nel modo seguente :

1)Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 2 I prezzi franco frontiera sono stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esclusi i prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota. " 2)L'articolo 9 è soppresso.

3)Nell'articolo 11, i termini " del regolamento (CEE) n. 823/68 " sono sostituiti dai termini " del regolamento (CEE) n. 2915/79 ".

Articolo 3 Il testo dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85(9) è sostituito dal testo seguente :

" 1. Per i prodotti lattiero-caseari zuccherati, la restituzione accordata è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento destinato a tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari ;

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di saccarosio addizionato.

Tale elemento verrà tuttavia calcolato soltanto se il saccarosio addizionato è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità.

2. Per i prodotti lattiero-caseari concentrati e zuccherati, aventi un tenore, in peso, di materia grassa inferiore o uguale al 9,5 %, l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è fissato per 100 kg di prodotto intero.

Per gli altri prodotti di cui al paragrafo 1, l'elemento di cui alparagrafo 1, lettera a), viene calcolato moltiplicando l'importo di base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero.

L'importo di base di cui al precedente comma rappresenta la restituzione da fissare per 1 kg di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero. " Articolo 4 Il regolamenro (CEE) n. 1216/68 della Commissione, del 9 agosto 1968, che determina il metodo per la constatazione del tenore in lattosio degli alimenti composti per animali importati in provenienza dai paesi terzi(10), è modificato nel modo seguente :

1)Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1 Il metodo per determinare il tenore in lattosio dei prodotti appartenenti alla voce 2309 della nomenclatura combinata, è definito nell'allegato. " 2)Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente titolo :

" Metodo d'analisi per la determinazione del tenore in lattosio nei prodotti appartenenti alla voce 2309 della nomenclatura combinata ".

Articolo 5 Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari(11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2686/87(12), è sostituito dal testo seguente :

" 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni giorno lavorativo prima delle ore 18, per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, le quantità per le quali è stato richiesto un titolo d'esportazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il giorno della comunicazione, riportando per categoria i prodotti, forniti di un numero di codice come figura nei regolamenti che fissano le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati tal quali.

Le comunicazioni relative ai titoli d'esportazione per i prodotti appartenenti alle sottovoci 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99 e alla voce 0405 della nomenclatura combinata distinguono i titoli d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2729/81 (che comporta o meno la fissazione anticipata della restituzione).

Nel comunicare le informazioni di cui ai commi precedenti, gli Stati membri indicano :

a)la destinazione che figura, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2729/81, nella casella 13 della domanda di titolo di esportazione, aggiungendo il codice geografico definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 3431/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, relativo all'aggiornamento della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri, e b)il quantitativo o i quantitativi per destinazione. " Articolo 6 Il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune(13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 566/76(14), è modificato nel modo seguente :

1)Il titolo del regolamento è sostituito dal titolo seguente :

" Regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il latte destinato al consumo umano " 2)Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1 Il presente regolamento concerne i seguenti prodotti :

Codice NCDesignazione delle merciex 0401Latte e crema di latte non concentrati, né zuccherati né addizionati di altri dolcificantiex 0403 10 11 ex 0403 10 13 ex 0403 10 19 ex 0403 90 51 ex 0403 90 53 ex 0403 90 59Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati non concentrati né addizionati di zucchero o di altri dolcificanti o con l'aggiunta di aromatizzanti né con aggiunta di aromatizzanti di frutta o cacao Articolo 7 Il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio(15), è modificato nel modo seguente :

1)Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1 Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 della nomenclatura combinata. " 2)Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 2 Il regime previsto per il lattoso e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 10 90 della nomenclatura combi- nata, dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle relative disposizioni di attuazione, è esteso al lattosio e allo scrippo di lattosio della sottovoce 1702 10 10 della nomenclatura combinata. " 3)IL testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 3 Quando il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo scrippo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 10 90 della nomenclatura combinata, è modificato in virtù dell'articolo 43 del trattato o secondo le procedure stabilite in applicazione di detto articolo, le modifiche sono estese, secondo il caso, al glucosio e allo scrippo di glucosio e al lattosio e allo scrippo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59 e 1702 10 10 della nomenclatura combinata, a meno che, secondo le stesse procedure, non vengano adottate altre misure che consentano di armonizzare il regime riservato a tali prodotti con quello stabilito per i prodotti sopra inicati. " Articolo 8 Il testo dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977, relativo alla vendita di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli(16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/87(17), è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 19 1. L'aiuto previsto dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 non viene concesso per il latte scremato in polvere a norma del presente regolamento.

2. Per il latte scremato in polvere venduto a norma del presente regolamento :

-spedito verso un altro Stato membro come tale, l'importo compensativo monetario fissato a norma del regolamento (CEE) n. 974/71 per i prodotti della sottovoce 0402 10 19 della nomenclatura combinata, si applica il coefficiente che figura all'allegato I, parte 5, alla nota corrispondente del regolamento (CEE) della Commissione, che fissa gli importi compensativi monetari ;

-spedito verso un altro Stato membro e esportato verso paesi terzi, previa denaturazione o incorporazione in alimenti composti, agli importi compensativi monetari fissati, a norma del regolamento (CEE) n. 974/71, per i prodotti di cui alle sottovoci :

-2309 10 15 e 2309 90 35,

-2309 10 19 e 2309 90 39,

-2309 10 39 e 2309 90 49,

-2309 10 59 e 2309 90 59,

-2309 10 70 e 2309 90 70,

della nomenclatura combinata, si applica il coefficiente che figura all'allegato I, parte 5, alla nota corrispondente, del regolamento (CEE) della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

La Commissione può adattare questi coefficienti in caso di necessità. " Articolo 9 Il testo dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1844/77 della Commissione, del 10 agosto 1977, relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli(18), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1650/85(19) e sospeso dal regolamento (CEE) n. 2224/85(20), è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 17 Per il latte scremato in polvere denaturato in confomità dell'articolo 9, paragrafo 2 :

-spedito verso un altro Stato membro, ovvero,

-esportato verso paesi terzi,

gli importi compensativi monetari fissati a norma del regolamento (CEE) n. 974/71, sono moltiplicati per i prodotti delle sottovoci :

-2309 10 15 e 2309 90 35,

-2309 10 19 e 2309 90 39,

-2309 10 39 e 2309 90 49,

-2309 10 59 e 2309 90 59,

-2309 10 70 e 2309 90 70,

della nomenclatura combinata, per il coefficiente indicato nell'allegato I, parte 5, alla nota corrispondente, del regolamento della Commisione che fissa gli importi compensativi monetari.

Se necessario, la Commissione può modificare tale coefficiente. " Articolo 10 Il regolamento (CEE) n. 2042/77 del Consiglio, del 13 settembre 1977, relativo alla conclusione dell'accordo tra l'Austria e la Comunità economica europea, negoziato ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT, relativo a taluni formaggi(21), è modificato nel modo seguente :

Al paragrafgo 1 il testo delle lettera c) dell'accordo è sostituito dal testo seguente :

c)per il importazioni in Austria dei seguenti formaggi di orgine comunitaria prodotti con latte di vacca, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), l'Austria applica l'onere seguente all'importazione, purché tali formaggi siano accompagnati da un titolo riconosciuto che ne attesti la qualità e l'origine :

Voce o sottovoce della tariffa doganale austriaca Designazione delle merciOnere al l'importazione in shillings per 100 kg ex 0406 10 A 1 b ex 0406 10 A 2 b ex 0406 90 A 1 d ex 0406 90 A 1 e ex 0406 90 A 1 f ex 0406 90 A 2 d ex 0406 90 A 2 e ex 0406 90 A 2 f Formaggi aventi un tenore in acqua nella materia non grassa superiore al 62 % 500 1. 2. 88N. L 28/ Articolo 11 Il regolamento (CEE) n. 776/78 della Commissione, del 18 aprile 1978, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di prodotti lattiero-caseari e recante abrogazione e modifica di vari regolamenti(22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85(23), è modificato nel modo seguente :

1)L'allegato I è sostituito dal seguente allegato :

ALLEGATO I Codice NCDesignazione delle merciDestinazioneex 040630 31 Formaggi e latticini Austria ex 0406 30 31 ex 0406 30 39 ex 0406 30 90 Formaggi fusi diversi da quelli grattugiati o in polvere Svizzera ex 040630 90 Formaggi compresi nell'allegato II B del regolamento (CEE) n. 1953/82 Svizzera 2)L'allegato II è sostituito dal seguente allegato :

ALLEGATO II Codice NCDesignazione delle merciDestinazione ex 0401Zona E (1)Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0402Zona E (1)Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 0403Zona E (1)Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o di cacao 0404Zona E (1)Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti da componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove 0405Zona E (1)Burro e altre materie grasse del latte 2309Preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :

2309 10-Alimenti per cani e gatti, confezionati per la vendita al minuto :

--contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o dei prodotti lattiero-caseari :

---contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina o sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina :

----non contenenti amido o fecola o aventi un tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale al 10 % :

2309 10 15-----di un tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % 2309 10 19-----di un tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % 2309 10 70---non contenenti amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti dei prodotti lattiero-caseari 2309 90Zona E (1)-altri :

2309 90 10--prodotti detti " solubili " di pesci o di mammiferi marini --altri :

---contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o dei prodotti lattiero-caseari :

----contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina :

-----non contenenti amido o fecola di un tenore in peso di questa materia, inferiore o uguale al 10 % :

2309 90 35------di un tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % 2309 90 39------di un tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore al 75 % 2309 90 70----non contenente amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenente prodotti lattiero-caseari 1Vedi allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68.

Articolo 12 Il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto, di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria di gelati e di altri prodotti alimentari(24), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1291/86(25), è modificato nel modo seguente :

1)All'articolo 4 :

a)I testi dei punti 1 e 2 (formule A e B) sono sostituiti dai testi seguenti :

" 1.Formula A:

a)prodotti della voce 1905, escluse le sottovoci 1905 10, 1905 90 10, 1905 90 20 e 1905 90 30 della nomenclatura combinata ;

b)i seguenti prodotti, pronti per la vendita al minuto :

-dolciumi delle sottovoci 1704 90 51, 1704 90 55 e 1704 90 99 della nomenclatura combinata ;

-dolciumi della sottovoce 1806 90 50 della nomenclatura combinata ;

-ripieni incorporati negli articoli di cioccolato, pronti per la vendita al minuto delle sottovoci 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 e 1806 90 31 della nomenclatura combinata ;

-altre preparazioni alimentari contenenti cacao non contenenti cioccolata e articoli in cioccolato delle sottovoci 1806 20, 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 39, 1806 90 60, 1806 90 70 e 1806 90 90 della nomenclatura combinata.

Il tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte, calcolato sulla materia secca, dei prodotti di cui al punto b) o dei componenti di questi prodotti che beneficiano dell'aiuto, è uguale o superiore al 4 % e inferiore al 30 %. Questo tenore deve figurare sugli imballaggi di spedizione.

2.Formula B :

a)gelati delle sottovoci 2105 00 91 e 2105 00 99 della nomenclatura combinata, contenenti materie grasse provenienti dal latte, di peso superiore o uguale al 5 % e inferiore o uguale al 20 %, ovvero b)preparazioni, escluso lo iogurt e lo iogurt in polvere, per la fabbricazione dei gelati, delle sottovoci 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 e 2106 90 99 della nomenclatura combinata, aventi un tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte, calcolato sulla materia secca, superiore o uguale al 10 % e inferiore o uguale al 33 %, che contengono uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori e atte al consumo senza alcun'altra operazione, salvo l'aggiunta di acqua, i necessari trattamenti meccanici e la congelazione. " b)Al punto 3. Formula C :

aa)la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente :

" prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 90 della nomenclatura combinata " ;

bb)alla lettera a), sottodivisione aa), le parole " 19.08 della tariffa doganale comune " sono sostituite dalle parole " 1905 della nomenclatura combinata " ;

cc)alla lettera b), sottodivisione aa), la cifra " 19.02 " è sostituita dalla cifra " 1901 " ;

dd)alla lettera b) il testo della sottodivisione bb) è sostituito dal testo seguente :

" bb)fatto salvo il disposto della lettera dd), la trasformazione in prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 90 della nomenclatura combinata, menzionati alla lettera a), può essere effettuata soltanto in stabilimenti riconosciuti, conformemente al disposto dell'articolo 9, dello Stato membro nel cui territorio ha luogo tale trasformazione ".

c)Al punto 4. Formula D, le parole " 16.04 e 16.05 della tariffa dognale comune " sono sostituite dalle parole " 1604 e 1605 della nomenclatura combinata ".

2)L'allegato IV e sostituito dal seguente :

" ALLEGATO IV 1.Preparazioni dette Chocolate crumb :

Composizione (tenore in peso) :

-materie grasse provenienti dal latte : superiore al 6,5 % e inferiore all'11 %,

-cacao : superiore al 6,5 % e inferiore al 15 %,

-saccaraosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50 % e inferiore al 60 %,

-materia secca o grassa del latte : superiore al 17 % e inferiore al 30 %,

-acqua : superiore allo 0,5 % e inferiore al 3,5 %.

2.Gusci di biscotti e di dolci :

Composizione (tenore in peso) :

-materia grassa proveniente dal latte : uguale o superiore al 4 % e inferiore al 6 %,

-cacao : inferiore o uguale al 55 %,

-saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : inferiore al 50 %.

3.Crema pasticcera in polvere :

Composizione (tenore in peso) :

-materia grassa proveniente dal latte : uguale o superiore al 4 % e inferiore all'8 %,

-latte scremato in polvere : uguale o superiore all' 8 % e inferiore al 15 %,

-saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) : uguale o superiore al 45 % e inferiore al 55 %,

-amido in pregelatina : uguale o superiore al 20 % e inferiore al 25 %,

-emulsioni, stabilizzatori, aromi e sali : inferiore al 5 %. " Articolo 13 Il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di porodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune(26), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2346/87(27), è modificato nel modo seguente :

1)Il titolo del regolamento è modificato come segue :

" Regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. " 2)Gli articoli da 1 a 12 sono sostituiti dagli articoli seguenti :

" Articolo 1 I gruppi di prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e il prodotto pilota afferente a ciascuno di essi sono indicati nell'allegato.

Articolo 2 Il prelievo per 100 kg di prodotto facente parte del gruppo n. 2 è uguale :

1)se appartiene alla sottovoce 0404 10 19 della nomenclatura combinata alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per un coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il siero di latte in polvere, in grani o sotto altre forme solide, contenuto nel prodotto e il prodotto stesso ;

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero o di altri edulcoranti aggiunti ;

2)se appartiene alla sottovoce 0404 10 91 della nomenclatura combinata al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per un coefficiente che esprime il rapporto in peso esistente tra la quantità di materia secca del latte contenuta nel prodotto stesso ;

3)se appartiene alla sottovoce 0404 10 99 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato conformemente al punto 2,

b)un elemento calcolato conformemente al punto 1, lettera b).

Articolo 3 Il prelievo per 100 kg di prodotto facente parte del gruppo n. 2 è uguale :

1)se appartiene alle sottovoci 0402 10 11, 0403 90 11, 0404 90 11 e 0404 90 31 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

b)un elemento pari a 7,25 ECU ;

2)se appartiene alle sottovoci 0402 10 91 e 0403 90 31 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 3), lettera a),

b)un elemento pari a 7,25 ECU,

c)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;

3)se appartiene alle sottovoci 0402 10 99, 0404 90 51 e 0404 90 91 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere, in grani o sotto altre forme solide contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;

4)se appartiene alla voce ex 2309 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento che sia applicabile soltanto nel caso in cui il tenore in amido del prodotto in causa superi il 10 % e che sia pari alla media dei prelievi per 100 kg di granturco moltiplicata per il coefficiente :

-0,16 per i prodotti delle sottovoci 2309 10 39 e 2309 90 49 della nomenclatura combinata,

-0,50 per i prodotti delle sottovoci 2309 10 59 e 2309 90 59 della nomenclatura combinata.

La media dei prelievi per 100 kg di granturco è pari alla media dei prelievi calcolata per i primi venticinque giorni del mese che precede quello dell'importazione, corretta, se del caso, in funzione del prezzo di entrata valido durante il mese dell'importazione.

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2 moltiplicato per il coefficiente :

-0,75 per i prodotti delle sottovoci 2309 10 15 e 2309 90 35 della nomenclatura combinata,

-0,98 per i prodotti delle sottovoci 2309 10 19 e 2309 90 39, 2309 10 70 e 2309 90 70 della nomenclatura combinata,

-0,90 per i prodotti delle sottovoci 2309 10 39 e 2309 90 49 della nomenclatura combinata,

-0,70 per i prodotti delle sottovoci 2309 10 59 e 2309 90 59 della nomenclatura combinata ;

c)un elemento pari a 2,42 ECU.

Articolo 4 Il prelievo per 100 kg di prodotto facente parte del gruppo n. 3 è uguale :

1)se appartiene alle sottovoci 0402 21 11, 0403 90 13, 0404 90 13 e 0404 90 33 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

b)un elemento pari a 7,25 ECU ;

2)se appartiene alla sottovoci 0402 21 91, 0403 90 19, 0404 90 19 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 3,

b)un elemento pari a 7,25 ECU ;

3)se appartiene alla sottovoce 0402 21 99 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

b)un elemento fissato prendendo in considerazione il valore più elevato rispetto a quello del prodotto pilota, di un prodotto appartenente a detta sottovoce, avente un tenore, in peso, di materie grasse, dell'80 %, oppure avente un tenore superiore se è stato considerato che sono commercializzati prodotti di quest'ultimo tenore :

4)se appartiene alle sottovoci 0402 29 11, 0402 29 15 e 0403 90 33 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 6), lettera a) b)un elemento pari a 7,25 ECU,

c)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero o altri dolcificanti aggiunti ;

5)se appartiene alle sottovoci 0402 29 91, 0403 90 39, 0404 90 59 e 0404 90 99 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 7), lettera a),

b)un elemento pari a 7,25 ECU,

c)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero o altri dolcificanti aggiunti ;

6)se appartiene alla sottovoce 0402 29 19 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere, in grani o sotto altre forme solide contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;

7)se appartiene alla sottovoce 0402 29 99 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 3), moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere, in grani o sotto altre forme solide contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto.

Articolo 5 Il prelievo per 100 kg di prodotto facente parte del gruppo n. 4 e appartenente alle sottovoci 0402 91 31 e 0402 91 39 della nomenclatura combinata, è uguale al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,25.

Articolo 6 Il prelievo per 100 kg di prodotto facente parte del gruppo n. 6 è uguale :

1)se appartiene alla sottovoce 0401 10 10 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2, moltiplicato per il coefficiente 0,0938,

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,0119,

c)un elemento pari a 3,63 ECU ;

2)se appartiene alla sottovoce 0401 10 90 della nomenclatura combinata alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 1), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 1), lettera b),

c)un elemento pari a 2,42 ECU ;

3)se appartiene alla sottovoce 0401 20 11 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2, moltiplicato per il coefficiente 0,0990,

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,0358,

c)un elemento pari a 3,63 ECU ;

4)se appartiene alla sottovoce 0401 20 19 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 3), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 3), lettera b),

c)un elemento pari a 2,42 ECU ;

5)se appartiene alla sottovoce 0401 20 91 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2, moltiplicato per il coefficiente 0,0677,

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,0717,

c)un elemento pari a 3,63 ECU ;

6)se appartiene alla sottovoce 0401 20 99 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 5), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 5), lettera b),

c)un elemento pari a 2,42 ECU ;

7)se appartiene alla sottovoce 0401 30 11 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2, moltiplicato per il coefficiente 0,0771,

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,2508,

c)un elemento pari a 3,63 ECU ;

8)se appartiene alla sottovoce 0401 30 19 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 7), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 7), lettera b),

c)un elemento pari a 2,42 ECU ;

9)se appartiene alle sottovoci 0401 30 31 e 0402 91 51 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2, moltiplicato per il coefficiente 0,0573,

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,5374,

c)un elemento pari a 3,63 ECU ;

10)se appartiene alle sottovoci 0401 30 39 e 0402 91 59 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 9), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 9), lettera b),

c)un elemento pari a 2,42 ECU ;

11)se appartiene alle sottovoci 0401 30 91 e 0402 91 91 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

1. 2. 88N. L 28/a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,9554,

b)un elemento pari a 3,63 ECU ;

12)se appartiene alle sottovoci 0401 30 99 e 0402 91 99 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 11), lettera a),

b)un elemento pari a 2,42 ECU ;

13)se appartiene alla sottovoce 0402 99 31 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del punto 9), lettere a) e b), moltiplicato per il coefficiente che indica il rapporto in peso tra la parte lattiera contenuta nel prodotto e il prodotto stesso, b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero o di altri dolcificanti aggiunti,

c)un elemento pari a 3,63 ECU ;

14)se appartiene alla sottovoce 0402 99 39 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 13), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 13), lettera b),

c)un elemento pari a 2,42 ECU ;

15)se appartiene alla sottovoce 0402 99 91 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del punto 11), lettera a), moltiplicato per il coefficiente che indica il rapporto in peso tra la parte lattiera contenuta nel prodotto e il prodotto stesso,

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero o di altri dolcificanti aggiunti,

c)un elemento pari a 3,63 ECU ;

16)se appartiene alla sottovoce 0402 99 99 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 15), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 15), lettera b),

c)un elemento pari a 2,42 ECU ;

17)se appartiene alle sottovoci 0403 10 11 e 0403 90 51 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 3), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 3), lettera b),

c)un elemento pari a 6,04 ECU ;

18)se appartiene alle sottovoci 0403 10 13 e 0403 90 53 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 5), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 5), lettera b),

c)un elemento pari a 6,04 ECU ;

19)se appartiene alle sottovoci 0403 10 19 e 0403 90 59 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento calcolato in conformità del punto 7), lettera a),

b)un elemento calcolato in conformità del punto 7), lettera b),

c)un elemento pari a 6,04 ECU ;

20)se appartiene alle sottovoci 0403 10 31 e 0403 90 61 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del punto 17, lettere a) e b), moltiplicato per il coefficiente che indica il rapporto in peso tra la parte lattiera contenuta nel prodotto e il prodotto stesso,

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero o di altri dolcificanti aggiunti,

c)un elemento pari a 6,04 ECU ;

21)se appartiene alle sottovoci 0403 10 33 e 0403 90 63 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del punto 18, lettere a) e b), moltiplicato per il coefficiente che indica il rapporto in peso tra la partelattiera contenuta nel prodotto e il prodotto stesso,

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero o di altri dolcificanti aggiunti,

c)un elemento pari a 6,04 ECU ;

22)se appartiene alle sottovoci 0403 10 39 e 0403 90 69 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del punto 19, lettere a) e b), moltiplicato per il coefficiente che indica il rapporto in peso tra la parte lattiera contenuta nel prodotto e il prodotto stesso,

b)un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero o di altri dolcificanti aggiunti,

c)un elemento pari a 6,04 ECU ;

23)se appartiene alla sottovoce 0405 00 90 della nomenclatura combinata al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,22.

Articolo 7 Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 11 è uguale :

1)se appartiene alle sottovoci 0406 10 10, 0406 90 71, 0406 90 91 e 0406 90 93 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,18 ;

2)se appartiene alle sottovoci 0406 10 90, 0406 90 97 e 0406 90 99 e 0406 90 93 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

b)un elemento pari a 96,72 ECU ;

3)se appartiene alle sottovoci 0406 30 10 e 0406 30 39 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11, moltiplicato per il coefficiente 0,60,

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,24,

c)un elemento pari a 12,09 ECU ;

4)se appartiene alla sottovoce 0406 30 31 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11, moltiplicato per il coefficiente 0,80,

b)un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6, moltiplicato per il coefficiente 0,05,

c)un elemento pari a 12,09 ECU ;

5)se appartiene alla sottovoce 0406 30 90 della nomenclatura combinata, alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento uguale al prelievo calcolato in conformità del punto 3,

b)un elemento pari a 96,72 ECU.

Articolo 8 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, il prelievo per 100 kg di prodotto facente parte del gruppo n. 11, è pari al prezzo di soglia diminuito di :

a)249,04 ECU per 100 kg, se si tratta di prodotti delle sottovoci 0406 90 25 e 0406 90 27 della nomenclatura combinata, di un tenore, in peso, di materie grasse della materia secca inferiore o pari al 48 %,

b)249,04 ECU per 100 kg aumentato di un elemento uguale a 24,18 ECU, se si tratta di prodotti delle sottovoci 0406 90 25 e 0406 90 27 della nomenclatura combinata, di un tenore, in peso, di materie grasse della materia secca superiore al 48 %,

c)261,13 ECU per 100 kg, se si tratta di prodotti delle sottovoci 0406 90 29, 0406 90 31 e 0406 90 50 della nomenclatura combinata,

a condizione che il prezzo praticato all'importazione non sia inferiore all'importo che è dedotto dal prezzo di soglia. Tuttavia, il prezzo all'importazione per i pro- dotti di cui alla lettera c) succitata, non deve essere inferiore a 243 ECU per 100 kg.

