Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R2656

    Regolamento (CEE) n. 2656/87 della Commissione del 1ºsettembre 1987 recante applicazione dell' articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo

    GU L 251 del 2.9.1987, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2656/oj

    31987R2656

    Regolamento (CEE) n. 2656/87 della Commissione del 1ºsettembre 1987 recante applicazione dell' articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo

    Gazzetta ufficiale n. L 251 del 02/09/1987 pag. 0013 - 0013
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0254
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0254


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2656/87 DELLA COMMISSIONE

    del 1o settembre 1987

    recante applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 31,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1999/85 prevede all'articolo 7 la possibilità di determinare casi diversi da quelli enumerati all'articolo 6 del medesimo regolamento, per i quali si consideri che sussistano le condizioni economiche richieste;

    considerando che, per ragioni di politicia commerciale, si deve considerare che sussistano le condizioni economiche richieste nel caso del frumento duro, se le paste alimentari risultanti dalla trasformazione siano da esportare negli Stati Uniti d'America per esservi immesse in consumo;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2657/87 della Commissione, del 1o settembre 1987, che deroga al divieto di ricorrere alla compensazione per equivalenza per il frumento duro (2) prevede l'utilizzazione del « Certificate for IPR exports of pasta to the USA » affinché il titolare dell'autorizzazione di perfezionamento che consente il ricorso alla compensazione per equivalenza per il frumento duro possa fornire la prova dell'immissione in consumo delle paste alimentari negli Stati Uniti d'America.

    considerando che è necessario applicare tali regole procedurali anche nel caso che ci si avvalga del regime di perfezionamento attivo senza ricorrere alla compensazione per equivalenza;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1999/85, si deve considerare che sussistaro le condizioni economiche richieste, nel caso del frumento duro della sottovoce 10.01 B II della tariffa doganale comune, se scopo delle operazioni di perfezionamento attivo sia la trasformazione del frumento duro in paste alimentari delle sottovoci 19.03 A e B della suddetta tariffa, da esportare negli Stati Uniti d'America per esservi immesse in consumo.

    Articolo 2

    L'articolo 2, paragrafo 2 e gli articoli da 3 a 6 del regolamento (CEE) n. 2657/87 si applicano, mutatis mutandis, se alle operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 1 del presente regolamento si proceda senza ricorrere alla compensazione per equivalenza per il frumento duro.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 1987.

    Per la Commissione

    Willy DE CLERCQ

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

    Top