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Document 31987R4118
Commission Regulation (EEC) No 4118/87 of 21 December 1987 fixing the amount of the carry-over premium for certain fishery products for the 1988 fishing year
Regolamento (CEE) n. 4118/87 della Commissione del 21 dicembre 1987 che fissa, per la campagna 1988, l' ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca
Regolamento (CEE) n. 4118/87 della Commissione del 21 dicembre 1987 che fissa, per la campagna 1988, l' ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca
GU L 386 del 31.12.1987, pp. 17–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Regolamento (CEE) n. 4118/87 della Commissione del 21 dicembre 1987 che fissa, per la campagna 1988, l' ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 386 del 31/12/1987 pag. 0017 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 4118/87 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1987 che fissa, per la campagna 1988, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali realtive alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 3, considerando che il premio di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione; considerando che l'ammontare del premio di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa; considerando che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco, né superare l'entità delle spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose; considerando che, per la campagna 1988, i prezzi di ritiro dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 4115/87 della Commissione (4); considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1988 al livello indicato in allegato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1988 l'ammontare del premio di riporto per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 è fissato al livello indicato nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4. (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Ammontare del premio di riporto 1.2.3 // // // // Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base // Prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 // Ammontare per i prodotti elencati nella colonna 2 (in ECU/t) // // // // 1 // 2 // 3 // // // // I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri con testa o tagliati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Gamberetti Rombo giallo Pesce castagna Rana pescatrice Sardine Acciughe // 62 // // // // II. Filettatura, congelamento e conservazione // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Rombo giallo Pesce castagna Rana pescatrice Sardine Acciughe // 106 (1) // // // // III. Salatura e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Rombo giallo Pesce castagna Rana pescatrice Sardine Acciughe // 103 (1) // // // // IV. Essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Rombo giallo Pesce castagna Rana pescatrice // 114 // // // (1) Visto che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco (articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81), questo importo è ridotto: a) per le sardine dell'Atlantico: - a 67 ECU/t nelle regioni e nelle isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito, - a 83 ECU/t nella Spagna e nel Portogallo; b) per le acciughe, a 95 ECU/t in tutti gli Stati membri diversi dalla Spagna.