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Document 31987R4163
Council Regulation (EEC) No 4163/87 of 21 December 1987 on the application of Decision No 1/87 of the EEC-Israel Cooperation Council again amending Articles 6 and 17 of the Protocol concerning the definition of the concept of ' originating products' and methods of administrative cooperation
Regolamento (CEE) n. 4163/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Regolamento (CEE) n. 4163/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 397 del 31.12.1987, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
Regolamento (CEE) n. 4163/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo all' applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 397 del 31/12/1987 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 13 pag. 0227
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE) N. 4163/87 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1987 relativo all'applicazione della decisione n. 1/87 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1) è stato firmato l'11 maggio 1975 ed è entrato in vigore il 1g luglio 1975; considerando che, in virtù dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, che è parte integrante di detto accordo, il Consiglio di cooperazione ha adottato la decisione n. 1/87 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17; considerando che è necessario applicare tale decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La decisione n. 1/87 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAARDER