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Document 31987R3960

Regolamento (CEE) n. 3960/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che fissa i massimali indicativi e i quantitativi "obiettivo" applicabili nel 1988 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine

GU L 371 del 30.12.1987, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1989; abrogato da 388R3972

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3960/oj

31987R3960

Regolamento (CEE) n. 3960/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che fissa i massimali indicativi e i quantitativi "obiettivo" applicabili nel 1988 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1987 pag. 0033 - 0035


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3960/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa i massimali indicativi e i quantitativi « obiettivo » applicabili nel 1988 nel quadro del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare agli articoli 83, e 84, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbrario 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che le modalità comuni di applicazione dell'MCS sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 (4); che il massimale indicativo e il quantitativo obiettivo applicabili per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, nonché le modalità particolari di applicazione del regime MCS sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione (5);

considerando che occore stabilire il massimale indicativo, il rispettivo tasso di progressione ed il quantitativo obiettivo applicabili nel 1988 e modificare, alla luce dell'esperienza acquisita, alcune delle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3955/86, in particolare quelle relative alla periodicità di gestione, alla validità dei titoli e alla definizione degli operatori; che per ragioni di chiarezza è opportuno sostituire detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1988, i massimali indicativi nonché i quantitativi obiettivo che possono essere importati in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 figurano in allegato.

2. Il tasso di progressione del massimale indicativo è pari al 17,6 %.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 chilogrammi di carne non disossata corrispondono a 77 chilogrammi di carne disossata.

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 574/86:

- le domande di titolo MCS possono essere presentate esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascun periodo di due mesi;

- i titoli MCS sono rilasciati il ventunesimo giorno di ciascun periodo di due mesi.

Articolo 4

Il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che al momento della presentazione della domanda esercita da almeno dodici mesi un'attività nell'ambito degli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra gli Stati membri o con paesi terzi, debitamente iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro.

Articolo 5

I titoli MCS possono essere richiesti per i prodotti contemplati:

- in una delle sottovoci della nomenclatura combinata indicate nell'allegato;

- oppure in uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato.

Articolo 6

Per ciascuno dei quantitativi obiettivo figuranti in allegato, la somma dei quantitativi chiesti nei titoli MCS da uno stesso operatore nel corso di uno stesso periodo di due mesi non può superare il 20 % del rispettivo quantitativo.

Articolo 7

Nel corso del primo semestre di ogni anno, il quantitativo massimo per il quale possono essere rilasciati i titoli MCS con frequenza bimensile ammonta al 30 % dei quantitativi obiettivo indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Il titolo MCS istituito in virtù degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 è valido 90 giorni per tutti i prodotti figuranti in allegato a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/86.

Articolo 9

La cauzione relativa ai titoli MCS è pari a:

- 5 ECU/capo per i bovini vivi e a

- 4 ECU/100 kg per tutti gli altri prodotti figuranti in allegato.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3955/86 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 55.

ALLEGATO

1.2.3.4.5 // // // // // // Gruppo // Codice NC // Designazione delle merci // Massimale indicativo // Quantitativo obiettivo // // // // // // 1 // 0102 90 // - Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi) // 36 700 // 14 850 // // // // // // 2 // 0201 10 0201 20 // - Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate // // // 3 // 0201 30 // - Carni di animali della specia bovina, fresche o refrigerate disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse) // 5 500 // 2 475 // // // // // // 4 // 0202 10 0202 20 // - Carni di animali della specie bovina congelate, non disossate // // // 5 // 0202 30 // - Carni di animali della specie bovina congelate, disossate // // // 6 // 0206 10 91 0206 10 95 0206 10 99 0206 21 00 0206 22 90 0206 29 91 0206 29 99 // - Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate // // // 7 // 0210 20 10 // - Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate // // // 8 // 0210 20 90 0210 90 41 0210 90 49 0210 90 90 // - Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse) // 20 047,5 // 20 047,5 // // // // //

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