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Document 31987R3738

Regolamento (CEE) n. 3738/87 della Commissione del 14 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall' alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

GU L 352 del 15.12.1987, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3738/oj

31987R3738

Regolamento (CEE) n. 3738/87 della Commissione del 14 dicembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall' alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1987 pag. 0020 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3738/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale, della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per il butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale della sottovoce 29.04 A III ex b) della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 650 000 ECU; che, in data 9 dicembre 1987, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Romania ha raggiunto per l'imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 18 dicembre 1987 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania:

1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 10.0135 // 29.04 A III ex b) (29.04-18) // Butanolo e suoi isomeri, diversi dall'alcole butilico normale // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

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