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Document 31987R3948

    Regolamento (CEE) n. 3948/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania

    GU L 371 del 30.12.1987, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3948/oj

    31987R3948

    Regolamento (CEE) n. 3948/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania

    Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1987 pag. 0003 - 0003


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3948/87 DEL CONSIGLIO

    del 21 dicembre 1987

    che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo di cooperazione fra, la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (1) è stato firmato il 3 maggio 1977 ed è entrato in vigore il 1o novembre 1978;

    considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa di detto accordo (qui di seguito denominato « protocollo »), modificato dalla decisione n. 3/84 (2) del Consiglio di cooperazione, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ECU la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

    considerando che gli importi in ECU espressi in alcune monete nazionali validi il 1o ottobre 1986 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1984; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferimento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il protocollo è modificato come segue:

    1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2355 ECU », sono sostituiti dai termini « 2590 ECU »;

    2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 165 ECU » e « 470 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 180 ECU » e « 515 ECU ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. HAARDER

    (1) GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 2.

    (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 6.

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