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Document 31987R3738
Commission Regulation (EEC) No 3738/87 of 14 December 1987 re-establishing the levying of customs duties on butanol and isomers thereof other than normal butyl alcohol, falling within subheading 29.04 A III ex b), originating in Romania, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3924/86 apply
Regolamento (CEE) n. 3738/87 della Commissione del 14 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall' alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3738/87 della Commissione del 14 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall' alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
GU L 352 del 15.12.1987, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Regolamento (CEE) n. 3738/87 della Commissione del 14 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall' alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1987 pag. 0020 - 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3738/87 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per il butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 650 000 ECU; che, in data 9 dicembre 1987, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Romania ha raggiunto per l'imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 18 dicembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 10.0135 // 29.04 A III ex b) (29.04-18) // Butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.