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Document 31987R4164
Council Regulation (EEC) No 4164/87 of 21 December 1987 on the application of Decision No 1/87 of the EEC-Malta Association Council again amending Articles 6 and 17 of the Protocol concerning the definition of the concept of ' originating products' and methods of administrative cooperation
Regolamento (CEE) n. 4164/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Regolamento (CEE) n. 4164/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 397 del 31.12.1987, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1990; abrog. impl. da 390R2175
Regolamento (CEE) n. 4164/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 397 del 31/12/1987 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0003
REGOLAMENTO (CEE) n. 4164/87 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1987 relativo all'applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE-Malta che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu- ropea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (1) è stato firmato il 5 dicembre 1970 ed è entrato in vigore il 1g aprile 1971; considerando che un protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta (2) è stato firmato a Bruxelles il 4 marzo 1976 ed è entrato in vigore il 1g giugno 1976; considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/87 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17; considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La decisione n. 1/87 del Consiglio di associazione CEE- Malta è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAARDER