EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3976

Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

GU L 374 del 31.12.1987, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrogato da 32009R0487

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3976/oj

31987R3976

Regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1987 pag. 0009 - 0011


REGOLAMENTO (CEE) N. 3976/87 DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1987 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione(1),

visti i pareri del Parlamento europeo(2),

visti i pareri del Comitato economico e sociale(3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3975/87(4) stabilisce le modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ; che il regolamento n. 17 del Consiglio(5) stabilisce le modalità di applicazione di queste regole agli accordi, decisioni e pratiche concordate, diversi da quelli direttamente connessi con le prestazioni di servizi di trasporto aereo ;

considerando che l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può essere dichiarato inapplicabile a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3 ;

considerando che le disposizioni comuni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, dovrebbero essere adottate mediante regolamento, conformemente all'articolo 87 ; che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), un simile regolamento deve stabilire le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, tenendo conto della necessità di garantire un controllo efficace, nonché di semplificare quanto più possibile le procedure amministrative ; che, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera d), un simile regolamento è necessario per definire il ruolo rispettivo della Commissione o della Corte di giustizia ;

considerando che il settore dei trasporti aerei è stato finora disciplinato da una rete di accordi internazionali, accordi bilaterali tra Stati e accordi bilaterali e multilaterali tra vettori aerei ; che i mutamenti di cui necessita questo sistema regolatore internazionale per garantire una accresciuta concorrenza dovrebbero aver luogo gradualmente in modo di dare al settore dei trasporti aerei il tempo necessario per adeguarsi ;

considerando che la Commissione dovrebbe dunque essere autorizzata a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni tra imprese e pratiche concordate ;

considerando che è d'uopo stabilire le condizioni e le circostanze specifiche secondo cui la Commissione potrà esercitare questo potere in stretto e costante collegamento con le competenti autorità degli Stati membri ;

considerando che è in particolare auspicabile prevedere esenzioni di gruppo per talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ; che tali esenzioni dovrebbero essere concesse solo per un limitato periodo di tempo durante il quale i vettori aerei potranno adeguarsi alle condizioni di maggiore concorrenza ; che la Commissione in stretta collaborazione non gli Stati membri dovrebbe essere in grado di definire con precisione la portata di tali esenzioni e le relative condizioni ;

considerando che l'esenzione non può essere acquisita se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 85, para- grafo 3 ; che la Commissione dovrebbe pertanto poter adottare gli opportuni provvedimenti qualora un'intesa dimostri di avere effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 ; che essa dovrebbe pertanto poter dapprima formulare raccomandazioni alle parti, poi adottare deci- sioni ;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione dell'articolo 90 del trattato ;

considerando che i capi di Stato e di governo, riuniti nel giugno 1986, hanno convenuto che il mercato interno nel settore dei trasporti aerei dovrebbe essere completato entro il 1992 nell'ambito delle azioni della Comunità intese a rafforzare la coesione economica e sociale ; che le disposizioni del presente regolamento, unitamente a quelle della direttiva 87/601/CEE, del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle tariffe per i servizi aerei di linea tra gli Stati membri(6), e quelle della decisione 87/602/CEE, del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulla ripartizione della capacità passeggeri tra vettori aerei nei servizi di linea tra Stati membri e sull'accesso dei vettori aerei alle rotte di servizio aereo di linea tra Stati membri(7) costituiscono un primo passo in tale direzione e che il Consiglio adotterà dunque, per realizzare l'obiettivo fissato dai capi di Stato e di governo, nuove misure di liberalizzazione alla fine di un periodo iniziale di tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 e conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate.

2. La Commissione può in particolare adottare detti regolamenti relativamente ad accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle finalità seguenti :

-la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità da offrire sui servizi aerei di linea, nella misura in cui ciò contribuisca a distribuire i servizi nelle ore e nei periodi meno intensi e sulle rotte meno frequentate, e sempre che ciascun contraente possa ritirarsi senza penalità da tali accordi, decisioni o pratiche concordate, e non si richieda un preavviso di più di tre mesi dalla propria intenzione di non partecipare a tale programmazione in comune e coordinamento per le prossime stagioni ;

-la spartizione degli introiti derivanti dai servizi aerei di linea, fintanto che il versamento non superi l'1 % del provento messo in comune incassato su una rotta determinata dal trasferente, che quest'ultimo non si accolli o divida alcuna spesa e che il versamento sia effettuato per compensare la perdita subita dal vettore ricevente nel programmare voli nelle ore e nei periodi di minor traffico ;

-consultazioni per la preparazione in comune di proposte sulle tariffe, sui prezzi e sulle condizioni applicabili per il trasporto di passeggeri e bagagli sui servizi di linea, a condizione che le consultazioni su questa materia siano facoltative, che i vettori aerei non siano vincolati dai loro risultati e che la Commissione e gli Stati membri dei vettori aerei interessati possano prendere parte, in qualità di osservatori, a qualsiasi consultazione di questo tipo ;

-l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la programmazione degli orari, a condizione che i vettori aerei interessati siano autorizzati a partecipare a tali intese, che le procedure nazionali e multilaterali per dette intese siano trasparenti e che essi tengano conto di qualsiasi restrizione e norma di distribuzione stabilita dalle autorità nazionali o internazionali e di qualsiasi diritto che i vettori aerei possono aver storicamente acquisito ;

-l'acquisto, lo sviluppo e l'utilizzazione in comune dei sistemi informatizzati per la fissazione di orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo, a condizione che i vettori aerei degli Stati membri abbiano accesso a tali sistemi a condizioni uguali, che i servizi dei vettori participanti siano elencati su una base non discriminatoria e che ogni partecipante possa ritirarsi dal sistema con un preavviso ragionevole ;

-l'assistenza a terra negli aeroporti, tecnica e operativa, quale il push-back, il rifornimento di carburante, la pulizia e la sicurezza degli aeromobili ;

-la gestione di passeggeri, posta, merci e bagagli negli aeroporti ;

-i servizi per la fornitura del ristoro a bordo.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, tali regolamenti della Commissione definiscono le categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate cui essi si applicano e specificano in particolare :

a)le restrizioni o clausole che possono o non possono figurare negli accordi, decisioni o pratiche concordate ;

b)le clausole che devono essere comprese negli accordi, decisioni e pratiche concordate o qualsiasi altra condizione da soddisfare.

Articolo 3

Qualsiasi regolamento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2 scade il 31 gennaio 1991.

Articolo 4

I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 contengono una disposizione che ne contempla l'applicazione con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data di entrata in vigore di tali regolamenti.

Articolo 5

Prima di adottare un regolamento, la Commissione pubblica un progetto del medesimo ed invita tutte le persone ed organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di tempo ragionevole che essa determina e che non può essere inferiore a un mese.

Articolo 6

Prima di pubblicare un progetto di regolamento o prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dell'industria dei trasporti aerei, istituito all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Articolo 7

1. Quando gli interessati non rispettano una condizione o un obbligo inerenti all'esonero previsto da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può :

-rivolgere raccomandazioni agli interessati e -adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che vieti o imponga lori il compimento di atti determinati, ovvero che conceda loro un esonero individuale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 e revochi al contempo l'esonero globale di cui godevano oppure che revochi l'esonero globale di cui godevano.

2. Se la Commissione, sia di propria iniziativa sia a richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che rivendicano un interesse legittimo, ritiene che, in un caso particolare, un accordo, una decisione o una pratica concordata a cui si applica un esonero globale previsto da un regolamento adottato ai sensi del'articolo 2, paragrafo 2, ha nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 o vietati all'articolo 86, essa può revocare l'esonero globale per detto accordo, decisione o pratica concordata e adottare, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/1/87, tutte le misure adeguate per porre fine a dette violazioni.

3. Prima di adottare decisioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere agli interessati raccomandazioni per porre fine alla violazione.

Articolo 8

Il Consiglio decide in merito alla revisione del presente regolamento entro il 30 giugno 1990, in base ad una proposta della Commissione da presentare entro il 1o novembre 1989.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteU. ELLEMANN-JENSEN

(1)GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 3.

(2)GU n. C 262 del 14. 10. 1985, pag. 44,

GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 182 e GU n. C 345 del 21. 12 1987.

(3)GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 31 e GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 27.

(4)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(6)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

Top