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Document 31987R3862

    Regolamento (CEE) n. 3862/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2321/86 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, che fissa un' indennità per l' abbandono definitivo della produzione lattiera

    GU L 363 del 23.12.1987, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3862/oj

    31987R3862

    Regolamento (CEE) n. 3862/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2321/86 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, che fissa un' indennità per l' abbandono definitivo della produzione lattiera

    Gazzetta ufficiale n. L 363 del 23/12/1987 pag. 0033 - 0033


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3862/87 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 1987

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2321/86 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 776/87 (2), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2321/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3602/87 (4), fissa le modalità di applicazione per la concessione di un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera, in particolare il termine entro il quale occorre effettuare il primo versamento dell'indennità per ciascuno dei due periodi di applicazione del programma di riduzione; che le pratiche amministrative connesse con il regime del prelievo supplementare si sono fatte nettamente più complesse nel quarto periodo della sua applicazione; che il programma di riduzione dei quantitativi ha pertanto posto gravi problemi di attuazione negli Stati membri; che occorre tener conto di queste difficoltà e prorogare pertanto il termine di cui sopra per il primo anno di applicazione previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1336/86;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 2

    All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2321/86, il testo della prima frase è sostituito dal seguente testo:

    « Il primo versamento dell'indennità si effettua nel periodo che va dal 1o aprile al 31 dicembre 1987 per il primo anno di applicazione e dal 1o aprile al 30 giugno 1988 per il secondo anno di applicazione ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21.

    (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 8.

    (3) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 13.

    (4) GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 59.

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