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Document 31987R3912
Council Regulation (EEC) No 3912/87 of 18 December 1987 suspending the generalized tariff preferences for 1988 for products originating in the Republic of Korea
Regolamento (CEE) n. 3912/87 del Consiglio del 18 dicembre 1987 che sospende alcune preferenze tariffarie generalizzate per il 1988, per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica di Corea
Regolamento (CEE) n. 3912/87 del Consiglio del 18 dicembre 1987 che sospende alcune preferenze tariffarie generalizzate per il 1988, per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica di Corea
GU L 369 del 29.12.1987, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Regolamento (CEE) n. 3912/87 del Consiglio del 18 dicembre 1987 che sospende alcune preferenze tariffarie generalizzate per il 1988, per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica di Corea
Gazzetta ufficiale n. L 369 del 29/12/1987 pag. 0001 - 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3912/87 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1987 che sospende alcune preferenze tariffarie generalizzate per il 1988, per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica di Corea IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il Consiglio ha adottato i regolamenti (CEE) n. 3635/87 (1), (CEE) n. 3636/87 (2) e (CEE) n. 3782/87 (3), riguardanti il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate per il 1988; considerando che la Repubblica di Corea beneficia di dette preferenze tariffarie generalizzate; considerando che il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate è un sistema autonomo della Comunità; considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione; considerando che per essere efficace, detta misura deve entrare in vigore alla stessa data in cui entreranno in vigore i regolamenti riguardanti il sistema delle preferenze generalizzate per il 1988; che, nondimeno, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione le merci in corso di spedizione nella Comunità, purché detta spedizione abbia avuto luogo prima del 14 dicembre 1987 dal momento che gli operatori economici sono stati informati della possibilità di questa misura con una comunicazione nella Gazzetta ufficiale serie C (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le preferenze concesse con i regolamenti (CEE) n. 3635/87, (CEE) n. 3636/87 e (CEE) n. 3782/87 sono sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Esso non è applicabile alle merci per cui si apporta la prova che sono state spedite nella Comunità prima del 14 dicembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM (1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 67. (3) GU n. L 367 del 28. 12. 1987, pag. 1. (4) GU n. C 334 del 12. 12. 1987, pag. 3.