Articolo 9 Fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato, per il quale il prelievo non sia uguale a quello applicabile al suo prodotto pilota, è sensibilmente inferiore al prezzo che si troverebbe in rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a)un elemento pari all'importo che risulta dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 applicabili al prodotto assimilato in questione,

b)un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di stabilire, tenuto conto della composizione e delle qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità.

Articolo 10 L'elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto è pari alla media aritmetica dei prelievo applicabili a 50 kg di zucchero bianco durante i primi venti giorni del mese che precede quello durante il quale il prelievo per il prodotto in causa è applicabile.

Articolo 11 1. Il tenore in prodotti lattiero-caseari dei prodotti appartenenti alla voce ex 2309 della nomenclatura combinata di cui all'articolo 3, punto 4) viene determinato, quando sono importati dai paesi terzi, applicando il coefficiente 2 al tenore in lattosio, per 100 chilogrammi del prodotto in causa.

2. I metodi da utilizzare per determinare il tenore in amido dei prodotti appartenenti alla voce ex 2309 della nomenclatura combinata, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 12 Quando un prodotto lattiero di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 è importato da un paese terzo, nel quadro dell'accordo speciale concluso tra questo paese e la Comunità, nel quadro di una concessione della Comunità conclusa nell'ambito del GATT, ovvero nel quadro di una concessione autonoma e per il quale si presenta un titolo IMA 1, concesso secondo le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia, si applica un prelievo specifico.

Le modalità d'applicazione dei prelievi specifici sono determinate secondo la procedura prevista all'arti- colo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, in conformità degli accordi speciali conclusi. " 3. L'allegato I è sostituito dall'allegtato seguente :

ALLEGATO Numero del gruppoGruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura combinataProdotti pilota per ognuno dei gruppi di prodotti 10404 10 Siero di latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più 20402 10 0403 90 11 0403 90 31 0404 90 11 0404 90 31 0404 90 51 0404 90 91 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59 2309 10 70 2309 90 35 2309 90 39 2309 90 49 2309 90 59 2309 90 70Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più 30402 21 0402 29 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 33 0403 90 39 0404 90 13 0404 90 19 0404 90 33 0404 90 39 0404 90 53 0404 90 59 0404 90 93 0404 90 99Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più 40402 91 11 0402 91 19 0402 91 31 0402 91 39Latte concentrato, avente tenore, in peso, di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore, in peso, di sostanza secca uguale al 25 %, in casse o cartoni di 96 scatole di contenuto netto di 170 g 50402 99 11 0402 99 19Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri, avente tenore, in peso, di materie grasse del 9 % ed avente tenore, in peso, di sostanza secca lattica uguale al 31 %, in casse o cartoni di 48 scatole di contenuto netto di 397 g 60401 0402 91 51 0402 91 59 0402 91 91 0402 91 99 0402 99 31 0402 99 39 0402 99 91 0402 99 99 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0405 Burro, avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più 70406 90 13 0406 90 15 0406 90 17Emmental, in forme intere, di una maturazione da 3 a 4 mesi, avente tenore, in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio 80406 40 Formaggio a pasta erborinata, in forma intera, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio 90406 20 0406 90 19 0406 90 61 0406 90 63 0406 90 69Parmigiano Reggiano, in forme intere, di una maturazione di 18 mesi, avente tenore in materie grasse del 32 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio 100406 90 11 0406 90 21Cheddar, in forme intere, di una maturazione di 3 mesi, avente tenore in materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca e avente un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %, senza imballaggio 110406 10 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 33 0406 90 35 0406 90 37 0406 90 39Formaggio, in forme intere, di una maturazione da 6 a 8 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio 11 (segue)0406 90 50 0406 90 71 0406 90 73 0406 90 75 0406 90 77 0406 90 79 0406 90 81 0406 90 83 0406 90 85 0406 90 89 0406 90 91 0406 90 93 0406 90 97 0406 90 99121702 10 90 2106 90 51Lattosio avente tenore, in peso, di prodotto puro del 98,5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio 4.L'allegato II è abrogato.

Articolo 14 Il regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 dicembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati(28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85(29), è modificato nel modo seguente :

1)Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1 Fatto salvo il disposto del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1535/77 si applicano ai formaggi di cui alla sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata ed importati nei limiti dei contingenti tariffari previsti all'allegato I, lettera i) del regolamento (CEE) n. 1767/82. " 2)All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

" 1. I formaggi di cui all'articolo 1 si considerano trasformati se sono stati trasformati in prodotti compresi nella sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. " Articolo 15 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2968/79 della Commissione, del 20 dicembre 1979, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi molli stagionati di latte vaccino che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo(30), è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1 All'esportazione verso gli Stati Uniti d'America, incluso Portorico, di formaggi molli stagionati di latte vaccino, prodotti nella Comunità e conformi alla definizione di cui all'allegato I, è rilasciato, su richiesta dell'interes- sato, un titolo rispondente al modello di cui all'alle- gato II. " Articolo 16 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1552/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di taluni formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Australia(31), è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1 Ai fini dell'esportazione verso il ´´ Commonwealth of Australia'' :

-di formaggi molli stagionati nonché di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di capra (escluso il Feta, il Telemes e il Kasseri),

-del formaggio di Roquefort e del formaggio Stilton,

prodotti nella Comunità e rispondenti alla definizione di cui all'allegato I, a richiesta degli interessati, sarà rilasciato un titolo conforme al facsimile riprodotto nell'allegato II. " 1. 2. 88N. L 28/ Articolo 17 Il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari(32), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 453/85(33), è modificato nel modo seguente :

All'allegato II, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente :

-casella 106 :1.La data limite per la presentazione delle offerte per la gara particolare considerata in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1932/81.

2.Il tipo d'incorporazione pratica usando, secondo il caso, una delle seguenti diciture :

a)per il burro concentrato in conformità dell'allegato I, parte V, del regolamento (CEE) n. 262/79 e destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla sottovoce 1901 20 00 e 1901 90 90, ovvero 1905 della nomenclatura combinata :

-prodotto 1901 20 00 e 1901 90 90 ovvero 1905 (monogliceridi, tocoferoli/acido nantico o monogliceridi, tocoferoli/stigmasterolo);

b)per il burro concentrato destinato alla trasformazione in pasta cruda di cui alla sottovoce 1901 20 00 e 1901 90 90, ovvero 1905 della nomenclatura combinata :

-prodotto 1901 20 00 e 1901 90 90 o prodotto 1905 (vaniglia/acido enantico o vaniglia/stigmasterolo) in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte I, del regolamento (CEE) n. 262/79,

-prodotto 1901 20 00 e 1901 90 90 o prodotto 1905 (carotene/acido enantico o carotene/stigmasterolo) in caso di prodotti ottenuti dall'in- corporazione di cui all'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79,

-prodotto 1901 20 00 e 1901 90 90 o prodotto 1905 (zucchero/acido enantico o zucchero/stigmasterolo) in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79,

-prodotto 1901 20 00 o 1901 90 90 o prodotto 1905 (latte scremato in polvere, zucchero/acido enantico o latte scremato in polvere, zucchero/stigmasterolo) in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato I, parte IV, del regolamento (CEE) n. 262/79,

c)per il burro concentrato destinato alla trasformazione in prodotti di cui alla sottovoce 2105 00 91 o 2105 00 99 della nomenclature combinata :

-prodotto 2105 00 91 o 2105 00 99 (vaniglia/sitosterolo) in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (CEE) n. 262/79,

-prodotto 2105 00 91 e 2105 00 99 (carotene/sitosterolo) in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (CEE) n. 262/79,

-prodotto 2105 00 91 o 2105 00 99 (zucchero/sitosterolo) in caso di prodotti ottenuti dall'incorporazione di cui all'allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 262/79.

Articolo 18 Il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(34), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85(35), è modificato nel modo seguente :

1)Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

1. La cauzione relativa ai titoli d'importazione e di esportazione ammonta, per 100 kg netti di prodotto, a:

-1,00 ECU per i prodotti delle voci 0401 e 0403 della nomenclatura combinata,

-3,00 ECU per i prodotti della voce 0406 della nomenclatura combinata,

-4,00 ECU per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata,

-2,00 ECU per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2)All'articolo 2, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

-500 kg per i prodotti delle voci 0405 o 0406 della nomenclatura combinata.

3)All'articolo 3, paragrafo 2 i termini della tariffa doganale comune sono sostituiti dai termini della nomenclatura combinata.

4)All'articolo 3 bis, secondo trattino i termini della tariffa doganale comune sono sostituiti dai termini della nomenclatura combinata.

5)All'articolo 4, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

2. Inoltre, se la restituzione non viene fissata in anticipo, l'esportazione fuori della Comunità dei prodotti delle sottovoci 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33, 0404 90 39 o 0405 della nomenclatura combinata, è parimenti soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

6)All'articolo 5 i termini nella tariffa doganale comune sono sostituiti dai termini nella nomenclatura combinata.

7)All'articolo 6, il testo del paragrafo 1, escluso i trattini, è sostituito dal testo seguente :

1. Se un titolo di esportazione non comportante fissazione anticipata della restituzione interessa un prodotto di cui alle sottovoci 0402 10 11,

0402 10 19, 0402 21, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 o 0405 della nomenclatura combinata e se questo prodotto deve essere esportato in base ad un regolamento che esclude la concessione di restituzioni, in particolare nell'ambito dell'aiuto alimentare, la domanda di titolo ed il titolo stesso devono precisare il regolamento di cui trattasi, recando, nella casella 12, una delle diciture seguenti :

8)All'articolo 8, paragrafo 2 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

Tuttavia, nel caso in cui, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, le domande di titolo di esportazione concernenti la fissazione anticipata dell'elemento zucchero, contenuto in uno dei prodotti delle sottovoci 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0402 99 99, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 19, 0404 10 99 e 0404 90 51 da 0404 90 99 della nomenclatura combinata, le disposizioni 9)All'articolo 10 :

a)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

1. I titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per i prodotti delle sottovoci 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19,

0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19,

0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31,

0404 90 33, 0404 90 39 e 0405 della nomenclatura combinata, vengono rilasciati effettivamente il quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda, sempreché, nel frattempo, non siano state adottate misure particolari.

b)il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

3. Per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata che saranno esportati o spediti verso una delle destinazioni di cui agli articoli 5 o 19 ter del regolamento (CEE) n. 2730/29, la domanda di titolo di esportazione e il titolo comportano nella casella 13, la menzione zona C 2, la menzione zona C 1, o una destinazione diversa dalle zone C 1 e C 2. Il titolo obbliga ad esportare o a spedire verso la destinazione indicata (stabilita). Inoltre, la domanda di titolo e il titolo comportano nella casella 13, a titolo indicativo, la menzione del paese terzo di destinazione o della destinazione specifica.

Le zone di destinazione sono quelle definite nel regolamento (CEE) n. 1098/68.

c)al paragrafo 4, i termini della voce 04.03 della tariffa doganale comune sono sostituiti dai termini della voce 0405 della nomenclatura combinata.

d)la prima frase del paragrafo 5 è sostituita dalla frase seguente :

5. Per il pagamento della restituzione per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata, le disposizioni specifiche seguenti si applicano :.

10)All'articolo 11, paragrafo 2 i termini della tariffa doganale comune sono sostituiti dai termini della nomenclatura combinata.

11.All'articolo 13, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

1. Per i prodotti delle sottovoci 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 29, 0402 99, 0403 90 31, 0403 90 33, 0403 90 39, 0403 90 61, 0403 90 63, 0403 90 69, 0404 10 19, 0404 10 99 e da 0404 90 51 a 0404 90 99 della nomenclatura combinata, il titolo d'esportazione può, su domanda dell'interessato, essere concesso :

-per uno dei due elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1098/68,

-ovvero per detti due elementi.

