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Document 31987R4164

Regolamento (CEE) n. 4164/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 397 del 31.12.1987, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1990; abrog. impl. da 390R2175

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4164/oj

31987R4164

Regolamento (CEE) n. 4164/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 397 del 31/12/1987 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) n. 4164/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

relativo all'applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu-

ropea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (1) è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1g aprile 1971;

considerando che un protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (2) è stato firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976 ed è entrato in vigore il 1g giugno 1976;

considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Consiglio di associazione ha

adottato la decisione n. 1/87 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17;

considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-

Malta è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

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