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Document 31987R3077

Regolamento (CEE) n. 3077/87 della Commissione del 14 ottobre 1987 che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio che fissa misure intese a vietare l' immissione in libera pratica di merci contraffatte

GU L 291 del 15.10.1987, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogato da 395R1367

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3077/oj

31987R3077

Regolamento (CEE) n. 3077/87 della Commissione del 14 ottobre 1987 che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio che fissa misure intese a vietare l' immissione in libera pratica di merci contraffatte

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 15/10/1987 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0262
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0262


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3077/87 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1987

che stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera patica di merci contraffatte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1o dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3842/86 ha introdotto norme comuni intese a vietare l'immissione in libera pratica nella Comunità di merci contraffatte e a contrastare efficacemente l'illegale commercializzazione di siffatte merci, pur senza ostacolare la libertà di commercio legittimo;

considerando che il succitato regolamento dispone, all'articolo 11, paragrafo 3 che gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi informazione utile per la sua applicazione e che la Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri; che occorre fissare le modalità relative alla procedura di scambio delle informazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della regolamentazione doganale generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3842/86, denominato qui di seguito « regolamento di base ».

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro comunica sollecitamente alla Commissione le informazioni concernenti:

a) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ch'esso intende adottare per l'applicazione del regolamento di base. All'occorrenza esso comunica alla Commissione anche le disposizioni della propria normativa nazionale che ostano all'informazione del titolare del marchio di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento di base.

b) l'autorità competente incaricata di ricevere dal titolare del marchio la domanda scritta di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base.

2. Per consentire alla Commissione di seguire l'effettiva applicazione della procedura stabilita dal regolamento di base e di elaborare, a tempo debito, la relazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4 ogni Stato membro comunica alla Commissione:

a) il 30 giugno 1988, ed in seguito alla fine di ogni anno civile, l'elenco di tutte le domande scritte di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, indicando il nome e l'indirizzo del titolare del marchio, una breve descrizione del marchio e il seguito riservato alla richiesta;

b) al più tardi sei settimane dopo l'inizio della sospensione della concessione dello svincolo, informazioni su tutti i casi nei quali tale concessione resti sospesa oltre il termine di 10 giorni lavorativi previsto all'articolo 6 del regolamento di base. Le informazioni da comunicare comprendono, in particolare:

- il nome e l'indirizzo del titolare del marchio di fabbrica o di commercio, nonché la descrizione di detto marchio;

- il paese di provenienza, la specie, la quantità e il valore dichiarati delle merci che hanno formato oggetto della sospensione della concessione dello svincolo, nonché la data di tale sospensione.

3. Non appena possibile ogni Stato membro comunica alla Commissione l'esito definitivo di ciascun caso in cui:

- la concessione dello svincolo è rimasta sospesa più a lungo del termine di dieci giorni lavorativi, fissato in applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, oppure

- le merci per le quali è sospesa la concessione dello svincolo sono considerate merci contraffatte.

Una copia della decisione definitiva sarà allegata alla suddetta comunicazione.

4. La Commissione comunica nella forma appropriata a tutti gli Stati membri le informazioni che riceva a norma del presente articolo. Le informazioni relative ai casi di cui al paragrafo 2, lettera b) sono trasmesse immediatamente dalla Commissione a tutti gli Stati membri.

5. Le informazioni comunicate a norma dei paragrafi precedenti possono essere utilizzate esclusivamente ai fini degli obiettivi stabiliti dal regolamento di base.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 1.

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