12)L'allegato I è sostituito dall'allegato I seguente :

ALLEGATO I Elenco dei prodotti e delle destinazioni per i quali la fissazione anticipata della restituzione è esclusa Codice NCDesignazione dei prodottiDestinazioneex 0406 90 Austria e Andorra ex 0406 90 Butterkaese, Danbo, Edam, Elbo, Esrom, Fontal, Fontina, Fynbo, Galantine, Gouda, Havarti, Italico, Maribo, Molbo, Mimolette, Samso, Saint-Paulin, Tilsit, Tybo e altri formaggi aventi un tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 %, in peso, della sostanza secca ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 67 % Liechtenstein, Svizzera 13)L'allegato II è sostituito dall'allegato II seguente :

ALLEGATO II Durata di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione Durata di validitàCodice NCDesignazione dei prodottiDestinazione obbligatoria (1) a)30 giorni 0406 Formaggi e latticini Zona E e Canada b)Fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, salvo quelli destinati ad essere esportati verso le destinazioni di cui alla lettera a) - 1Vedi articolo 11, paragrafo 3. Tuttavia, nel caso in cui l'allegato I escluda la fissazione anticipata della restituzione per determinati prodotti e destinazioni, il titolo di esportazione rilasciato per tali prodotti obbliga ad esportare verso una destinazione diversa da quella indicata nell'allegato I.

Articolo 19 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/81 della Commissione, del 22 dicembre 1981, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa al'esportazione di formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Finlandia, è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1 All'esportazione verso la Finlandia di formaggio della voce 0406 della nomenclatura combinata, prodotto nella Comunità è rilasciato, su richiesta dell'interessato, un titolo rispondente al modello di cui all'allegato. " Articolo 20 Il regolamento (CEE) n. 1762/82 della Commissione, del 1o luglio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari(36), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3048/87(37), è modificato nel modo seguente :

1)All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

" 1. I prelievi all'importazione applicabili ai prodotti lattiero-caseari di un paese terzo :

-in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79,

-in conformità con le disposizioni dell'articolo 12 del citato regolamento,

sono fissati all'allegato del presente regolamento. " 2)All'articolo 1 è abrogato il paragrafo 3.

3)Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 8 Nessun importo compensativo monetario è applicato all'immissione in libera practica dei prodotti di cui all'allegato I, lettere b), c), d), g), h), i), j), m), n), o), p) e s). " 4)L'articolo 8 bis seguente è inserito nel regolamento :

" Articolo 8 bis Per le quantità di formaggio importate in Spagna e in Portogallo dai paesi AELE e i prelievi specifici relativi, si applicano le disposizioni degli accordi addizionali. " 5)Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo seguente :

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 388R0222.11. 2. 88N. L 28/ALLEGATO I Codice NCDesignazione delle merciPaese d'originePrelievo all'importazione in ECU per 100 kg peso netto senza altre indicazionia)0402 29 11Latte speciale, detto " per l'alimentazione dei lattanti " (1) in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 27 %Svizzera36,27 b)0406 20 10 0406 90 19Formaggi di Glaris alle erbe (detti " Schabziger ") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritateSvizzera6 % del valore in dogana c)ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin mont d'or e Tête de moine, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 18 giorni per il Vacherin mont d'or e di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri :

-in forme standard, con crosta (2) a), di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 362,88 ECU e inferiore a 387,06 ECU per 100 kg peso netto ;

-in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), con la crosta (2) a) almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 387,06 ECU e inferiore a 411,24 ECU per 100 kg peso nettoSvizzera18,13 d)ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin mont d'or e Tête de moine, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 18 giorni per il Vacherin mont d'or e di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri :

-in forme standard, con crosta (2) a), di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 362,88 ECU e inferiore a 387,06 ECU per 100 kg peso netto ;

-in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), con la crosta (2) a) almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 411,24 ECU per 100 kg peso netto -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), di peso netto inferiore o uguale a 450 g e di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 445,09 ECU per 100 kg peso nettoSvizzera 9,07 e)ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkaese, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi :

-in forme standard, con crosta (2) a) nei limiti di un contingente tariffario annuo di 6 850 t, ivi compreso il contingente della Finlandia di cui al punto r) originari della FinlandiaFinalndia18,13 e)ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17 (segue) -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), con la crosta (2) a) almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg nei limiti di un contingente tariffario annuo di 1 700 t originarie della Finlandia Le quantità di cui al primo e al secondo trattino nel limite del 25 % sono interscambiabili f)ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkaese, aventi tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, dela sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi :

-in forme standard (2) a) -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), con la crosta (2) a) almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte (4), di peso netto uguale o inferiore a 450 g nei limiti del contingente tariffario globale annuo di 8 000 t originarie dell'AustriaAustria18,13 g)ex 0406 90 21Cheddar fabbricato con latte non pastorizzato, avente tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 100 kg peso netto -293,86 ECU per le forme intere standard (2) b) -312,00 ECU per i formaggi di peso netto uguale o superiore a 500 g -324,09 ECU per i formaggi di peso netto uguale o superiore a 500 g nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 750 tCanada12,09 h)ex 0406 90 21Cheddar, in forme intere standard (2) a), avente tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 tAustralia Nuova Zelanda15,00 i)ex 0406 90 11-Cheddar -altri formaggi destinati alla trasformazione, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 tAustralia Nuova Zelanda15,00 j)ex 0406 30 10Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto ´´ Schabziger '', condizionati per la vendita al minuto (5), di un valore franco frontiera (3) uguale o superiore a 243 ECU per 100 kg peso netto ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %Svizzera36,27 k)ex 0406 30 10Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati formaggi diversi dall'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto ´´ Schabziger ''), condizionati per la vendita al minuto (5), ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 700 t, ivi compreso il formaggio Tilsit, Turunmaa e Lappi di cui al punto t), originari della FinlandiaFinlandia36,27 l)ex 0406 30Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati formaggi diversi dell'Emmental, il Bergkaese o altri formaggi simili a pasta dura, condizionati per la vendita al minuto (5) ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale al 56 %, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 750 t originarie dell'AustriaAustria36,27 m)ex 0406 90 25Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %Romania Svizzera77,70 n)ex 0406 90 25Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %Romania Svizzera101,88 o)ex 0406 90 29KashkavalBulgaria Ungheria Israele Romania Turchia Iugoslavia Cipro65,61 p)ex 0406 90 31 ex 0406 90 50Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capraBulgaria Ungheria Israele Romania Turchia Cipro Iugoslavia65,61 q)ex 0406 40 00 ex 0406 90 23 ex 0406 90 25 ex 0406 90 27 ex 0406 90 35 ex 0406 90 89-Formaggi a pasta erborinata -Tilsit, di una maturazione di almeno 1 mese e Butterkaese -Mondseer, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 40 % e inferiore al 48 % -Alpentaler, avente tenore minimo di materie grasse dal 45 %, in peso, della sostanza secca e avente tenore, di acqua, superiore al 40 %, ma di peso inferiore al 45 % -Edam, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 40 % e inferiore al 48 %, presentato in forme di peso netto inferiore o uguale a 350 g (detto ´´ Geheimratskaese '')Austria60,00 ex 0406 40 00 ex 0406 90 23 ex 0406 90 25 ex 0406 90 27 ex 0406 90 35 ex 0406 90 89 (segue) -Tiroler Graukaese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore all'1 % e avente tenore, di acqua, superiore al 60 %, ma di peso inferiore al 66 % -Formaggi detti ´´ Weisskaese nach Balkanart '' e ´´ Kefalotyri '', fabbricati dal latte di vacca, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore al 48 % nei limiti del contingente tariffario annuo di 3 950 t originari dell'Austria Per il 1987, questo contingente è fissato a 3 050 t r)ex 0406 90 37Finlandia, avente tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca, del 45 %, di una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto uguale o superiore a 30 kg, originario della Finlandia, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 000 t Le quantità di questo prodotto che non saranno importate possono essere sostituite da quantità corrispondenti di formaggi che figurano al punto c), primero trattinoFinlandia18,13 s)ex 0406 69 39 ex 0406 90 89-Jarlsberg, avente tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca e di un tenore in peso di sostanza secca di almeno il 56 %, di una maturazione di almeno 3 mesi :

-in forme con crosta, da 8 a 12 kg -in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (4) -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e uguale o inferiore a 1 kg (4) -Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 %, in peso, di sostanza secca e di maturazione di almeno 4 settimane :

-in forme con crosta, da 1 a 2 kg -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con crosta almeno da una parte, di peso uguale o superiore a 150 g (4) originario della Norvegia, nel limite di un contingente tariffario annuo di :

-1 820 t per il 1986 -1 920 t per il 1987 -2 020 t per il 1988Norvegia55,00 t)ex 0406 90 25 ex 0406 90 89Tilsit, Turunmaa e Lappi, nei limiti del contingente tariffario annuo che figura al punto k)Finlandia60,00 1. 2. 88N. L 28/1Si considerano latti speciali, detti " per l'alimentazione dei lattanti ", i prodotti esenti da germi patogeni e tossigeni e contenenti meno di 10 000 batteri aerobi, aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

2a)Si considerano forme intere standard, con crosta, le forme aventi i seguenti pesi netti :

-Emmental :da 60 a 130 kg inclusi,

-Gruyère :da 20 a 45 kg inclusi,

-Sbrinz :da 20 a 50 kg inclusi,

-Bergkaese :da 20 a 60 kg inclusi,

-Appenzell :da 6 a 8 kg inclusi,

-Vacherin fribourgeois :da 6 a 10 kg inclusi,

-Tête de moine :da 0,700 a 4 kg inclusi,

-Vacherin mont d'or :da 0,400 a 3 kg inclusi.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la crosta è definita nel modo seguente :

´´La crosta di questi formaggi è la parte esterna formatasi sulla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore nettamente più scuro.'' b)Per quanto riguarda il Cheddar, si considerano forme intere standard :

-le forme aventi un peso netto da 33 a 44 kg inclusi,

-i blocchi di forma cubica o parallelepipeda aventi un peso netto uguale o superiore a 10 kg.

3Si considera valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente aumentati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

4I blocchi rettangolari o i pezzi imballati sotto vuoto o gas inerte, beneficiano della concessione del prelievo soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni :

-denominazione del formaggio,

-tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,

-imballatore responsabile,

-paese d'origine del formaggio.

5L'espressione ´´ condizionato per la vendita al minuto '' si applica ai formaggi condizionati in imballaggi immediati, di peso netto inferiore o uguale a 1 kg, contenenti porzioni o fette aventi un peso netto unitario inferiore o uguale a 100 g.

6.Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente :

7)Il testo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente :

ALLEGATO III Regole per la compilazione dei certificati Oltre alle caselle da 1 a 6, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate :

A.Per quanto riguarda i tipi di latte speciale, detti per l'alimentazione dei lattanti, della sottovoce 0402 29 11 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando latte speciale per l'alimentazione dei lattanti, esente da germi patogeni e tossigeni e contenente meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale;

3.la casella n. 13, indicando superiore al 10 % e inferiore o uguale al 27 %.

B.Per quanto riguarda i formaggi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkaese, Vacherin mont d'or, Vacherin fribourgeois o Tête de moine, della sottovoce 0406 90 12, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 :

1.la casella 7, indicando a seconda dei casi formaggi Emmental, formaggi Gruyère, formaggi Sbrinz, formaggi Bergkaese, formaggi Appenzell, formaggi Vacherin fribourgeois, formaggi Vacherin mont d'or o formaggi Tête de moine, nonché a seconda dei casi :

-in forme standard, con crosta ;

-in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg;

-in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 1 kg;

-in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, di un peso netto inferiore o uguale a 450 g;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale;

3.la casella n. 11, indicando almeno il 45 %;

4.le caselle n. 14 e n. 15 ; tuttavia, per i prodotti originari dell'Austria e della Finlandia, la casella n. 15 non deve essere compilata.

C.Per quanto riguarda i formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger), della sottovoce 0406 90 19 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando : formaggi di Glaris (detti Schabziger);

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte scremato di produzione nazionale e aggiunta di erbe finemente tritate.

D.Per quanto riguarda i formaggi fusi di cui alle lettere j), k) e l) dell'allegato I e della sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando formaggi fusi, presentati in imballaggi immediati, di peso netto inferiore o uguale a 1 kg, contenenti porzioni o fette non eccedenti il peso netto di 100 g ciascuna;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) di produzione nazionale, per prodotti originari della Svizzera e della Finlandia;

3.la casella n. 10, indicando esclusivamente Emmental, Bergkaese o formaggi simili a pasta dura di produzione nazionale per i prodotti originari dell'Austria ;

4.la casella n. 11, indicando inferiore o uguale al 56 %;

5.la casella n. 15 ; tuttavia, per i prodotti originari dell'Austria e della Finlandia, la casella n. 15 non deve essere compilata.

