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Document 31987R3159
Council Regulation (EEC) No 3159/87 of 19 October 1987 laying down special measures for imports of olive oil originating in Tunisia
Regolamento (CEE) n. 3159/87 del Consiglio del 19 ottobre 1987 che prevede misure speciali per l' importazione di olio d' oliva originario della Tunisia
Regolamento (CEE) n. 3159/87 del Consiglio del 19 ottobre 1987 che prevede misure speciali per l' importazione di olio d' oliva originario della Tunisia
GU L 301 del 24.10.1987, pp. 5–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1988
Regolamento (CEE) n. 3159/87 del Consiglio del 19 ottobre 1987 che prevede misure speciali per l' importazione di olio d' oliva originario della Tunisia
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 24/10/1987 pag. 0005 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3159/87 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1987 che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 36, vista la proposta della Commissione, considerando che le direttive di negoziato approvate dal Consiglio il 21 ottobre 1986 in materia di politica mediterranea della Comunità ampliata prevedono di agevolare lo smaltimento sul mercato comunitario di 46 000 t, per campagna, di olio d'oliva originario della Tunisia; considerando che la situazione del mercato comunitario consente l'importazione, secondo condizioni particolari, di un quantitativo limitato di olio d'oliva originario della Tunisia nel corso dei prossimi mesi, senza rischi di gravi perturbazioni; considerando che a norma degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione del 1985 i regimi preferenziali, convenzionali o autonomi, applicati dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi nel settore dell'olio d'oliva non sono applicabili né alla Spagna né al Portogallo; che occorre dunque prevedere misure per evitare che l'olio d'oliva originario della Tunisia possa essere immesso al consumo in Spagna o in Portogallo col beneficio di un prelievo ridotto; che occorre che queste misure siano precisate nelle modalità di applicazione del presente regolamento; considerando che occorre prevedere regole generali per il rilascio dei titoli d'importazione, per garantire agli importatori di olio d'oliva l'uguaglianza di accesso al contingente in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. All'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 viene riscosso un prelievo speciale il cui lievllo è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 4. Tale livello non può essere inferiore a 15 ECU per 100 kg né superiore a 29 ECU per 100 kg. 2. Il prelievo speciale di cui al paragrafo 1 si applica, limitatamente ad un quantitativo di 6 000 t di olio d'oliva, alle importazioni per le quali la domanda di titolo di cui all'articolo 2 è stata presentata nei trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale di cui all'articolo 1, gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione. La domanda deve essere accompagnata da una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino. 2. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate il lunedì e martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì i dati contenuti nelle domande di titolo ricevute. 3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo di importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli fino ad esaurimento del contingente; in caso di rischio di esaurimento del contingente; in caso di rischio di esaurimento del contingente essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione del quantitativo disponibile. Articolo 3 I titoli di importazione di cui all'articolo 2 sono validi per novanta giorni. Per quanto riguarda le garanzie e il termine per il rilascio dei titoli, le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolare di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3252/86 (4), si applicano relativamente ai titolo di importazione senza fissazione anticipata del prelievo. Articolo 4 Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle destinate ad evitare sviamenti di traffico, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TOERNAES (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 302 del 28. 10. 1986, pag. 8.