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Document 31987R3427

Regolamento (CEE) n. 3427/87 della Commissione del 16 novembre 1987 recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso

GU L 326 del 17.11.1987, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrogato da 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3427/oj

31987R3427

Regolamento (CEE) n. 3427/87 della Commissione del 16 novembre 1987 recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 17/11/1987 pag. 0025 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3427/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1987

recante modalità d'applicazione relative all'intervento nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è possibile procedere agli acquisti di intervento solo se il prezzo di mercato si mantiene per un certo periodo al di sotto del prezzo di intervento; che lo scopo di tale disposizione è evitare il ricorso all'intervento alla minima oscillazione di prezzo e avviare gli acquisti di intervento solo se il mercato continua a mantenersi al di sotto del prezzo di intervento per un certo periodo; che un periodo di due settimane è rispondente a tale scopo;

considerando che nell'ambito del nuove regime di intervento istituito dal regolamento (CEE) n. 1907/87, gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo in base al raffronto tra il prezzo di mercato e il prezzo di intervento; che quest'ultimo prezzo è fissato per una qualità tipo nella fase del commercio all'ingrosso per una merce franco destino non scaricata; che per motivi di comparabilità è opportuno definire il prezzo di mercato nella stessa fase;

considerando che ai fini di una corretta gestione del sistema di intervento è opportuno limitare il rilevamento del prezzo al mercato che presenta le eccedenze maggiori; che nella stessa prospettiva è opportuno limitare il rilevamento del prezzo di mercato alla varietà più rappresentativa della parte della produzione eccedentaria; che è tuttavia opportuno prevedere la possibilità di tener conto della situazione del mercato spagnolo, qualora si rilevi una disponibilità eccedentaria;

considerando che per decidere la sospensione degli acquisti all'intervento è opportuno stabilire un periodo di osservazione della situazione del mercato più lungo di quello previsto per l'avvio degli acquisti di intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede agli acquisti di intervento nel periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 qualora, per due settimane consecutive, il prezzo di mercato rilevato per ognuna delle settimane prese in considerazione si sia mantenuto al di sotto del prezzo di intervento corrispondente alla settimana considerata.

2. Gli acquisti di intervento sono sospesi quando il prezzo di mercato, rilevato a norma del paragrafo 1, si sia mantenuto per un periodo di tre settimane consecutive ad un livello pari o superiore al prezzo di intervento in vigore nello stesso periodo.

Tuttavia, restano valide le offerte presentate prima dell'adozione della decisione di sospendere gli acquisti di intervento.

Articolo 2

1. Per « prezzo di mercato » a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, si intende il prezzo rilevato a norma dell'articolo 3 nella fase del commercio all'ingrosso, per una merce franco destino, non scaricata e per un pagamento in contanti. I prezzi si intendono per un riso rapportato alla qualità tipo.

2. Gli Stati membri nei quali sono situati i mercati di cui all'articolo 3 comunicano alla Commissione, al più tardi il mercoledì di ogni settimana, il prezzo rilevato su tali mercato a partire dal mercoledì della settimana precedente, nonché tutti gli elementi che stanno alla base dei prezzi in esame.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento:

- i prezzi sono rilevati sul mercato di Vercelli;

- la varietà da prendere in considerazione è la Lido.

Tuttavia, qualora si rilevino significative eccedenze di riso sul mercato spagnolo, si possono prendere in considerazione i prezzi del mercato di Valencia relativi alla varietà Bahia.

In tal caso, il prezzo di mercato da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento è costituito dalla media risultante dalla ponderazione seguente:

- prezzo constatato a Vercelli per la varietà Lido: 95 %;

- prezzo constatato a Valencia per la varietà Bahia: 5 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

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