E.Per quanto riguarda i formaggi Cheddar, di cui alla lettera g) dell'allegato I e della sottovoce 0406 90 21 E I b) della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando a seconda dei casi :

-formaggi Cheddar in forme intere standard;

-formaggi cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g;

-formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale;

3.la casella n. 11, indicando almeno il 50 %;

4.la casella n. 14, indicando almeno 9 mesi;

5.Le caselle n. 15 e n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

F.Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui alla lettera h) dell'allegato I e della sottovoce 0406 90 21 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando formaggi Cheddar in forme intere standard;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale;

3.la casella n. 11, indicando almeno il 50 %;

4.la casella n. 14, indicando almeno 3 mesi;

5.La casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

G.Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui alla lettera i) dell'alle- gato I e della sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando formaggi Cheddar in forme intere standard;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale;

3.La casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

H.Per i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione che figura all'allegato I, lettera i) della sottovoce 0406 90 11 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale;

2.La casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

I.Per quanto riguarda i formaggi Tilsit, Butterkaese, Turunmaa o Lappi, di cui alle lettere m), n) e t) dell'allegato I e delle sottovoci ex 0406 90 25 e ex 0406 90 89 sella nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando a seconda dei casi formaggi Tilsit, formaggi Butterkaese, formaggi Turunmaa o formaggi Lappi;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale;

3.le caselle n. 11 e n. 12.

K.Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval di cui alla lettera d) dell'allegato I e della sottovoce 0406 90 29 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando formaggi Kashkaval;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale;

3.le caselle n. 11 e n. 12.

L.Per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra di cui alla lettera p) dell'allegato I e della sottovoce ex 0406 90 31 e 0406 90 50 della nomenclatura combinata :

1.la casella 7, indicando a seconda dei casi formaggi di pecora o formaggi di bufala, nonché in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra;

2.la casella n. 10, indicando a seconda dei casi esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale oppure esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale;

3.le caselle n. 11 e n. 12.

M.Per quanto riguarda i formaggi Edam di cui alla lettera q) dell'allegato I e delle sottovoci 0406 90 23 e ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando formaggi Edam in forme di peso netto inferiore o uguale a 350 g (detto Geheimratskaese);

2.la casella n. 11, indicando uguale o superiore al 40 % e inferiore al 48 %.

N.Per quanto riguarda i formaggi a pasta erborinata di cui alla lettera q) dell'allegato I e della sottovoce 0406 40 00 della nomenclatura combinata :

la casella n. 7, indicando formaggi a pasta erborinata diversi da quelli grattugiati o in polvere.

O.Per quanto riguarda i formaggi Weisskaese nach Balkanart e Kefalotyri di cui alla lettera q) dell'allegato I e della sottovoce ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando, a seconda dei casi formaggi Weisskaese nach Balkanart e formaggi Kefalotyri;

2.la casella n. 10, indicando esclusivamente latte di vacca di produzione nazionale;

3.la casella n. 11, indicando inferiore al 48 %.

P.Per quanto riguarda i formaggi della Finlandia di cui alla lettera r) dell'allegato I e della sottovoce ex 0406 90 37 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando formaggi Finlandia in blocchi rettangolari, di peso netto uguale o superiore a 30 kg;

2.la casella n. 11, indicando almeno il 45 %;

3.la casella n. 14, indicando almeno 100 giorni.

Q.Per quanto riguarda i formaggi Jarlsberg e Ridder che figurano all'allegato I, punto s) e delle sottovoci 0406 90 39 e ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata :

1.la casella n. 7, indicando :

formaggio Jarlsberg e, a seconda dei casi :

-in forme con crosta di un peso netto compreso tra 8 a 12 kg;

-in blocchi rettangolari aventi peso netto inferiore o uguale a 7 kg;

-in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg;

formaggio Ridder e, a seconda dei casi :

-in forme con crosta da 1 a 2 kg, o -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta almeno da un lato di peso netto uguale o superiore a 150 g;

2.la casella n. 11, indicando, a seconda dei casi, almeno 45 % o almeno il 60 %;

3.la casella n. 14, indicando, a seconda dei casi, almeno 3 mesi o almeno 4 settimane.

8)L'allegato IV è sostituito dal seguente :

ALLEGATO IV Paese terzoCodice NC e designazione dei prodottiOrganismo emittenteDenominazioneLuogoex Australia0406 90 11Cheddar e formaggi destinati alla trasformazioneDepartment of Primary IndustryCanberra Austria0406 30 0406 40 00 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 35 ex 0406 90 89Formaggi fusi Formaggi a pasta erborinata Emmental Gruyère Bergkaese Edam Tilsit Butterkaese Kefalotyri Alpentaler Tiroler Graukaese Mondseer Formaggi detti Weisskaese nach BalkanartMilchwirtschaftsfonds e OEsterreichische Hartkaese Export-Gesell- schaft che agiscono insieme o separatamenteVienna Innsbruck Bulgaria0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval formaggi di pecora o di bufalaBulgarkontrolaSofia Canada0406 90 21CheddarCanadian Dairy Commission Commissione canadese del latteOttawa Cipro0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Formaggi di pecora o di bufalaMinisterio del commercio e dell'industriaNicosia Finlandia0406 90 13 ex 0406 90 15 0406 30 0406 90 25 0406 90 37 ex 0406 90 89Emmental Gruyère Formaggi fusi Tilsit Finlandia Turunmaa, LappiValtion Maitovalmisteiden TarkastuslaitosHelsinki Ungheria0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Formaggi di pecora o di bufalaTejtermékek Magyar Allami Ellenoerzoe AllomasaBudapest Israele0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Formaggi di pecora o di bufalaMinistry of Industry and Trade, Food DivisionGerusalemme Norvegia0406 30 0406 90 39 ex 0406 90 89Formaggi fusi Jarlsberg RidderO. Kavli A/S Norske MeierierBergen Oslo Nuova Zelanda0406 90 11Cheddar e formaggi destinati alla trasformazioneNew Zealand Dairy BoardWellington Romania0406 90 25 0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Tilsit Kashkaval Formaggi di pecora o di bufalaOfficiul de Control al MarfurilorBucarest Svizzera0402 29 11Latte speciale per l'alimentazione dei lattantiOffice fédéral de l'agriculture du département fédéral de l'économie publiqueBerna ex 0406 90 17AppenzellOffice commercial pour le fromage d'AppenzellSaint-Gall 0406 90 13 0406 90 15Emmental,

Gruyère, SbrinzUnion suisse du commerce de fromage SABerna ex 0406 90 17Vacherin fribourgeois, Vacherin Mont-d'Or, Tête de moineSociété suisse des fabricants de fromages à pâte molle et mi-dure SFPMBerna 0406 20 10 0406 90 19Formaggi di Glaris alle erbeChambre de commerce glaronaise et Société suisse des fabricants de fromages aux herbes à r.l.Glaris 0406 30 Formaggi fusiUnion suisse du commerce de fromage SABerna 0406 90 25TilsitCentrale suisse du commerce du TilsitWeinfelden etOffice fédéral de l'agriculture du département fédéral de l'économie publiqueBerna Turchiaex 0406 90 29 ex 0406 90 31 ex 0406 90 50Kashkaval e formaggi di pecora o di bufalaT.C.

Tarim BakanligiServizi veterinari del suddetto Tarim Bakanligi in vari luoghi della Turchia Iugoslavia0406 90 29 0406 90 31 0406 90 50Kashkaval Formaggi di pecora o di bufalaFond ze Unapredjenje Proizvodnje i Plasmana Stoke i Stocnih ProizvodaBelgrado 1. 2. 88N. L 28/ Articolo 21 Il regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione, del 6 luglio 1982, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi(38), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85(39), è modificato nel modo seguente :

1)All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

2. Per i formaggi fusi di cui alla sottocove 0406 30 della nomenclatura combinata, esportati verso la Svizzera, è rilasciato un titolo conforme al modello riprodotto nell'allegato II A.

2)L'allegato II B è sostituito dall'allegato seguente :

ALLEGATO II B Formaggi per i quali può essere rilasciato, all'esportazione verso la Svizzera, il titolo riprodotto nell'allegato II C Codice NCProdottiex 0406Butterkaese Danbo Edam Elbo Esrom Fontal Fontina Fynbo Galantine Gouda Havarti Italico Maribo Molbo Mimolette Samsoe Saint-Paulin Tilsit Tybo altri formaggi, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della materia secca, uguale o superiore al 30 % e un tenore d'acqua, in peso, nella materia non grassa, superiore al 52 % e inferiore o uguale al 67 % Articolo 22 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3305/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esporta- zione di formaggi che possono beneficiare di un trattamen- to speciale all'importazione in Norvegia(40), è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1 All'esportazione verso la Norvegia di formaggio della voce 0406 della nomenclatura combinata prodotto nella Comunità è rilasciato, su richiesta dell'interessato, un titolo rispondente al modello di cui all'allegato.

Articolo 23 Il testo delle lettere c) e g) del paragrafo 1 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole(41), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 232/87(42), è sostituito dal testo seguente :

a)c)lo iogurt al latte intero ;

b)g)lo iogurt al latte semiscremato e al latte scremato e gli iogurt zuccherati, al cacao o alla frutta, contenenti tali prodotti in una proporzione massima da determinare ;

Articolo 24 L'allegato del regolamento (CEE) n. 2167/83 della Commissione, del 28 luglio 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione per quanto concerne le cessioni di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole(43), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3443/86(44), è sostituito dall'allegato seguente :

ALLEGATO Elenco dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/83 -Categoria I a)Latte intero greggio ;

b)latte intero, pastorizzato o sottoposto ad un trattamento UHT ;

c)latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90 % in peso di latte intero ;

d)iogurt del latte intero ;

e)iogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85 % in peso di latte intero o alla polpa di frutta contenente almeno l'80 % in peso di latte intero.

-Categoria II a)Latte parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento ;

b)latte parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto ad un trattamento UHT e contenente almeno il 90 % in peso di latte parzialmente scremato ;

c)iogurt al latte parzialmente scremato ;

d)iogurt zuccherato, al cacao o alla frutta, contenente almeno l'85 % in peso di latte parzialmente scremato o alla polpa di frutta contenente almeno l'80 % in peso di latte intero.

-Categoria III Latticello e latte battuto.

-Categoria IV Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %.

-Categoria V Altri formaggi aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 45 %.

-Categoria VI Formaggio Grana Padano -Categoria VII Formaggio Parmigiano Reggiano.

Articolo 25 Il regolamento (CEE) n. 3439/83 della Commissione, del 5 dicembre 1983, che stabilisce le condizioni particolari per l'esportazione di taluni formaggi verso l'Australia(45), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 269/84(46), è modificato nel modo seguente :

1.Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente :

Articolo 3 Per i prodotti altri che i formaggi a pasta erborinata e il Cheddar, la casella 7 del titolo reca la dicitura tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 %.

2.L'allegato I è sostituito dall'allegato I seguente :

ALLEGATO I Elenco dei formaggi per i quali può essere rilasciato un titolo il cui modello figura nell'allegato II Codice NCDesignazione delle merciex 0406 40Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort ex 0406 90 21Cheddar ex 0406 90Altri formaggi aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 %, esclusi :

-i formaggi Kefalotyri, Kefalograviera e Kasseri, fabbricati esclusivamente a partire da latte di pecora e/o di capra -i formaggi Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano, Butterkaese, Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio, Ricotta, Feta -i formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca inferiore al 19 % e tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso -i formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca uguale o superiore al 19 % e inferiore al 39 % e tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa inferiore o uguale al 62 % Articolo 26 Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 866/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari, del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali(47), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2254/87(48), è sostituito dal testo seguente :

Tuttavia, fino al 31 marzo 1988, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo non è escluso per il siero di latte della sottovoce 0404 10 91 della nomenclatura combinata trasformato in prodotti delle sottovoci 0404 10 11, 1702 10, 1901 10, 1901 90 90 e 2106 90 51 e per la lattoalbumina delle sottovoci 3502 20 51 e 3502 59.

