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Document 31988L0449
Council Directive 88/449/EEC of 26 July 1988 amending Directive 77/143/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers
Direttiva 88/449/CEE del Consiglio del 26 luglio 1988 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Direttiva 88/449/CEE del Consiglio del 26 luglio 1988 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
GU L 222 del 12.8.1988, p. 10–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/03/1998; abrogato e sostituito da 396L0096
Direttiva 88/449/CEE del Consiglio del 26 luglio 1988 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 222 del 12/08/1988 pag. 0010 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0128
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 luglio 1988 che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (88/449/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Cominità economica europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Comissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando che il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato il 19 dicembre 1984 una risoluzione relativa alla sicurezza stradale(4) ; considerando che la direttiva 77/143/CEE del Consiglio(5) prevede il regolare controllo tecnico soltanto per talune categorie di veicoli (autobus, veicoli commerciali pesanti, rimorchi e semirimorchi che superano 3,5 tonnellate, taxi ed ambulanze) ; considerando che conviene estendere il controllo tecnico anche ai camioncini ed ai furgoncini, mentre prosegue l'esame della proposta della Commissione quanto all'instaurazione di tale controllo per le automobili private ; considerando che gli attuali sistemi di controllo di tali veicoli, dove essi esistono, differiscono in modo sostanziale e che pertanto è necessario non solo imporre il controllo di tali veicoli ma anche armonizzare per quanto possibile la periodicità dei controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente ; considerando che nel fissare la data di applicazione delle misure previste dalla presente direttiva occorre tener conto di un periodo di tempo indispensabile per l'organizzazione o il rafforzamento dell'apparato amministrativo e tecnico destinato all'esecuzione dei controlli, specie in quegli Stati membri dove questo regime di controllo non esiste ancora, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue : 1)il testo attuale dell'articolo 7 diventa paragrafo 1 di questo articolo ed è aggiunto il paragrafo seguente : " 2. Per quanto riguarda i veicoli di cui al punto 5 dell'allegato I, sino al 1o gennaio 1993 si applica il paragrafo 1. Tuttavia, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di controllo tecnico per questa categoria di veicoli, il paragrafo 1 si applica fino al 1o gennaio 1995 " ; 2)all'allegato I è aggiunto il punto seguente : " 5.Veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole " " 4anni dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni due anni " ; 3.l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri addottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica(6);. 2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese per conformarsi alla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Per il ConsiglioIl PresidenteY. PAPANTONIOU (1)GU n. C 133 del 31. 5. 1986, pag. 3. (2)GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 194. (3)GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 7. (4)GU n. C 341 del 29. 12. 1984, pag. 1. (5)GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47. (6)La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 28 luglio 1988.