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Document 31987R3720
Commission Regulation (EEC) No 3720/87 of 11 December 1987 laying down detailed rules for applying the quotas for imports into Portugal of certain pigmeat products from the Community as constituted on 31 December 1985 and amending Council Regulation (EEC) No 495/86
Regolamento (CEE) n. 3720/87 della Commissione dell' 11 dicembre 1987 che stabilisce le modalità d' applicazione dei contingenti applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e recante modifica al regolamento (CEE) n. 495/86 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 3720/87 della Commissione dell' 11 dicembre 1987 che stabilisce le modalità d' applicazione dei contingenti applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e recante modifica al regolamento (CEE) n. 495/86 del Consiglio
GU L 349 del 12.12.1987, pp. 31–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988
Regolamento (CEE) n. 3720/87 della Commissione dell' 11 dicembre 1987 che stabilisce le modalità d' applicazione dei contingenti applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e recante modifica al regolamento (CEE) n. 495/86 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 12/12/1987 pag. 0031 - 0032
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3720/87 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1987 che stabilisce le modalità d'applicazione dei contingenti applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e recante modifica al regolamento (CEE) n. 495/86 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 495/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (1), in particolare l'articolo 2, considerando che, ai fini della corretta gestione dei contingenti, è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione; che occorre prevedere uno scaglionamento dei contingenti durante l'anno; considerando che è opportuno disporre che il Portogallo comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione dei contingenti; considerando che il presente regolamento sostituisce talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3803/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di applicazione dei contingenti applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 (2); occore pertanto abrogare detto regolamento; considerando che occore adeguare il regolamento (CEE) n. 495/86 per tener conto della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3); che a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87 gli atti comunitari che riprendono la nomenclatura tariffaria o statistica possono essere modificati dalla Commissione in vista dell'entrata in vigore, il 1o gennaio 1988, della nomenclatura combinata; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 495/86. Articolo 2 1. Le autorità portoghesi rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti. I contingenti sono scaglionati durante l'anno come segue: - il 40 % nel periodo dal 1o gennaio al 30 aprile 1988, - il 60 % nel periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 1988. 2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione, che verrà svincolata alle condizioni definite dalle autorità portoghesi non appena concluse le operazioni di importazione. Articolo 3 Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2. Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito a ciascuno dei prodotti per i quali, nel corso del mese precedente, sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione: - i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazioni rilasciate, ripartiti per paese di provenienza; - i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza. Articolo 4 Il regolamento (CEE) n. 3803/86 è abrogato. Articolo 5 All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 495/86 i termini « sottovoce 01.03 A I della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « sottovoce 0103 10 00 della nomenclatura combinata ». Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34. (2) GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 30. (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.