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Document 31988D0165
88/165/EEC: Commission Decision of 9 February 1988 amending Decision 83/355/EEC authorizing certain Member States provisionally to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC, in respect of plants of Pinus L. originating in Japan
88/165/CEE: Decisione della Commissione del 9 febbraio 1988 che modifica la decisione 83/355/CEE che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone
88/165/CEE: Decisione della Commissione del 9 febbraio 1988 che modifica la decisione 83/355/CEE che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone
GU L 72 del 18.3.1988, p. 59–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1989; abrog. impl. da 389D0380
88/165/CEE: Decisione della Commissione del 9 febbraio 1988 che modifica la decisione 83/355/CEE che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1988 pag. 0059 - 0059
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1988 che modifica la decisione 83/355/CEE che autorizza alcuni Stati membri a derogare provvisoriamente a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone (88/165/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/298/CEE (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, viste le domande presentate dagli Stati membri interessati, considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, deve essere vietata, in linea di massima, l'introduzione nella Comunità di vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi extraeuropei; considerando, tuttavia, che l'articolo 14, paragrafo 3 della suddetta direttiva autorizza deroghe a tale disposizione, sempreché si constati che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi; considerando che taluni Stati membri sono interessati all'importazione di Pinus originari del Giappone, in particolare del tipo « bonsai »; considerando che la Commissione ha constatato che, sulla base delle informazioni allora disponibili, non esistevano rischi di diffusione di organismi nocivi, purché fossero soddisfatte determinate condizioni tecniche particolari; considerando che, con la decisione 83/355/CEE (3), modificata dalla decisione 86/132/CEE (4), la Commissione ha autorizzato gli Stati membri interessati a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone; considerando che detta autorizzazione è stata concessa solo provvisoriamente, per un periodo che scade il 31 dicembre 1987, con riserva di una revisione alla luce dell'esperienza futura; considerando che non sono disponibili nuove informazioni che giustifichino una revisione dell'autorizzazione; considerando che, in base alle informazioni attualmente disponibili, non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi, purché continuino ad essere soddisfatte talune condizioni tecniche particolari; considerando, tuttavia, che sarà necessario verificare le misure di controllo e di sorveglianza adottate dai servizi ufficiali giapponesi, per evitare la diffusione di organismi nocivi; considerando, tuttavia, che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati, per un nuovo periodo, a prevedere deroghe per quanto riguarda i vegetali di Pinus L. originari del Giappone; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 83/355/CEE è modificata come segue: 1. All'articolo 1, paragrafo 1, il termine « Spagna » è inserito fra « Grecia » e « Francia » e il termine « Portogallo » fra « Paesi Bassi » e « Regno Unito ». 2. All'articolo 3, prima frase, la data del 31 dicembre 1987 è sostituita dal 31 dicembre 1988. Articolo 2 Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese ed il Regno Unito sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 151 dell'11. 6. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 27. (4) GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 41.