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Document 31987R3331
Commission Regulation (EEC) No 3331/87 of 5 November 1987 amending for the 18th time Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
Regolamento (CEE) n. 3331/87 della Commissione del 5 novembre 1987 recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CEE) n. 3331/87 della Commissione del 5 novembre 1987 recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 316 del 6.11.1987, pp. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 04/06/1988
Regolamento (CEE) n. 3331/87 della Commissione del 5 novembre 1987 recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 316 del 06/11/1987 pag. 0018 - 0019
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3331/87 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 1987 recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 1371/84 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2404/87 (4) ha stabilito le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; considerando che l'importo della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è stato portato a 443 000 t per il periodo compreso tra il 1o aprile 1987 e il 31 marzo 1988 dal regolamento (CEE) n. 1896/87 del Consiglio (5); che occorre decidere la ripartizione di tale riserva nel periodo in oggetto; che alla luce degli obiettivi perseguiti nell'ambito dell'attribuzione di tali quantitativi e delle caratteristiche della produzione lattiera in Spagna è opportuno assegnare a tale Stato membro un quantitativo di 50 000 t; che tenendo conto della situazione negli altri Stati membri è necessario mantenere invariati, nel corso del quarto periodo, i quantitativi assegnati in sede di ripartizione della riserva comunitaria per i periodo precedenti; considerando che, a norma dell'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 804/68, gli Stati membri possono autorizzare cessioni temporanee, all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi del regime del prelievo supplementare e per la sua durata, della parte del quantitativo di riferimento individuale non destinata ad essere utilizzata dal produttore che ne dispone; che occorre da un lato precisare che cosa si intenda per « inizio di ciascun periodo di dodici mesi » e d'altro lato, vista la data di entrata in vigore del disposto dell'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 804/68, prevedere una scadenza diversa per il quarto periodo di 12 mesi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue: 1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: « Per il periodo intercorrente tra il 1o aprile 1987 e il 31 marzo 1988, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue: - Spagna: 50 000 t - Irlanda: 303 000 t - Lussemburgo: 25 000 t - Regno Unito (relativamente alla regione Irlanda del Nord): 65 000 t ». 2. È inserito l'articolo seguente: « Articolo 5 bis Le cessioni temporanee della parte del quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 804/68 devono essere effettuate e registrate entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun periodo di dodici mesi del regime del prelievo supplementare. Tuttavia, per il quarto periodo di dodici mesi di tale regime, le cessioni temporanee devono essere effettuate e registrate entro e non oltre il 31 dicembre 1987 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (4) GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 11. (5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 34.