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Document 31987R3772

Regolamento (CEE) n. 3772/87 della Commissione del 16 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 152/87 che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

GU L 355 del 17.12.1987, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3772/oj

31987R3772

Regolamento (CEE) n. 3772/87 della Commissione del 16 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 152/87 che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 17/12/1987 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3772/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 152/87 che fissa, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1987, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Spagna (2) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3771/87 (3), occorre fissare la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86;

considerando che i quantitativi che possono essere messi in consumo o importati in Spagna e in Portogallo sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 152/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2775/87 (5);

considerando che nel corso del 1986 non è stato possibile effettuare le esportazioni di olio di girasole ammesse a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 475/86; che il regolamento (CEE) n. 1183/86 prevede che l'aiuto compensativo può essere accordato ad un quantitativo di olio di girasole corrispondente a quello che è possibile fabbricare in Spagna a partire da tali semi; che alla luce dei rischi di possibili perturbazioni del mercato spagnolo è opportuno autorizzare l'aumento del quantitativo di semi di girasole che può essere esportato beneficiando dell'aiuto compensativo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 152/87, la cifra « 195 000 » è sostituita da « 295 000 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

(2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

(3) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 20 del 22. 1. 1987, pag. 8.

(5) GU n. L 267 del 18. 9. 1987, pag. 8.

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