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Document 31988D0161

    88/161/CEE: Decisione della Commissione del 27 gennaio 1988 relativa ad un'azione concertata per la promozione dei prodotti della pesca nella Repubblica federale di Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 72 del 18.3.1988, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/161/oj

    31988D0161

    88/161/CEE: Decisione della Commissione del 27 gennaio 1988 relativa ad un'azione concertata per la promozione dei prodotti della pesca nella Repubblica federale di Germania (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 072 del 18/03/1988 pag. 0046 - 0049


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 gennaio 1988

    relativa ad un'azione concertata per la promozione dei prodotti della pesca nella Repubblica federale di Germania

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (88/161/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

    considerando che notizie diffuse dalla stampa, nel luglio 1987, sulla presenza di larve di nematodi nel pesce hanno provocato un brusco crollo del consumo di pesce in Germania;

    considerando che di fronte a tale situazione, causata da una presentazione incompleta della realtà, le autorità tedesche hanno adottato varie misure per ripristinare la fiducia del consumatore e limitare le ripercussioni della crisi;

    considerando che una di queste misure consiste in una campagna promozionale del consumo di pesce intesa ad ovviare con un'immagine attraente del pesce come alimento all'impatto negativo suscitato da una rappresentazione deformata dai mass media nonché a indurre nuovamente il consumatore a consumare questo prodotto;

    considerando che una tale azione rientra nel campo di applicazione del titolo IX del regolamento (CEE) n. 4028/86 ma che tali disposizioni non possono essere utilizzate a causa della mancanza di modalità di applicazione;

    considerando che una tale azione può costituire un'azione concertata ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 4028/86 e che è quindi opportuno concedere un contributo finanziario comunitario;

    considerando che, per analogia alle disposizioni degli articoli 29 e 30 del regolamento (CEE) n. 4028/86, è opportuno fissare questo contributo al 50 % delle spese prese in considerazione ai fini del contributo, qui di seguito denomiante « spese imputabili » e che le informazioni fornite dalle autorità tedesche consentono di fissare a 241 600 ECU l'importo massimo di tale contributo;

    considerando che è necessario stabilire le modalità generali di attuazione di questa azione concertata nonché le condizioni per la concessione del contributo finanziario comunitario;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. È istituita un'azione concertata per la promozione dei prodotti della pesca nella Repubblica federale di Germania, qui di seguito denominata « azione concertatas ». I dettagli relativi a questa azione concertata figurano nell'allegato I.

    2. La Commissione concede un contributo finanziario per l'attuazione dell'azione concertata. Tale contributo consiste in una sovvenzione in conto capitale pari al

    50 % delle spese imputabili, per un importo massimo di 241 600 ECU, concessa alle condizioni stabilite nell'allegato II.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1987.

    Per la Commissione

    António CARDOSO E CUNHA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

    ALLEGATO I

    Azione concertata per la promozione dei prodotti della pesca in Germania

    I. OBIETTIVO GENERALE

    Ripristinare l'immagine positiva del pesce come prodotto alimentare di qualità e riattivare il consumo di questi prodotti.

    II. DELIMITAZIONE GEOGRAFICA DELL'AZIONE

    L'intero territorio della Repubblica federale di Germania.

    III. ACCOLLATARIO

    Fischwirtschaftliches Marketing - Institut/FIMA (Ente per la commercializzazione dei prodotti della pesca) - Am Baggerloch 1, D-2850 Bremerhaven Fischereihafen.

    IV. CALENDARIO

    L'azione concertata inizierà a metà novembre del 1987 e si concluderà a fine marzo del 1988.

    V. OPERAZIONI PREVISTE

    1. Stampa e relazioni pubbliche

    Sono previste diverse iniziative destinate alla stampa, ad ambienti specializzati o al pubblico (servizi stampa, materiale informativo, « giornate del pesce »).

    2. Pubblicità

    Una campagna pubblicitaria a favore del pesce sarà organizzata alla televisione e sulla stampa scritta. Saranno inoltre sovvenzionate azioni pubblicitarie regionali promosse dalle organizzazioni professionali del settore della pescheria.

    3. Opuscolo informativo

    Verranno stampati 250 000 esemplari dell'opuscolo « Le mille facce del pesce », che si prefigge di ristabilire la fiducia del consumatore e in cui vengono trattati aspetti economici, dietetici e culinari del pesce.

    VI. STIME FINANZIARIE

    1.2.3,4 // // // // Operazioni // Costo totale previsto // Contributo comunitario // 1.2.3.4 // // (ECU) (1) // ECU // % // // // // // 1. Stampa e relazioni pubbliche // // // // 1.1. Viaggi di giornalisti // 14 500 // 7 250 // 50 // 1.2. Servizi stampa // 24 200 // 12 100 // 50 // 1.3. Materiale informativo // 9 700 // 4 850 // 50 // 1.4. Diritti di autore // 4 900 // 2 450 // 50 // 1.5. Manifestazioni pubbliche // 48 300 // 24 150 // 50 // 2. Pubblicità // // // // 2.1. Campagne regionali // 19 400 // 9 700 // 50 // 2.2. Campagna nazionale // 265 600 // 132 800 // 50 // 3. Opuscolo informativo // 96 600 // 48 300 // 50 // // // // // Totale // 483 200 // 241 600 // 50 // // // //

    (1) La ripartizione dei costi tra le diverse operazioni è fornita a titolo indicativo.

    ALLEGATO II

    Modalità per la concessione del contributo finanziario

    1. Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 della presente decisione, qui di seguito denominato « il contributo », concerne le operazioni indicate all'allegato I, qui di seguito denominate « le operazioni ».

    2. Nelle spese imputabili rientrano tutte le spese (al netto delle tasse recuperabili) necessarie per condurre a termine le operazioni. Esse non comprendono tuttavia le retribuzioni o le spese del personale occupato dall'organismo accollatario.

    3. Le autorità nazionali garantiscono il finanziamento della quota delle spese non coperta dal contributo.

    4. Il contributo è concesso soltanto a condizione che le operazioni siano concluse entro i termini fissati nell'allegato I.

    5. Il beneficiario del contributo è l'organismo accollatario.

    6. Un anticipo di 96 640 ECU verrà versato al beneficiario non appena sarà stata adottata la presente decisione. Il saldo del contributo sarà versato in un'unica soluzione quando saranno state portate a termine tutte le operazioni, previa presentazione, verifica e approvazione in una distinta circonstanziata delle spese effettuate.

    7. Le autorità responsabili dell'azione concertata provvederanno a tenere a disposizione della Commissione tutti gli elementi di verifica necessari (fascicoli, documenti finanziari , . . .). I documenti relativi allo stato di avanzamento delle operazioni saranno trasmessi alla Commissione dietro sua richiesta.

    8. In qualsiasi pubblicità concernente le operazioni deve essere chiaramente menzionato il contributo della Comunità.

    9. In caso di mancato rispetto delle disposizioni suddette, la Commissione può decidere di sospendere, ridurre o annullare il contributo e di esigere il rimborso delle somme già versate. Questa decisione verrà presa soltanto dopo che sia stata data al beneficiario la possibilità di presentare le sue osservazioni, entro il termine stabilito dalla Commissione.

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