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Document 31987R2983

Regolamento (CEE) n. 2983/87 della Commissione del 5 ottobre 1987 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1986 detenute dagli organismi ammassatori greci

GU L 283 del 6.10.1987, pp. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/05/1988; abrogato da 388R1400

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2983/oj

31987R2983

Regolamento (CEE) n. 2983/87 della Commissione del 5 ottobre 1987 relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1986 detenute dagli organismi ammassatori greci

Gazzetta ufficiale n. L 283 del 06/10/1987 pag. 0008 - 0009


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2983/87 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1987

relativo alla vendita ad un prezzo fissato in anticipo di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1986 detenute dagli organismi ammassatori greci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che gli organismi ammassatori greci, in conformità del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 344/86 (5), hanno acquistato uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1986; che, tenuto conto della situazione sul mercato delle uve secche, le uve secche sultanine devono essere offerte alla vendita a prezzi fissati in anticipo, ai fini della trasformazione nella Comunità per il consumo; che la vendita deve essere effettuata in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85;

considerando che nel fissare il prezzo di vendita occorre tener conto del fatto che i prodotti non possono più beneficiare di un aiuto alla produzione;

considerando che la cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85 deve essere fissata ad un livello tale da evitare qualsiasi abuso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori greci che figurano nell'allegato I procedono alla vendita di uve secche sultanine non trasformate del raccolto 1986 le cui qualità ed i cui prezzi sono specificati nell'allegato II.

2. Le domande di acquisto devono essere presentate per iscritto a ciascun organismo ammassatore in questione presso la sede centrale dell'Idagep, via Acharnon 241, Atene.

3. Informazioni sui quantitativi e sui luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati possono essere ottenute dagli organismi i cui indirizzi figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 626/85 è pari a 20 ECU/100 kg netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.

(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

(4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

(5) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.

ALLEGATO I

Elenco degli organismi ammassatori cui è fatto riferimento all'articolo 1 del presente regolamento

SULTANINA

1. KSOS, Kanari 24, Athina, Grecia

2. Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iraclio Critis, Grecia

3. Enosis Georgicon Sineterismon Messaras, Mires Iracliou Critis, Grecia

4. Enosis Georgicon Sineterismon Monofatsiou, Assimi Iracliou Critis, Grecia

ALLEGATO II

Qualità e prezzi delle uve secche di cui all'articolo 1

1.2 // // (in ECU/100 kg) // Sultanina n. 1 // 82,497 // Sultanina n. 2 // 80,774 // Sultanina n. 4 // 78,131 // Sultanina n. 5 // 74,684

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