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Document 31987R3716

Regolamento (CEE) n. 3716/87 della Commissione dell' 11 dicembre 1987 recante deroga, per la campagna 1987/1988, al regolamento (CEE) n. 1562/85 per quanto concerne il termine ultimo per la stipula dei contratti per la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

GU L 349 del 12.12.1987, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3716/oj

31987R3716

Regolamento (CEE) n. 3716/87 della Commissione dell' 11 dicembre 1987 recante deroga, per la campagna 1987/1988, al regolamento (CEE) n. 1562/85 per quanto concerne il termine ultimo per la stipula dei contratti per la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 12/12/1987 pag. 0020 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3716/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

recante deroga, per la campagna 1987/1988, al regolamento (CEE) n. 1562/85 per quanto concerne il termine ultimo per la stipula dei contratti per la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86 (4), prevede che i contratti di trasformazione relativi ai limoni destinati all'industria vengono stipulati, a seconda dei casi, entro il 20 maggio o entro il 20 novembre di ogni anno;

considerando che data la particolare configurazione del mercato dei limoni nel corso della campagna attuale, i contratti di trasformazione non hanno potuto essere conclusi nei termini previsti dal regolamento con riferimento ai limoni destinati ad essere consegnati all'industria nel periodo compreso tra il 1o dicembre 1987 e il 31 maggio 1988;

considerando che ai fini di una sana gestione del mercato e per garantire il normale smaltimento del prodotto nell'industria di trasformazione occorre prorogare il periodo previsto per la stipula dei contratti per la campagna in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85, il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi ai limoni destinati ad essere consegnati all'industria nel periodo che intercorre tra il 1o dicembre 1987 e il 31 maggio 1988 è fissato al 31 dicembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.

(3) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

(4) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.

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