Articolo 27 Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione, del 31 marzo 1984, che stabilisce disposizioni complementari per quanto riguarda la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(49), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2881/84(50),

3. Per i prodotti di cui alla sottovoce 0405 00 90 e alla voce 2309 della nomenclatura combinata, la prova di cui al paragrafo 1, può, secondo il caso, essere integrata o sostituita dalla prova che :

-il burro o la crema di latte usati come materia prima per fabbricare i prodotti di cui alla sottovoce 0405 00 90,

-il latte scremato o il latte scremato in polvere incorporati nei prodotti di cui alla voce 2309,

sono stati fabbricati durante il periodo in questione.

Articolo 28 Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione, del 16 maggio 1984, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68(51), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3331/87(52), è sostituito dal testo seguente :

2. Per gli scambi intracomunitari di prodotti lattiero-caseari della voce 0401, gli Stati membri prendono le misure necessarie e predispongono adeguati controlli per garantirne la realtà e l'esattezza della contabilizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.

In occasione dell'espletamento delle formalità doganali, l'esportatore appone nella dichiarazione di esportazione la dicitura seguente : Contabilizzato dal sig. ... a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.

Articolo 29 Il testo dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2248/85 della Commissione, del 25 luglio 1985, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazio- ne di formaggio Emmental, soggetto al regime di contingentamento e che può beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America(53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2651/85(54), è sostituito dal testo seguente :

ALLEGATO I Elenco dei tipi di formaggi di cui all'articolo 1 Codice NCTipi di formaggiex 0406 90 13 ex 0406 90 89 ex 0406 90 77 ex 0406 90 89Emmental Maasdam Samsoe Svenbo Articolo 30 All'allegato I del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo(55), la voce 04.04 della tariffa doganale comune e le relative designazioni delle merci, sono sostituite dal testo seguente :

Codice NCDesignazione delle merciex 0406 ex 0406 30Formaggi e latticini :

-Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere -altri --altri, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e un tenore, in peso, di acqua, nella materia non grassa, superiore al 47 % e inferiore o uguale al 72 % :

ex 0406 90 21---Cheddar:

-del tipo Ilha ex 0406 90 23 ex 0406 90 77 ex 0406 90 89 ---altri -del tipo Olanda Articolo 31 All'allegato I del regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restituzioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggeti al regime di transizione per tappe provenienti dai paesi terzi(56), la voce 04.04 della tariffa doganale comune e le relative desginazioni delle merci sono sostituite dal testo seguente :

Codice NCDesignazione delle merciAliquotaex 0406 Formaggi e latticini :

ex 0406 30-formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere -altri :

--altri, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 % :

ex 0406 90 21---Cheddar:

-del tipo Ilha ex 0406 90 23 ex 0406 90 77 ex 0406 90 89 ---altri :

-del tipo Olanda 2 % Articolo 32 Il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restituzioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi(57), è modificato nel modo seguente :

1.Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato I seguente :

ALLEGATO I Codice NCDesignazione delle merciex 0401Latte e crema di latte non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificantiex 0402Latte e crema di latte concentrati con l'aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti :ex 0402 10 11 ex 0402 10 19 ex 0402 21-in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti :-destinati al consumo umano -in polvere, in granuli o in altre forme solide, con l'aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti :

ex 0402 29 11-latte speciale detto ´´per l'alimentazione dei lattanti'', in recipienti ermeticamente chiusi, di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore in materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 27 %ex 0403Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche concentrati o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacaoex 0405Burro e altre materie grasse del latte2.All'allegato 2, la voce 04.04 della tariffa doganale comune e le relative designazioni delle merci sono sostituite dalle seguenti :

Codice NCDesignazione delle merciAliquota ex 0406 Formaggi, esclusi i latticini4 % (1)3.All'allegato III, la voce 04.02 della tariffa doganale comune e le relative desginazioni delle merci sono sostituite dalle seguenti :

Codice NCDesignazione delle merciex 0402Latte e crema di latte, concentrati o addizionati di zucchero o di altri dolcificantiex 0402 10 91 ex 0402 10 99 ex 0402 29 15 ex 0402 29 19 ex 0402 29 91 ex 0402 29 99-in polvere, in granuli o in altre forme solide :

-senza addizioni di zucchero o di altri dolcificanti :

-destinati al consumo umano Articolo 33 L'allegato del regolamento (CEE) n. 492/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa per il 1986 il contingente iniziale applicabile in Portogallo per taluni prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985(58), è sostituito dall'allegato seguente :

ALLEGATO Codice NCDesignazione delle merciContingente iniziale per il 1986 (in t) ex 0406 Formaggi e latticini :

ex 0406 30-Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere -altri :

--altri, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o pari al 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa superiore al 47 % e inferiore o pari al 72 % ex 0406 90 21---Cheddar :

-del tipo Ilha ex 0406 90 23 ex 0406 90 77 ex 0406 90 89 --altri :

-del tipo Olanda 1 220 Articolo 34 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 607/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa il contingente iniziale di formaggi applicabile all'importazione in Portogallo in provenienza dai paesi terzi(59), è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1 Il volume del contingente iniziale nel 1986 di formaggi che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, applicabile all'importazione in Portogallo in provenienza dai paesi terzi, è fissato a 431 t.

Per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 1986, tale volume è ridotto di un sesto.

1. 2. 88N. L 28/ Articolo 35 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 608/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa il contingente iniziale di formaggi applicabili all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Spagna(60), è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1 Il volume del contingente iniziale nel 1986 di formaggi che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, applicabile all'importazione in Portogallo in provenienza dalla Spagna, è fissato a 200 t.

Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, tale volume è ridotto di un sesto.

Articolo 36 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 609/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa i contingenti di latte e di prodotti lattiero-caseari applicabili alle importazioni in Spagna in provenienza dai paesi terzi(61), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2739/86(62), è sostituito dal testo seguente :

Articolo 1 1.I contingenti iniziali nel 1986 dei prodotti che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, applicabili all'importazione in Spagna in provenienza dai paesi terzi, sono fissati come segue :

-voce 0401 e sottovoci 0403 10 11, 0403 10 11, 0403 10 13,

0403 10 19, 0403 90 51,

0403 90 53, 0403 90 59 della nomenclatura combinata :

363 t -sottovoci ex 0402 10 11, ex 0402 10 11, ex 0402 10 19 e ex 0402 21 destinati al consumo umano e 402 29 11 della nomenclatura combinata :

250 t -voce 0405 della nomenclatura combinata :

150 t 2.I contingenti iniziali di prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, della voce 0406 della nomenclatura combinata, sono fissati a 5 100 t.

3.Il contingente iniziale di prodotti che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, delle sottovoci ex 0402 10 91, ex 0402 10 99, ex 0402 29 15, ex 0402 29 19, ex 0402 29 91 e ex 0402 29 99, destinati al consumo umano, è fissato a 150 t.

4.Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, i contingenti di cui sopra sono ridotti di un sesto.

Articolo 37 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione, del 17 marzo 1986, che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera(63), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2000/87(64), è sostituito dal seguente testo :

Articolo 1 I valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti, scortati da un certificato, sono calcolati come segue :

Designazione delle merciValore franco frontiera in ECU/100 kg peso nettoEmmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati, o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata :

-in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a341,58 (1) -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a365,76 (1) Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois e Tête de moine, diversi da quelli grattugiati, o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata :

Designazione delle merciValore franco frontiera in ECU/100 kg peso netto-in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a365,76 (2) -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a389,94 (2) -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a423,79 (2) Formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, delle sottovoci 0406 20 10 e 0406 90 19 della nomenclatura combinata- Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 25 della nomenclatura combinata- Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 25 della nomenclatura combinata- Designazione delle merciValore franco frontiera in ECU/100 kg peso nettoFormaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, della sottovoce 0406 30 10 della nomenclatura combinata e di un valore franco frontiera pari o superiore a243,00 1Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione.

2Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione.

Articolo 38 Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che concerne la protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari per la commercializzazione(65);, è sostituito dal testo seguente :

a)per il latte che ha subito un trattamento che non comporta alcuna modifica nella sua composizione o per il latte di cui la materia grassa è stata standardizzata conformemente al regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che stabilisce le regole complementari dell'organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto concerne il latte destinato al consumo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 566/76 ;

Articolo 39 L'allegato del regolamento (CEE) n. 1949/87 della Comissione, del 3 luglio 1987, che definisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il livello degli importi compenstivi adesione sugli scambi con la Spagna applicabile nella campagna 1987/1988(66), è sostituito dall'allegato seguente :

ALLEGATO Importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna (Importi da riscuotere all'importazione e da concedere all'esportazione dalla Spagna, eccetto altra indicazione) Codice NCDesignazione delle merciImporto compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)ex ex 0401Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'esclusione del latte o crema di latte di capra o di pecora :

-aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale allo 0,6 %1,51 -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore allo 0,6 % ed inferiore o uguale al 6 %(1) -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %(1) 0402Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :

ex 0402 10-in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % :

-senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti destinati all'alimentazione umana (2)57,92 -altri (con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti)0,5792 per kg (4) -in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % :

0402 21--senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :

-aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %52,20 -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % ed inferiore al 45 %48,50 -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %39,76 0402 29--altri :

-aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :

0402 29 11-latte speciale, detto per l'alimentazione dei lattanti in recipienti ermeticamente chiusi, di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 %0,5220 per kg (4) -altri0,5220 per kg (4) -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 45 %0,4850 per kg (4) -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %0,3976 per kg (4) -altri (diversi da quelli in polvere o in granuli o in altre forme solide) :

0402 91--senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :

-aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %20,37 -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e inferiore o uguale al 10 %20,37 -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 %(3) 0402 99--altri :

-aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %15,45 (5) -aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 %(6) 0403Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :

0403 10-Iogurt:

--non aromatizzati né addizionati di frutta o cacao :

---senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse :

----inferiore o uguale allo 0,6 %1,51 ----superiore allo 0,6 %(1) ---altri(6) 0403 90-altri :

--non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao :

---in polvere, in granuli, o in altre forme solide :

----senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :

-----inferiore o uguale allo 0,6 %1,51 -----superiore allo 0,6 %(1) ----altri(6) 0404Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove :

0404 10-Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :- 0404 90-altri :

--senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) :

---inferiore o uguale al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :

0404 90 11----inferiore o uguale all'1,5 %57,92 0404 90 13----superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %52,20 0404 90 19----superiore al 27 %48,50 ---superiore al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :

0404 90 31----inferiore o uguale all'1,5 %57,92 0404 90 33----superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %52,20 0404 90 39----superiore al 27 %48,50 --altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) :

---inferiore o uguale al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse :

0404 90 51----inferiore o uguale all'1,5 %0,5792 per kg (4) 0404 90 53----superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %0,5220 per kg (4) 0404 90 59----superiore al 27 %0,4850 per kg (4) ---superiore al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse :

0404 90 91----inferiore o uguale all'1,5 %0,5792 per kg (4) 0404 90 93----superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %0,5220 per kg (4) 0404 90 99----superiore al 27 %0,4850 per kg (4) 0405Burro ed altre materie grasse del latte :

0405 00 10-aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :

-aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'80 %0,3707 (7) -aventi tenore, in peso, di materie grasse :

-uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %29,66 -uguale o superiore all'82 % e inferiore all'84 %30,40 -uguale o superiore all'84 %0,3707 (70405 00 90-altri0,3707 (7) 0406Formaggi e latticini :

ex 0406 10-Formaggi freschi (compreso il formaggio di siero di latte) non fermentati e latticini (con esclusione di formaggi prodotti esclusivamente con latte di pecora o di capra)38,00 0406 20-Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi :

0406 20 10--Formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabzigger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate22,00 0406 20 90--altri46,00 0406 30-Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :

0406 30 10--ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyèree Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detti Schabziger), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca35,13 0406 30 31--altri63,59 0406 30 39 0406 30 90 ex 0406 40 00-Formaggi a pasta erborinata (all'esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra)17,37 ex 0406 90-altri formaggi, all'esclusione di formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di capra :

ex 0406 90 11--destinati alla trasformazione63,59 --altri :

ex 0406 90 13---Emmental35,13 ex 0406 90 15---Gruyère, Sbrinz35,13 ex 0406 90 17---Bergkaese, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin Mont d'or e Tête de moine35,13 ex 0406 90 19---Formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate22,00 ex 0406 90 21---Cheddar63,59 ex 0406 90 23---Edam40,85 ex 0406 90 25---Tilsit40,85 ex 0406 90 27---Butterkaese40,85 ex 0406 90 29---Kashkaval40,85 ---Feta :

ex 0406 90 31----di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra- ex 0406 90 33----altri40,85 ex 0406 90 35---Kefalo-tyri40,85 ex 0406 90 37---Finlandia40,85 ex 0406 90 39---Jarlsberg40,85 ---altri :

0406 90 50----Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra- ----altri :

-----aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :

------inferiore o uguale al 47 % :

0406 90 61-------Grana Padano, Parmigiano Reggiano- 0406 90 63-------Fiore sardo, Pecorino- 0406 90 69-------altri46,00 ------superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %40,85 ------superiore al 72 % :

0406 90 91-------Formaggi freschi, fermentati35,00 0406 90 93-------altri35,00 -----altri :

0406 90 97-------Formaggi freschi, fermentati38,00 0406 90 99-------altri38,00 1702Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido ; sciroppi di zucchero senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti ; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale ; zuccheri e melassi caramellati :

1702 10-Lattosio e sciroppo di lattosio (9):

1702 10 90--altri12,15 2106Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :

2106 90-altre :

--Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :

---altri :

2106 90 51----di lattosio12,15 Codice NCDesignazione delle merciImporto compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)2309Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :

2309 10-Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto :

--contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, di maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1720 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 della nomenclatura combinata o dei prodotti lattiero-caseari :

---contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina :

----non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 % :

2309 10 15-----aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %- 2309 10 19-----aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %- ----aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :

2309 10 39-----aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %- (8) ----aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 30 % :

2309 10 59-----aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %- (8) 2309 10 70---non contenenti amido o fecola, o glucosio o sciroppo di glucosio o maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari- 2309 90-altri :

--altri :

---contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, di maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 della nomenclatura combinata o dei prodotti lattiero-caseari :

----contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina :

-----non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 % :

2309 90 35------aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %- 2309 90 39------aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 %- -----aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :

2309 90 49------aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 %- (8) -----aventi tenore in peso, d'amido o di fecola superiore al 30 % :

2309 90 59------aventi tenore, in peso, d'amido o di fecola uguale o superiore al 50 %- (8) 2309 90 70----non contenenti amido o fecola, o glucosio o sciroppo di glucosio, o maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari- 1. 2. 88N. L 28/1L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

-un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU,

-un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,015108 ECU.

2Si considerano prodotti destinati all'alimentazione umana, i prodotti diversi da quelli denaturati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 o del regolamento (CEE) n. 3714/84 o da quelli importati in Spagna sotto il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1624/76.

3L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

-un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;

-un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,166188 ECU.

4L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :

-dell'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte e della crema di latte contenuti in 100 kg di prodotto finito, e -di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

5L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma :

-dell'importo indicato, e -di un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotti, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

6L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale alla somma dei seguenti elementi :

-un importo corrispondente al quantitativo di materie grasse lattiche, espresso in percentuale, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,0429 ECU ;

-un importo corrispondente al quantitativo in chilogrammi della parte secca lattica non grassa, contenuto in 100 kg peso netto di prodotto, moltiplicato per 0,166188 ECU ;

-un importo addizionale per ogni unità percentuale costituente il tenore di saccarosio di 100 kg peso netto di prodotto, pari all'importo compensativo applicabile ad 1 kg di zucchero bianco.

7L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale all'importo indicato, moltiplicato per il peso delle materie grasse contenute in 100 kg di prodotto finito.

8L'importo compensativo per 100 kg peso netto di questi prodotti è uguale :

-per i prodotti delle sottovoci 2309 10 39 e 2309 90 49 della nomenclatura combinata, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,16 ;

-per i prodotti delle sottovoci 2309 10 59 e 2309 90 59 della nomenclatura combinata, all'importo compensativo adesione per 100 kg di granturco, moltiplicato per il coefficiente 0,50.

Questi prodotti sono concessi all'esportazione verso la Spagna dallo Stato membro esportatore o riscossi all'importazione in provenienza dalla Spagna dallo Stato membro importatore.

9Conformemente al regolamento (CEE) n. 504/86 del Consiglio (GU n. L 54 del 1o marzo 1986, pagina 54), l'importo compensativo ´´adesione'' applicabile ai prodotti della sottovoce 1702 10 10 è lo stesso di quello applicabile ai prodotti della sottovoce 1702 10 90 della nomenclatura combinata.

NB:Per quanto riguarda il latte e la crema di latte di capra o di pecora, nonché i formaggi fabbricati esclusivamente con tali prodotti :

-il controllo analitico viene effettuato con metodi immunochimici e/o elettroforetici, completato eventualmente dall'analisi HPLC ;

-all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare, nell'apposita dichiarazione, che il latte o la crema di latte in causa è il prodotto proveniente esclusivamente da pecore o da capre, ovvero che il formaggio in causa è stato fabbricato esclusivamente con latte di pecora o di capra.

Articolo 40 L'allegato che figura nella parte Contenuto dell'accordo tra il Canada e la Comunità economica europea concernente i formaggi della decisione 80/272/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, che concerne la conclusione degli accordi bilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979(67), è sostituito dal seguente :

ALLEGATO Testo della concessione (CEE) relativo al formaggio Cheddar Codice NCDesignazione delle merciAliquota dei dazi autonomi (%) o prelievi (P)ex 0406 90 21 Cheddar:

-Cheddar prodotto con latte non pastorizzato, avente tenore minimo di materia grassa del 50 % in peso, della materia secca, di almeno 9 mesi (a) :

-in forme intere standard (b) di valore franco frontiera uguale o superiore a 170 ECU (c) per 100 kg peso netto P (d) -altro, di peso netto :

-uguale o superiore a 500 g di un valore franco frontiera uguale o superiore a 185 ECU (c) per 100 kg di peso netto P (d) -inferiore a 500 g di un valore franco frontiera uguale o superiore a 195 ECU (c) per 100 kg di peso netto P (d) (a)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(b)Sono considerate forme intere standard ai sensi della sottovoce 0406 90 21 della nomenclatura combinata :

-le forme aventi un peso netto da 33 a 44 kg inclusi,

-i blocchi cubici o forme aventi un peso netto uguale o superiore a 10 kg.

(c)I limiti di valore sono adattati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. Tale adattamento si effettua sulla base di una maggiorazione uguale a quelle del prezzo di soglia del Cheddar nella Comunità.

(d)10 ECU per 100 kg di peso netto nel limite di un contingente tariffario annuale di 2 750 t da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee.

Articolo 41 La decisione 84/560/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1984, concernente la conlcusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e l'Australia, in materia di formaggi, è modificata nel modo seguente :

1)Il testo dell'appendice I della lettera della Comunità economica europea è sostituito dal testo seguente :

Appendice I Testo della concessione CEE relativa al formaggio Cheddar Codice NCDesignazione delle merciAliquota dei dazi convenzionaliex 0406 90 21 Cheddar in forme intere (a), avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, stagionato per almeno 3 mesi (b) P (c) (a)Per formaggi in forme intere ai sensi della sottovoce 0406 90 21 della nomenclatura combinata si intendono :

-le forme piatte e cilindriche di tipo standard e di peso netto non inferiore a 33 kg e non superiore a 44 kg ;

-i blocchi cubici aventi un peso netto pari o superiore a 10 kg (b)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(c)15 ECU per 100 kg di peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t da concedersi dalle autorità competenti delle Comunità europee.

2)Il testo dell'appendice II della lettera della Comunità economica europea è sostituito dal testo seguente :

Appendice II Concessione CEE relativa al formaggio Cheddar e ad altri formaggi destinati alla trasformazione Codice NCDesignazione delle merciAliquota dei dazi convenzionaliex 0406 90 11 formaggi destinati alla trasformazione :

-Cheddar (a) (b) P (c) -altri (a) (b) P (c) (a)I controlli relativi all'utilizzazione dei formaggi destinati e questo uso specifico, sono eseguiti conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

(b)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(c)15 ECU per 100 kg di peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t da concedersi dalle autorità competenti delle Comunità europee.

3)Il testo dell'appendice I della lettera del governo dell'Australia è sostituito dal testo seguente :

Appendice I Testo della concessione CEE relativa al formaggio Cheddar Codice NCDesignazione delle merciAliquota dei dazi convenzionaliex 0406 90 21 Cheddar in forme intere (a), avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, stagionato per almeno 3 mesi (b) P (c) (a)Per formaggi in forme intere ai sensi della sottovoce 0406 90 21 della nomenclatura combinata si intendono :

-le forme piatte e cilindriche di tipo standard e di peso netto non inferiore a 33 kg e non superiore a 44 kg ;

-i blocchi cubici aventi un peso netto pari o superiore a 10 kg (b)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(c)15 ECU per 100 kg di peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t da concedersi dalle autorità competenti delle Comunità europee.

4)Il testo dell'appendice II della lettera del governo dell'Australia è sostituito dal testo seguente :

Appendice II Concessione CEE relativa al formaggio Cheddar e ad altri formaggi destinati alla trasformazione Codice NCDesignazione delle merciAliquota dei dazi convenzionaliex 0406 90 11 formaggi destinati alla trasformazione :

-Cheddar (a) (b) P (c) -altri (a) (b) P (c) (a)I controlli relativi all'utilizzazione dei formaggi destinati a questo uso specifico, sono eseguiti conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

(b)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(c)15 ECU per 100 kg di peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t da concedersi dalle autorità competenti delle Comunità europee.

Articolo 42 La decisione 84/561/CEE del Consiglio, del 22 novembre 1984, concernente la conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere, tra la Comunità economica europea e il governo della Nuova Zelanda, per quanto riguarda l'accordo di disciplina concertato tra la Nuova Zelanda e la Comunità in materia di formaggi(68), è modificata nel modo seguente :

1)Il testo dell'appendice I della lettera della Comunità economica europea è sostituito dal testo seguente :

Appendice I Testo della concessione CEE relativa al formaggio Cheddar Codice NCDesignazione delle merciAligquota dei dazi convenzionaliex 0406 90 21 Cheddar in forme intere (a), avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, stagionato per almeno 3 mesi (b) P (c) (a)Per formaggi in forme intere ai sensi della sottovoce 0406 90 21 della nomenclatura combinata si intendono :

-le forme piatte e cilindriche di tipo standard e di peso netto non inferiore a 33 kg e non superiore a 44 kg.

-i blocchi cubici aventi un peso netto pari o superiore a 10 kg.

(b)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(c)15 ECU per 100 kg di peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t da concedersi dalle autorità competenti delle Comunità europee.

2)Il testo dell'appendice II della lettera della Comunità economica europea è sostituito dal testo seguente :

Appendice II Concessione CEE relativa al formaggio Cheddar e ad altri formaggi destinati alla trasformazione Codice NCDesignazione delle merciAliquota dei dazi convenzionaliex 0406 90 11 formaggi destinati alla trasformazione :

-Cheddar (a) (b) P (c) -altri (a) (b) P (c) (a)I controlli relativi all'utilizzazione dei formaggi destinati a questo uso specifico, sono eseguiti conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

(b)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(c)15 ECU per 100 kg di peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t da concedersi dalle autorità competenti delle Comunità europee.

3)Il testo dell'appendice I della lettera del governo della Nuova Zelanda è sostituito dal testo seguente :

Appendice I Testo della concessione CEE relativa al formaggio Cheddar Codice NCDesignazione delle merciAliquota dei dazi convenzionaliex 0406 90 21 Cheddar in forme intere (a), avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, stagionato per almeno 3 mesi (b) P (c) (a)Per formaggi in forme intere ai sensi della sottovoce 0406 90 21 della nomenclatura combinata si intendono :

-le forme piatte e cilindriche di tipo standard e di peso netto non inferiore a 33 kg e non superiore a 44 kg ;

-i blocchi cubici aventi un peso netto pari o superiore a 10 kg (b)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(c)15 ECU per 100 kg di peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t da concedersi dalle autorità competenti delle Comunità europee.

4)Il testo dell'appendice II della lettera del governo della Nuova Zelanda è sostituito dal testo seguente :

Appendice II Concessione CEE relativa al formaggio Cheddar e ad altri formaggi destinati alla trasformazione Codice NCDesignazione delle merciAliquota dei dazi convenzionaliex 0406 90 11 formaggi destinati alla trasformazione:

-Cheddar (a) (b) P (c) -altri (a) (b) P (c) (a)I controlli relativi all'utilizzazione dei formaggi destinati a questo uso specifico, sono eseguiti conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

(b)Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente a condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(c)15 ECU per 100 kg di peso netto nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 da concedersi dalle autorità competenti delle Comunità europee.

1. 2. 88Nr. L 28/ Articolo 43 La decisione 85/569/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa alla conclusione dell'accordo di disciplina concertato tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi(69), è modificata nel modo seguente :

Il testo della lettera a) del punto 1 dell'accordo è sostituito dal testo seguente :

a)All'importazione nella Comunità Formaggi della voce 0406 della nomenclatura combinata, originari della Finlandia, accompagnati da un certificato riconosciuto :

Dazi all'importazione (ECU/100 kg)Quantitativi (in t)-Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto uguale o superiore a 30 kg, della sottovoce ex 0406 90 37 della nomenclatura combinata 18,13 -Emmental, Gruyère, Sbrinz e Bergkaese, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata:

-in forme standard 18,13 6 850 (1),

di cui un massimo di 3 000 t per la categoria Finlandia -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg 18,13 1 700 (1) -Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi se non l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris elle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce 0406 30 10 della nomenclatura combinata 36,27 -Tilsit, Turunmaa et Lappi delle sottovoci 0406 90 25 e ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata 60 700 (b)All'importazione della Finlandia Formaggi della voce 04.06 della tariffa doganale della Finlandia, originari e provenienti dalla Comunità, accompagnati da un titolo di qualità e di origine riconosciuto :

Dazi all'importazione (ECU/100 KgQuantitativi0406 10 Formaggi freschi (compresi il formaggio di siero di latte) non fermentati e latticini 2/3 del prelievo 0406 20 Formaggi grattugiati in polvere di tutti i tipi prelievo secondo il tipo di formaggio 0406 30 Formaggi fusi, altri che grattugiati o in polvere 1/3 del prelievo 0406 40 Formaggi a pasta erbori- nata 1/6 del prelievo 0406 90 Altri formaggi :

-del tipo Emmental Prelievo intero -del tipo Edam Prelievo intero -di siero 2/3 del prelievo -altri formaggi :

--formaggi a pasta molle affinati (2) 1/6 del prelievo --altri 1/3 del prelievo 1 500 t senza restrizioni per il tipo e la qualità del formaggio 1I quantitati assegnati a queste categorie di formaggi sono intercambiabili entro il limite del 25 % dei quantitativi indicati.

2Per formaggi a pasta molle stagionati si intendono i formaggi trattati o fatti stagionare mediante agenti biologici quali le muffe, i lieviti o altri organismi che hanno provocato la formazione di una crosta visibile sulla superficie del formaggio. Gli effetti del trattamento o della stagionatura devono progredire visibilmente dalla superficie verso l'interno del formaggio.

Il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, non è inferiore al 50 %.

Il tenore, in peso, di acqua nella materia non grassa non deve essere inferiore al 65 %.

A titolo di esempio, possono corrispondere a questa definizione i formaggi seguenti:

BibressCoulommiersMunster BrieEpoissePont-l'Évêque CamembertHerveReblochon CambréLimbourgSaint-Marcellin Carré de l'EstLivarotTaleggio ChaourceMaroilles Formaggi commercializzati con un marchio di fabbrica (esempio) :

BoursaultDucs (Suprême des) Caprice des DieuxExplorateur Articolo 44 La decisione 86/8/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1986, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi(70);, è modificata nel modo seguente :

1.Il testo della prima frase della lettera a) del paragrafo 1 della lettera della Comunità economica europea è sostituito dal testo seguente :

a)all'importazione nella Comunità Formaggi delle sottovoci 0406 90 39 e ex 0406 90 89 della nomenclatura combinate originari e provenienti dalla Norvegia, accompagnati da un certificato riconosciuto(71) :

2.Il testo della prima frase della lettera a) del paragrafo 1 della lettera della Norvegia è sostituito dal testo seguente :

a)all'importazione nella Comunità Formaggi delle sottovoci 0406 90 39 e ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata originari e provenienti dalla Norvegia, accompagnati da un certificato riconosciuto(72) :

Articolo 45 La decisione 87/370/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1987, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo del 14 luglio 1986, che adatta l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi(73), è modificata nel modo seguente :

Il testo del punto 1 della lettera della Comunità e della lettera della Norvegia è sostituito dal testo seguente :

1.Le confermo l'accordo della Comunità a che, a decorrere dal 1o aprile 1987 e per la durata del periodo di transizione previsto nell'atto di adesione della Spagna alla Comunità, la ripartizione dei quantitativi annui di formaggi importati dalla Norvegia e destinati alla Spagna, sia modificata come segue :

Formaggi originari della Norvegia e da essa provenienti, accompagnati da un titolo riconosciuto :

Quantitativi (in t) Dazio all'importazione (in ECU/100 kg)-Jarlsberg, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca del 56 %, con una maturazione di almeno 3 mesi, della sottovoce ex 0406 90 39 della nomenclatura combinata :

-in forme con crosta (1), di peso compreso tra 8 e 12 kg -in blocchi rettangolari di peso netto inferiore o uguale a 7 kg (2) -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso pari o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg (2) -Ridder, avente un tenore minimo di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca e una maturazione di almeno 4 settimane, della sottovoce ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata :

-in forme con crosta(74), di peso compreso tra 1 e 2 kg -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, recanti la crosta su almeno un lato(75), di peso netto pari o superiore a 150 g (2) 82 55 -formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, della sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata :

8 36,27 1Si considerano forme intere standard con crosta, i formaggi in forme. Per l'applicazione delle presenti disposizioni, si definisce crosta la parte esterna che si è formata dalla pasta del formaggio e che presenta una consistanza nettamente più solida e un colore palesemente più scuro.

2Le indicazioni riportate sull'imballaggio devono consentire al consumatore di identificare il formaggio in causa.

Articolo 46 La decisione 87/399/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sugli scambi reciproci di formaggi (1), è modificata nel modo seguente :

Il testo del punto 1 lettere A e B è sostituito dal testo seguente :

1.L'Austria e la Comunità convengono che, per i quantitativi annui di formaggi sotto indicati, i dazi all'importazione da riscuotere, non possono superare i seguenti livelli :

A. All'importazione in Austria I formaggi seguenti, fabbricati con latte di vacca, originari e in provenienza dalla Comunità, accompagnati da un titolo di qualità e di origine riconosciuto :

Voce o sottovoce della tariffa doganale austriaca Designazione delle merciOneri in shillings per 100 kg Quantità annuali all'importazione in tonnellate ex 0406 30 A 1 ex 0406 30 A 2 ex 0406 20 A 1 a) ex 0406 20 A 2 a) Formaggi fusi, diversi dai grattugiati o in polvere Formaggi fusi, grattugiati o in polvere 760 2 000 ex 0406 40 A 1 ex 0406 40 A 2 Formaggi a pasta erborinata 560 ex 0406 20 A 1 c) ex 0406 20 A 2 c) ex 0406 90 A 1 f) ex 0406 90 A 2 f) Danbo, Edam, Elbo, Fynbo, Fontal, Gouda, Havarti, Malbo, Maribo, Mimolette, Samso, Tybo, anche grattugiati o in polvere 560 ex 0406 90 A 1 f) ex 0406 90 A 2 f) Tilsit 460 ex 0406 20 A 1 c) ex 0406 20 A 2 c) ex 0406 90 A 1 f) ex 0406 90 A 2 f) Emmental e Gruyère, anche grattugiati o in polvere 460 ex 0406 10 A 1 b) ex 0406 20 A 1 c) ex 0406 20 A 2 b) ex 0406 20 A 2 c) ex 0406 90 A 1 d) ex 0406 90 A 1 e) ex 0406 90 A 1 f) ex 0406 90 A 2 d) ex 0406 90 A 2 e) ex 0406 90 A 2 f) Butterkaese, Esrom, Italico, Kernheim, St. Nectaire, St. Paulin, Taleggio, Cheddar e altri formaggi non indicati sopra, di un tenore in acqua nella materia secca non superiore al 62 %, anche grattugiati o in polvere 560 3 000 Tali formaggi, d'origine comunitaria, se non sono accompagnati da un titolo di qualità o di origine, non possono essere importati in Austria.

B. All'importazione nella Comunità Formaggi della voce 0406 della nomenclatura combinata originari e in provenienza dall'Austria, accompagnati da un titolo riconosciuto :

Quantitativi annui Dazi all'importazione (in ECU/100 kg) a)Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkaese, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata :

-in forme standard -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso uguale o superiore a 1 kg -in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso uguale o inferiore a 450 g 8 000 18,13 b)Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental o analoghi formaggi a pasta dura, condizionati per la ventida al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale al 56 %, della sottovoce ex 0406 30 della nomenclatura combinata :

3 750 t 36,27 c)-Formaggi a pasta erborinata, della sottovoce 0406 40 00 della nomenclatura combinata -Tilsit, di una maturazione di almeno un mese, e Butterkaese, delle sottovoci ex 0406 90 25 e ex 0406 90 27 della nomenclatura combinata -Mondseer, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 40 % e inferiore al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata -Alpentaler, avente un tenore di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca e un tenore di acqua, in peso, superiore al 40 %, ma inferiore al 45 %, della sottovoce ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata -Edam, avente un tenore di materie grase, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 40 %, ma inferiore al 48 %, presentato in forme di peso netto inferiore o uguale a 350 g (detto ´´Geheimratskaese''), delle sottovoci ex 0406 90 23 e ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata -Tiroler Graukaese, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore all'1 % e un tenore di acqua, in peso, superiore al 60 %, ma inferiore al 66 %, della sottovoce ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata -Formaggi detti Weisskaese nach Balkanart e Kefalo-tyri, fabbricati con latte di vacca, aventi un tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore al 48 %, delle sottovoci ex 0406 90 35 e ex 0406 90 89 della nomenclatura combinata 3 950 60 Articolo 47 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la CommissioneFrans ANDRIESSENVicepresidente (1)GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2)GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.

(3)GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4)GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(5)GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(6)GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 8.

(7)GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

(8)GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

(9)GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.

(10)GU n. L 198 del 10. 8. 1968, pag. 13.

(11)GU n. L 28 del 5. 2. 1969, p. 1.

(12)GU n. L 254 del 5. 9. 1987, p. 3.

(13)GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(14)GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 23.

(15)GU n. L 281 del'1. 11. 1975, pag. 20.

(16)GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.

(17)GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 15.

(18)GU n. L 205 dell'11. 8. 1977, pag. 11.

(19)GU n. L 159 del 19. 6. 1985, pag. 30.

(20)GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 24.

(21)GU n. L 237 del 16. 9. 1977, pag. 1.

(22)GU n. L 105 del 19. 4. 1978, pag. 5.

(23)GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.

(24)GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

(25)GU n. L 114 dell'1. 5. 1986, pag. 61.

(26)GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(27)GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 1.

(28)GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 23.

(29)GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.

(30)GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 25.

(31)GU n. L 153 del 21. 6. 1980, pag. 23.

(32)GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

(33)GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 40.

(34)GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

(35)GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.

(36)GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 12.

(37)GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(38)GU n. L 289 del 13. 10. 1987, pag. 18.

(39)GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5.

(40)GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.

(41)GU n. L 350 del 10. 12. 1982, pag. 11.

(42)GU n. L 183 del 7. 12. 1983, pag. 1.

(43)GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 4.

(44)GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 75.

(45)GU n. L 318 del 13. 11. 1986, pag. 16.

(46)GU n. L 340 del 6. 12. 1983, pag. 7.

(47)GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 12.

(48)GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27.

(49)GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 3.

(50)GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

(51)GU n. L 272 del 13. 10. 1984, pag. 16.

(52)GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

(53)GU n. L 316 del 6. 11. 1987, pag. 18.

(54)GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 9.

(55)GU n. L 251 del 20. 9. 1985, pag. 40.

(56)GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(57)GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

(58)GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

(59)GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 29.

(60)GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

(61)GU n. L 58, dell'1. 3. 1986, pag. 32.

(62)GU n. L 58, dell'1. 3. 1986, pag. 33.

(63)GU n. L 252, del 4. 9. 1986, pag. 20.

(64)GU n. L 74, del 19. 3. 1986, pag. 20.

(65)GU n. L 188, dell'8. 7. 1987, pag. 34.

(66)GU n. L 182, del 3. 7. 1987, pag. 36.

(67)GU n. L 185, del 4. 7. 1987, pag. 58.

(68)GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 129.

(69)GU n. L 308 del 27. 11. 1984, p. 54.

(70)GU n. L 308 del 27. 11. 1984, pag. 59.

(71)GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 41.

(72)GU n. L 22 del 29. 1. 1986, pag. 25.

(73)GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 77.

(74)GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 36.

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