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Document 31988D0291

88/291/CECA: Decisione della Commissione del 20 aprile 1988 che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

GU L 125 del 19.5.1988, pp. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/291/oj

31988D0291

88/291/CECA: Decisione della Commissione del 20 aprile 1988 che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1988 pag. 0034 - 0035


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1988

che autorizza gli aiuti del Regno del Belgio ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(88/291/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

sentito il Consiglio,

I

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione n. 528/76/CECA, il governo belga ha comunicato alla Commissione gli interventi finanzari che esso intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera nel 1986, che gli aiuti sottoindicati, facenti parte di tali interventi, possono essere autorizzati ai sensi della predetta decisione:

1.2 // // (in milioni di FB) // - aiuti agli investimenti // 630,0 // - assunzione di tecnici specializzati // 11,6 // - aiuti destinati alla copertura delle perdite di esercizio // 5 849,5

considerando che gli aiuti predetti rispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno;

considerando che gli aiuti agli investimenti che ammontano a 630 000 000 di FB sono destinati al bacino Campine, per razionalizzare la produzione;

considerando che l'aiuto all'investimento à pertanto compatibile con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della decisione;

considerando che gli aiuti per l'acquisizione e la formazione di tecnici specializzati per un importo di 11 600 000 FB risultano necessari affinché l'industria carboniera belga possa disporre di manodopera adeguata, in grado di far funzionare correttamente le macchine e gli impianti tecnicamente più moderni;

considerando che l'aiuto corrisponde quindi all'articolo 8 della decisione;

considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio (5 849 500 000 FB) per il bacino Campine devono compensare una gran parte della differenza tra spese e ricavi, il che è necessario in quanto il bacino per motivi sociali e regionali deve mantenere il proprio livello di estrazione;

considerando che lo scopo e l'ammontare degli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio per il bilancio del bacino Campine sono conformi all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma della decisione;

II

considerando che l'esame della compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune richiede, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della summenzionata decisione, che vengano prese in considerazione anche tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente nel 1986;

considerando che, su questa base di calcolo, il totale degli aiuti previsti ammonta a 309 300 000 ECU cioè a 55,23 ECU/t; che rispetto al 1985 (35,03 ECU/t) si osserva un aumento del 57,7 % nel 1986;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti per la produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune, va osservato quanto segue:

- nel 1986 non si sono verificate difficoltà di approvvigionamento;

- i prezzi belgi del carbone-vapore nel 1986 non si sono risolti in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici;

considerando che è lecito constatare che gli aiuti previsti per il 1986 a favore dell'industria carboniera belga sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che tale costatazione tiene altresì conto degli aiuti accordati alle miniere conformemente alla decisione 73/287/CECA della Commissione (2);

III

considerando che ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 della predetta decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 7 a 12 della decisione stessa; che essa dev'essere pertanto informata in particolare dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio è autorizzato a concedere all'industria carboniera belga un aiuto per l'anno civile 1986 per un ammontare massimo di 6 491 100 000 FB.

L'importo di 6 491 100 000 FB previsto per l'anno 1986 è destinato ai seguenti aiuti:

1) concessione di un aiuto agli investimenti di 630 000 000 di FB,

2) concessione di un aiuto per l'acquisizione e la formazione di tecnici specializzati di 11 600 000 FB,

3) concessione di un aiuto per la copertura della perdita di esercizio per un importo massimo di 5 849 500 000 FB.

Articolo 2

Il governo belga comunicherà alla Commissione, entro il 30 giugno 1988, i dati relativi agli aiuti concessi in virtù della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1988.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(1) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

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