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Document 31987R3168

Regolamento (CEE) n. 3168/87 della Commissione del 22 ottobre 1987 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

GU L 301 del 24.10.1987, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3168/oj

31987R3168

Regolamento (CEE) n. 3168/87 della Commissione del 22 ottobre 1987 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 301 del 24/10/1987 pag. 0020 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3168/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1987

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/87 (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE) e IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 10 ottobre 1987; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1987.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 10 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.

(3) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 2.

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