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Document 31987R2458

Regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione del 31 luglio 1987 che fissa alcune disposizioni d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard

GU L 230 del 17.8.1987, pp. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2458/oj

31987R2458

Regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione del 31 luglio 1987 che fissa alcune disposizioni d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 17/08/1987 pag. 0001 - 0028


REGOLAMENTO (CEE) N. 2458/87 DELLA COMISSIONE

del 31 luglio 1987

che fissa alcune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del

24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo

ed al sistema degli scambi standard (1), in particolare l'articolo 27,

considerando che è opportuno precisare che il sistema degli scambi standard si applica anche in caso di riattamento e messa a punto;

considerando che è necessario fissare talune disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento passivo e precisare le condizioni particolari di rilascio dell'autorizzazione in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2473/86;

considerando che è necessario prevedere alcune misure di applicazione riguardanti il vincolo delle merci al regime, l'utilizzo del sistema degli scambi standard e la concessione

del beneficio del regime in caso d'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o dei prodotti di sostituzione;

considerando che è necessario precisare a quali condizioni le procedure previste sono utilizzabili nel quadro della politica commerciale comune;

considerando che è necessario fissare le disposizioni concernenti la ripartizione delle merci di temporanea esportazione tra i prodotti compensatori reimportati nel caso in cui la determinazione dei dazi all'importazione da percepire lo implichi; che, tenuto conto della complessità dei calcoli ai quali tale ripartizione può condurre, è opportuno prevedere taluni esempi in cifre;

considerando che è necessario stabilire le regole di cooperazione amministrativa per l'applicazione uniforme delle condizioni economiche e per il funzionamento del regime, segnatamente nei casi in cui più Stati membri sono implicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

1) «regolamento di base»: il regolamento (CEE) n.

2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard;

2) «prodotti compensatori secondari»: i prodotti compensatori diversi da quelli per il cui ottenimento è stato autorizzato il regime, risultanti, necessariamente, dall'operazione di perfezionamento passivo;

3) «perdite»: la parte delle merci di temporanea esportazione che viene distrutta o scompare durante l'operazione di perfezionamento, segnatamente per evaporazione, essiccazione, scarico in forma di gas o scolo nell'acqua di sciacquatura;

4) «metodo della chiave quantitativa»: la ripartizione delle merci di temporanea esportazione fra i vari prodotti compensatori in funzione della quantità di tali merci;

5) «metodo della chiave valore»: la ripartizione delle merci di temporanea esportazione tra i vari prodotti compensatori in funzione del valore di questi ultimi;

6) «importazione anticipata»: la modalità di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento di base;

7) «traffico triangolare»: la modalità secondo la quale viene effettuata l'immissione in libera pratica, in esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione, dei prodotti compensatori in uno Stato membro diverso da quello in cui viene effettuata l'esportazione temporanea delle merci;

8) «Stato membro di reimportazione»: lo Stato membro in cui i prodotti compensatori vengono immessi in libera pratica in esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione nel quadro del regime;

9) «Stato membro di esportazione»: lo Stato membro in cui le merci di esportazione temporanea vengono vincolate al regime;

10) «misure specifiche di politica commerciale»: le misure non tariffarie, stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie relative ai regimi applicabili alle importazioni ed alle esportazioni di merci, quali le misure di vigilanza, di

salvaguardia, le restrizioni o limitazioni quantitative, i divieti d'importazione o di esportazione;

11) «importo da detrarre»: l'importo dei dazi all'importazione che si dovrebbero applicare alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità in provenienza dai paesi in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento;

12) «spese di carico, di trasporto e di assicurazione»: tutte le spese relative al carico, al trasporto e all'assicurazione delle merci, compresi i seguenti elementi:

- le commissioni e spese di mediazione, eccettuate le commissioni d'acquisto,

- i costi dei contenitori che non formano un tutt'uno con le merci di temporanea esportazione,

- i costi di condizionamento, compresi i materiali e la manodopera,

- le spese di manutenzione inerenti al trasporto delle merci;

13) «consiglio di cooperazione doganale»: l'organizzazione istituita dalla convenzione, stipulata a Bruxelles il

15 dicembre 1950, per la creazione di un consiglio

di cooperazione doganale.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento di base, il termine «riparazione» comprende anche il riattamento e la messa a punto.

TITOLO II

CONCESSIONE DEL REGIME

CAPITOLO I

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 2

1. Fatti salvi il paragrafo 4 e le procedure semplificate di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 20, la domanda di autorizzazione va fatta per iscritto, conformemente al modello figurante nell'allegato I. Essa contiene almeno le informazioni richieste in tale allegato e deve essere datata e firmata.

2. Quando l'autorità doganale ritenga che le informazioni figuranti nella domanda siano insufficienti in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento di base, può chiedere al richiedente informazioni complementari.

3. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o pezze giustificative ritenuti necessari per l'esame della domanda.

4. Quando si tratti di una domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, l'autorità doganale può consentire che il titolare le presenti una semplice domanda scritta nella quale figurino, in particolare, gli estremi dell'autorizzazione precedente e, se del caso, gli elementi da modificare.

5. Le domande, i documenti e le pezze giustificative relativi alle domande sono conservate dall'autorità doganale unitamente alla copia dell'autorizzazione eventualmente rilasciata. In caso di rifiuto l'autorità doganale conserva la domanda, i documenti e le pezze giustificative ad essa relativi per almeno un anno civile, con decorrenza dalla fine dell'anno nel corso del quale la domanda è stata respinta.

17. 8. 87

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

CAPITOLO II

CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 3

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'autorità doganale controlla se siano state soddisfatte le condizioni necessarie per la concessione del regime, segnatamente le condizioni economiche.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base, l'autorità doganale fissa le modalità d'identificazione delle merci di esportazione temporanea nei prodotti compensatori. A tale scopo, l'autorità doganale ricorre, secondo il caso:

a) alla menzione o alla descrizione dei contrassegni specifici o dei numeri di fabbricazione;

b) all'apposizione di piombi, sigilli, punzonature o altri singoli contrassegni;

c) al prelievo di campioni, ad illustrazioni o descrizioni tecniche;

d) alle analisi.

L'autorità doganale può anche utilizzare la scheda d'informazioni per facilitare l'esportazione temporanea delle merci inviate da un paese in un altro per esservi trasformate, lavorate o riparate, come previsto dalla raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963, figurante nell'allegato II.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base, l'autorità doganale si avvale, in particolare, delle modalità di identificazione di cui al paragrafo 2, lettere a), c) o d).

4. Quando viene richiesta all'autorità doganale una deroga al paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 5 del regolamento di base, l'autorità doganale presenta la domanda alla Commissione che decide, conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE)

n. 1999/85 del Consiglio (1), se e a quali condizioni un'autorizzazione può essere rilasciata.

CAPITOLO III

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 4

1. Fatte salve le procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione previste dagli articoli 14 e 20, l'autorizzazione

deve essere rilasciata per iscritto su un modulo conforme al modello figurante nell'allegato I. Essa deve contenere almeno le informazioni richieste nel predetto allegato e deve essere datata e firmata.

2. L'autorizzazione è inviata al richiedente.

3. L'autorizzazione ha effetto dalla data del rilascio.

4. In casi eccezionali debitamente motivati, l'autorità doganale può rilasciare un'autorizzazione avente effetto retroattivo.

Tale effetto non può tuttavia essere anteriore alla data di presentazione della domanda di autorizzazione fatta conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Queste disposizioni non si applicano in caso di scambi standard con importazione anticipata.

5. Una copia dell'autorizzazione concessa è custodita dall'autorità doganale per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale essa cessa di essere valida.

6. Per la reimportazione di prodotti compensatori al posto di prodotti di sostituzione può servire anche un'autorizzazione che permetta il ricorso al sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni previste.

7. Quando le circostanze lo giustifichino e risultino soddisfatte tutte le condizioni per concedere il sistema degli scambi standard, senza importazione anticipata, l'autorità competente può permettere al titolare di un'autorizzazione di perfezionamento passivo che non preveda tale sistema, d'importare prodotti di sostituzione.

Gli interessati devono farne domanda al più tardi al momento dell'importazione dei prodotti suddetti.

Articolo 5

La durata di validità dell'autorizzazione è stabilita dall'autorità doganale in funzione delle condizioni economiche e tenuto conto delle particolari necessità del richiedente.

Se la durata è superiore a due anni, le condizioni economiche in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione vengono riesaminate periodicamente alle date indicate nell'autorizzazione stessa.

Sezione 2

Disposizioni particolari

Articolo 6

1. Quando i prodotti compensatori debbano:

a) essere imputati ad un contingente quantitativo relativo all'importazione in traffico di perfezionamento passivo

di prodotti diversi da quelli di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

b) fruire delle disposizioni di regolamenti recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari in applicazione dell'accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea sul traffico di perfezionamento nel settore tessile (1);

c) fruire delle disposizioni del regolamento (CEE) n.

636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi (2).

L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui i prodotti compensatori debbono essere immessi in libera pratica. Essa consente l'imputazione sul predetto contingente e il ricorso al regime.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel quadro degli scambi standard.

CAPITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CONCESSIONE

DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3,

PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è rilasciata a richiesta della persona che esporta le merci di esportazione temporanea senza effettuarne le operazioni di perfezionamento. La deroga viene chiesta nella domanda presentata all'autorità doganale dello Stato membro in cui il

richiedente è stabilito. Essa è applicabile anche nel caso di traffico triangolare.

L'autorizzazione è rilasciata al richiedente.

La deroga consente a una persona diversa dal titolare dell'autorizzazione di dichiarare prodotti compensatori per l'immissione in libera pratica, permettendole di beneficiare del regime.

2. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o pezze giustificative ritenuti necessari per l'esame della domanda. Essi devono indicare, in particolare:

- i vantaggi che si otterrebbero applicando l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento di base rispetto all'aumento della vendita delle merci di esportazione per rapporto alle vendite effettuate in condizioni normali,

- le indicazioni che permettono di accertare che la deroga chiesta non pregiudica gli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o simili ai prodotti compensatori di cui è prevista la reimportazione.

3. Una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, l'autorità doganale trasmette la domanda alla Commissione unitamente al proprio parere in merito.

Non appena ricevuta la domanda, la Commissione ne comunica gli elementi agli Stati membri.

La Commissione decide conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85 se e a quali condizioni un'autorizzazione può essere rilasciata, precisando in particolare le misure di controllo applicabili per garantire che il beneficio dell'esonero di cui all'articolo 13 del regolamento di base sia unicamente concesso per i prodotti compensatori che incorporano le merci di temporanea esportazione.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL REGIME

Articolo 8

I capitoli da I a V del presente titolo si applicano, fatte salve le disposizioni specifiche del capitolo VI, relativo al sistema degli scambi standard con importazione anticipata.

CAPITOLO I

FORMALITÀ PER IL VINCOLO AL REGIME

Sezione 1

Procedura normale

Articolo 9

1. Il vincolo di merci al regime è subordinato alla presentazione, presso l'ufficio doganale competente dello Stato membro di esportazione della dichiarazione d'esportazione, redatta su un formulario EX, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che ha istituito modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione (3). Questa dichiarazione

d'esportazione è denominata, di seguito, dichiarazione di vincolo al regime.

2. Nella dichiarazione di vincolo al regime deve figurare, alla casella 44, il riferimento dell'autorizzazione e dei mezzi d'identificazione adottati.

3. La descrizione delle merci figurante sulla dichiarazione di vincolo al regime deve corrispondere alle indicazioni riportate nell'autorizzazione.

4. L'autorità doganale può esigere che l'autorizzazione venga presentata unitamente alla dichiarazione di vincolo al regime.

5. Alla dichiarazione vanno allegati tutti gli altri documenti la cui presentazione è necessaria per vincolare le merci al regime.

6. L'autorità doganale può permettere che, invece di allegare i documenti, questi siano tenuti a sua disposi-

zione.

Articolo 10

1. Le misure specifiche di politica commerciale all'esportazione sono applicabili al momento dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le decisioni che permettono la non imputazione sui contingenti all'esportazione di ceneri e residui di rame e delle sue leghe della voce 26.03 e

di cascami e rottami di rame e delle sue leghe della voce

n. 74.01 della tariffa doganale comune.

Articolo 11

1. Le disposizioni da osservare per la presentazione di una dichiarazione di vincolo al regime, la sua accettazione, la sua rettifica e il suo annullamento, l'esame delle merci di temporanea esportazione dichiarate, l'eventuale prelievo di campioni, la verifica della dichiarazione e dei documenti che ad essa si riferiscono, il risultato della verifica, l'autorizzazione di esportare le merci, nonché per la sostituzione di tutte o di parte delle diciture della dichiarazione con dati codificati sono quelle adottate dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (1) e alla sua direttiva di applicazione 82/347/CEE (2), tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento.

2. L'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime è subordinata ad un'autorizzazione di perfezionamento

passivo. In casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può tuttavia accettare una dichiarazione senza che sia stata rilasciata la predetta autorizzazione, sempreché la domanda di autorizzazione sia stata presentata prima dell'accettazione della dichiarazione stessa.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, nella dichiarazione di vincolo al regime devono pure figurare, alla casella 44, i riferimenti della domanda di autorizzazione.

Sezione 2

Procedure semplificate

Articolo 12

1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che:

a) venga presentato, al posto della dichiarazione di vincolo al regime, un documento commerciale o amministrativo con una domanda di esportazione firmata dal dichiarante;

b) il vincolo al regime di merci di temporanea esportazione abbia luogo senza che esse vengano presentate all'autorità doganale preposta al controllo dell'esportazione e prima del deposito della dichiarazione di vincolo al regime.

2. Quando venga autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) ad informare l'autorità doganale abilitata a controllare l'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera b), nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, delle spedizioni da effettuare, per consentirle di procedere, se del caso, al loro controllo prima della partenza;

b) a redigere la dichiarazione di vincolo al regime o il documento di cui al paragrafo 1, lettera a);

c) ad annotare nelle proprie scritture le merci destinate all'esportazione. L'iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale. Essa deve recare la data alla quale ha luogo l'iscrizione. Tale iscrizione può essere sostituita da ogni altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe e segnatamente dall'uso di procedure informatizzate;

d) a tenere a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'esportazione di tali merci.

3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 alle persone:

a) che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buon svolgimento del regime;

b) le cui scritture non consentano all'autorità doganale, quando ci si avvalga della procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera b), di controllare le operazioni.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non fanno effettuare di frequente operazioni di perfezionamento passivo.

Articolo 13

1. Il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 12 devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci, nonché gli estremi dell'autorizzazione.

L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

Se del caso, è effettuata una visita delle merci sulla base delle indicazioni figuranti nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.

Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), l'iscrizione delle merci nelle scritture vale come autorizzazione ad esportare.

2. La dichiarazione di vincolo al regime relativa alle merci che fanno oggetto del documento commerciale o amministrativo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale.

L'accettazione di tale dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.

Articolo 14

1. Ove non si applichino gli articoli 12 e 13 e le operazioni di perfezionamento consistano in operazioni relative a riparazioni di merci, compresi il loro riattamento e messa a punto, l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette che la presentazione della dichiarazione di vincolo al regime costituisca, nel contempo, la domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione della suddetta dichiarazione, accettazione che è subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale può applicare la procedura di cui al paragrafo 1 alle merci

destinate a subire operazioni di perfezionamento passivo

diverse da quelle di cui al predetto paragrafo. Ogni Stato membro indica alla Commissione gli uffici designati, precisando, per ciascuno di essi, le specie di merci e le operazioni di perfezionamento previste.

3. In caso di applicazione dei paragrafi 1 e 2, si deve allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 10 un documento redatto dal dichiarante con le seguenti indicazioni:

- il nome o la ragione sociale ed indirizzo del richiedente nonché il regime quando si tratti di persone diverse dal dichiarante;

- la denominazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori;

- la natura delle operazioni di perfezionamento;

- il termine ritenuto necessario per la reimportazione dei prodotti compensatori;

- il tasso di rendimento o, eventualmente, il modo di determinarlo;

- i modi di identificazione.

Tale documento, allegato alla dichiarazione, ne forma parte integrante.

CAPITOLO II

TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI BASE

Articolo 15

1. Il termine entro il quale i prodotti compensatori debbono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità è stabilito tenendo conto del periodo di tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento o, nel contesto del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, per sostituire le merci di esportazione temporanea e per trasportare le merci di temporanea esportazione e i prodotti compensatori. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

2. Nel quadro del sistema degli scambi standard senza importazione anticipata, il termine entro il quale i prodotti sostitutivi devono essere importati nel territorio doganale della Comunità è stabilito tenendo conto del periodo di tempo necessario per effettuare la sostituzione delle merci di temporanea esportazione e per trasportare le merci di temporanea esportazione e i prodotti di sostituzione. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di vincolo al regime.

3. La reimportazione dei prodotti compensatori di cui al paragrafo 1 e l'importazione dei prodotti sostitutivi di cui al paragrafo 2 è reputata essersi avverata quando detti prodotti sono:

- immessi in libera pratica, oppure

- introdotti in zona franca, oppure vincolati ai regimi doganali del deposito o del perfezionamento attivo, oppure

- vincolati alla procedura del transito comunitario (procedura esterna) o ad uno dei regimi di trasporto internazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), sempre che il ricorso a questi ultimi regimi sia permesso dalla legislazione comunitaria.

4. La data da prendere in considerazione per l'applicazione del presente articolo è la data d'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, del documento utilizzato per l'introduzione in zona franca, oppure della dichiarazione relativa al vincolo alla procedura od a uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 3.

Articolo 16

Quando le circostanze lo giustifichino la proroga del termine può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

CAPITOLO III

TASSO DI RENDIMENTO

Articolo 17

Fatto salvo l'articolo 18, il tasso di rendimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento di base è fissato, al più tardi, al momento del vincolo delle merci al regime, tenendo conto dei dati tecnici dell'operazione o delle operazioni da effettuare, se essi sono stati definiti, o, in caso contrario, dei dati disponibili nella Comunità per operazioni dello stesso tipo.

Articolo 18

Quando le circostanze lo giustifichino, l'autorità doganale può stabilire il tasso di rendimento dopo il vincolo delle merci al regime, al più tardi all'atto dell'accettazione delle dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

CAPITOLO IV

CONCESSIONE DEL BENEFICIO DEL REGIME

Sezione 1

Procedura normale per l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori

Articolo 19

1. Fatto salvo l'articolo 23, la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo è subordinata alla

presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica redatta su un formulario IM di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1900/85. Detta dichiarazione è denominata in appresso «dichiarazione d'immissione in libera pratica».

2. La dichiarazione d'immissione in libera pratica deve comportare anche, nella casella n. 44, i riferimenti dell'autorizzazione.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è corredata dell'esemplare della dichiarazione di vincolo al regime.

4. Quando la dichiarazione d'immissione in libera pratica è presentata dopo i termini fissati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base e quando l'articolo 15, paragrafo 3, secondo trattino è applicato, alla dicharazione d'immissione in libera pratica deve essere allegata una documentazione che permetta di verificare che i prodotti compensatori o sostitutivi sono stati reimportati entro detti termini.

Articolo 20

1. Quando le operazioni di perfezionamento riguardino riparazioni, onerose o gratuite, prive di carattere commerciale, l'ufficio doganale designato dall'autorità doganale permette, a richiesta del dichiarante, che la dichiarazione d'immissione in libera pratica costituisca, al tempo stesso, la domanda di autorizzazione. In tal caso, l'autorizzazione è costituita dall'accettazione di questa dichiarazione e tale accettazione è subordinata alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Ai sensi del paragrafo 1, s'intendono per riparazioni prive di carattere commerciale le riparazioni di merci, compresi il loro riattamento e messa a punto, che:

- presentano carattere occasionale e

- interessano unicamente merci destinate all'uso personale o familiare dell'importatore, che per la loro natura o quantità non abbiano implicazioni di carattere commerciale.

3. La prova del carattere non commerciale è a carico del dichiarante. L'ufficio doganale accorda le facilitazioni di cui al paragrafo 1 solo quando risultino soddisfatte tutte le condizioni previste.

Sezione 2

Procedure semplificate per l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori

Articolo 21

1. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che:

a) la dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori non contenga talune delle indicazioni previste;

b) venga presentato, invece della dichiarazione, un documento commerciale o amministrativo con una domanda d'immissione in libera pratica firmata dal dichiarante;

c) l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori avvenga senza che essi le siano presentati e prima della presentazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

2. Quando la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c) sia autorizzata, il titolare dell'autorizzazione è tenuto:

a) ad informare l'autorità doganale dell'arrivo dei prodotti nella forma e secondo le modalità da essa stabilite, e a fornire ogni informazione ch'essa reputi necessaria per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita dei medesimi;

b) ad iscrivere i prodotti compensatori nelle sue scritture. Questa iscrizione avviene nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità doganale; comporta l'indicazione della data alla quale tale operazione ha luogo e può essere sostituita da altra formalità, definita dall'autorità doganale, che presenti garanzie analoghe e segnatamente dall'uso di procedure informatizzate;

c) a tener a disposizione dell'autorità doganale tutti i documenti relativi all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori reimportati, in particolare il certificato d'importazione redatto nel quadro della politica agricola comune o i documenti previsti da detta politica.

3. L'autorità doganale rifiuta l'autorizzazione a beneficiare della procedura semplificata alle persone:

a) che non offrano tutte le garanzie necessarie per il buon svolgimento del regime;

b) le cui scritture non consentano alle autorità doganali, qualora la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c) è d'applicazione, di controllare le operazioni di perfezionamento.

L'autorità doganale può rifiutare l'autorizzazione alle persone che non fanno effettuare di frequente operazioni di perfezionamento.

Articolo 22

1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo e l'iscrizione nelle scritture di cui all'articolo 21 devono contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare i prodotti compensatori, nonché il riferimento dell'autorizzazione. L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione incompleta o del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle

scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Se del caso, si procede alla visita dei prodotti compensatori in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nelle scritture.

Nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione dei prodotti compensatori nelle scritture ha valore di svincolo.

2. La dichiarazione complementare o la dichiarazione relativa ai prodotti compensatori che formano oggetto dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'ufficio doganale competente nei termini stabiliti dall'autorità doganale.

L'accettazione di questa dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

3. L'autorità doganale può permettere che la dichiarazione complementare o la dichiarazione di cui al paragrafo 2 rivesta carattere globale, periodico o riepilogativo.

Sezione 3

Attuazione delle misure di politica commerciale

Articolo 23

1. Quando vengano immessi in libera pratica i prodotti compensatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento di base, le misure specifiche di politica commerciale in vigore per tali prodotti al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica si applicano unicamente quando detti prodotti non siano originari della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1).

2. Le misure specifiche di politica commerciale all'importazione non si applicano in caso di riparazioni, di ricorso al sistema degli scambi standard o all'atto della realizzazione d'operazioni di perfezionamento complementare da effettuarsi secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1999/85.

17. 8. 87

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CAPITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL'ESONERO PARZIALE

Articolo 24

Per calcolare l'importo da detrarre di cui all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma del regolamento di base non vanno presi in considerazione:

a) gli importi compensativi monetari;

b) le imposizioni previste:

- all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1);

- all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (2);

- all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3);

- all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (4);

- agli articoli 25 e 25 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (5);

- all'articolo 53, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6);

c) i dazi antidumping e compensatori, che si sarebbero applicati alle merci di esportazione temporanea se queste fossero state importate nello Stato membro interessato dal paese in cui hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

Articolo 25

1. Quando si applichi l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di base, le spese di carico, di trasporto e di assicurazione delle merci di esportazione temporanea sino al luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento non vanno comprese:

- nel valore delle merci di temporanea esportazione preso in considerazione per determinare il valore in dogana dei prodotti compensatori in conformità dell'articolo 8,

paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci

- nelle spese di perfezionamento, quando il valore delle merci di esportazione temporanea non si possa determinare applicando l'articolo 8 di cui al primo trattino.

2. Nelle spese di perfezionamento di cui al paragrafo 1 vanno comprese le spese di carico, di trasporto e di assicurazione dei prodotti compensatori dal luogo in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

3. Le spese di riparazione di cui all'articolo 15 del regolamento di base sono costituite dal pagamento totale già effettuato o da effettuare dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha provveduto alla riparazione, o a beneficio di detta persona per la riparazione effettuata, e comprende tutti i pagamenti già effettuati o da effettuare, come condizione della riparazione delle merci di esportazione temporanea, dal titolare dell'autorizzazione alla persona che ha provveduto alla riparazione, o dal titolare dell'autorizzazione a una persona terza per soddisfare ad un obbligo della persona che effettua la riparazione.

Il pagamento non deve avvenire necessariamente in moneta: lo si può effettuare a mezzo di lettere di credito o di strumenti negoziabili e può essere fatto direttamente o indirettamente.

Per valutare i legami tra il titolare dell'autorizzazione e l'operatore si applicano l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 e l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, che stabilisce le disposizioni di applicazione di talune disposizioni del suddetto regolamento (8).

CAPITOLO VI

FORMALITÀ DA ESPLETARE QUANDO VENGA

CONCESSO IL SISTEMA DEGLI SCAMBI STANDARD CON

IMPORTAZIONE ANTICIPATA

Sezione 1

Importazione dei prodotti sostitutivi

Articolo 26

1. La dichiarazione d'immissione in libera pratica dei prodotti sostitutivi, importati prima dell'esportazione delle merci di temporanea esportazione, deve comportare anche, nel riquadro 44, i riferimenti dell'autorizzazione.

2. Nella fattispecie si applicano gli articoli 20, 21 e 22.

17. 8. 87

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Sezione 2

Esportazione delle merci

Articolo 27

1. La dichiarazione d'esportazione delle merci posteriore all'importazione dei prodotti sostitutivi deve essere redatta su un formulario EX di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/85.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, è assimilata all'esportazione l'introduzione di merci in zona franca o il loro vincolo al regime dei depositi doganali in attesa dell'ulteriore esportazione.

3. L'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1 e gli articoli 12 e 13 si applicano per quanto di ragione.

Sezione 3

Termini di cui all'articolo 20 del regolamento di base

Articolo 28

Ove le circostanze lo giustifichino, la proroga del termine di cui all'articolo 20 del regolamento di base può essere concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.

CAPITOLO VII

RIPARTIZIONE DELLE MERCI DI TEMPORANEA

ESPORTAZIONE FRA I PRODOTTI COMPENSATORI

REIMPORTATI

Articolo 29

1. Quando nel quadro delle operazioni di perfezionamento passivo da una o più specie di merci di temporanea esportazione si ottenga un'unica specie di prodotto compensatore, si applica il metodo della chiave quantitativa (prodotti compensatori) per stabilire l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

2. Nell'applicare il paragrafo 1, la quantità di ciascuna specie di merci di esportazione temporanea corrispondente alla quantità di prodotti compensatori immessi in libera pratica da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, viene calcolata applicando alle quantità totali di ciascuna specie delle predette merci un coefficiente pari al quoziente tra la quantità di prodotti compensatori immessi in libera pratica e la quantità totale dei prodotti compensatori.

Articolo 30

1. Quando nel quadro delle operazioni di perfezionamento passivo da una o più specie di merci di temporanea esportazione si ottengano varie specie di prodotti compensatori e tali merci si ritrovino, con tutte le loro componenti, in ciascuna delle varie specie di prodotti compensatori, si applica il metodo della chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea) per stabilire l'importo da detrarre all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

2. Per stabilire se applicare il metodo di cui al paragrafo 1, non si tiene conto delle perdite.

3. Sono assimilati a perdite, al momento della ripartizione delle merci di temporanea esportazione, i prodotti compensatori secondari se costituiti da cascami, rottami, residui, ritagli e scarti.

4. Nell'applicare il paragrafo 1, il quantitativo di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzato nella fabbricazione di ciascuna specie di prodotto compensatore viene determinato applicando successivamente ai quantitativi totali di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione un coefficiente corrispondente al quoziente tra i quantitativi di dette merci che si ritrovano in ciascuna specie di prodotto compensatore e i quantitativi totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

5. Il quantitativo di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente al quantitativo di ciascuna specie di prodotti compensatori immessi in libera pratica che va preso in considerazione per stabilire l'importo da detrarre, è determinato applicando al quantitativo di ciascuna specie di merci di esportazione temporanea utilizzato nella fabbricazione di ciascuna specie dei predetti prodotti, calcolato in conformità del paragrafo 4, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 31

1. Il metodo della chiave di valore si applica in tutti i casi in cui non si possano applicare gli articoli 29 e 30.

Tuttavia, d'intesa con il titolare dell'autorizzazione e per fini di semplificazione, l'autorità doganale può applicare il metodo della chiave quantitativa (merci di temporanea esportazione) invece del metodo della chiave di valore, quando l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo dia i medesimi risultati.

2. Per determinare i quantitativi di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzati nella fabbricazione di ciascuna specie di prodotti compensatori si applica successivamente ai quantitativi totali di merci di temporanea esportazione un coefficiente corrsipondente al quoziente tra

il valore in dogana di ciascun prodotto compensatore e il valore in dogana totale di tali prodotti.

3. Quando una specie di prodotti compensatori non venga reimportata, il valore dei medesimi, da prendere in considerazione per applicare la chiave di valore è il prezzo di vendita recente nella Comunità di prodotti identici o affini, purché su di esso non influiscano legami tra l'acquirente e il venditore.

Per valutare i legami tra l'acquirente e il venditore,

si applicano l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento

(CEE) n. 1224/80 e l'articolo 1 del regolamento (CEE)

n. 1495/80.

Se il valore non può essere determinato in conformità delle disposizioni del comma precedente, lo stabilisce l'autorità doganale con ogni mezzo ragionevole.

4. Il quantitativo di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione corrispondente al quantitativo di ciascuna specie di prodotti compensatori immessi in libera pratica da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre,

è determinato applicando al quantitativo di ciascuna specie di merci di temporanea esportazione utilizzato nella fabbricazione di detti prodotti, calcolato in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 32

I calcoli di cui agli articoli da 29 a 31 sono effettuati in base agli esempi di calcolo che figurano nell'allegato III o con ogni altro metodo di calcolo che dia i medesimi risultati.

Articolo 33

La ripartizione delle merci di temporanea esportazione tra i prodotti compensatori secondo l'uno o l'altro metodo di cui agli articoli da 29 a 31 viene effettuata nel caso che non sia immesso contemporaneamente in libera pratica l'insieme dei prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori secondari di cui all'articolo 30, paragrafo 3, risultante da un determinato processo di perfezionamento.

TITOLO IV

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV per ciascuna domanda di autorizzazione respinta purché non si ritengano soddisfatte le condizioni economiche.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 si effettuano nel corso del mese successivo a quello in cui è stata respinta la domanda di autorizzazione. Esse sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e sono esaminate dal

comitato dei regimi doganali economici, se diano luogo ad osservazioni da parte di uno Stato membro o dal presidente del suddetto comitato.

Articolo 35

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

EWG:L888UMBI00.94

FF: 8UIT; SETUP: 01; Hoehe: 5244 mm; 962 Zeilen; 45331 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(1) GU n. L 240 del 24. 9. 1969, pag. 5.

(2) GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.

(1) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

(2) GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 1.

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 148 del 26. 6. 1968, pag. 1.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(6) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(7);

(7) GU n. L 134 del 21. 5. 1980, pag. 1.

(8) GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14.

ALLEGATO I

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DE PERFEZIONAMENTO PASSIVO

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DE PERFEZIONAMENTO PASSIVO

in data .

N.B.: Le seguenti informazioni devono essere fornite, se possibile, nell'ordine indicato. Quelle che si riferiscono alle merci o ai prodotti sono fornite in relazione a ciascuna specie di merci o prodotti.

Le informazioni sono fornite nella misura in cui il richiedente dell'autorizzazione può essere ragionevolmente a conoscenza.

1.

Cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente: .

.

.

.

2.

Sistema o modalità particolari previste (¹):

a)

Sistema degli scambi standard senza importazione anticipata: .

.

b)

Sistema degli scambi standard con importazione anticipata: .

.

c)

Traffico triangolare: .

.

3.

Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento o ad essere esportate nel quadro del sistema degli scambi standard e giustificazione della domanda:

a)

Denominazione commerciale e/o tecnica (²): .

.

b)

Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune (³): .

.

c)

Quantitativi previsti: .

.

d)

Valori previsti: .

.

4.

Prodotti compensatori da reimportare o prodotti sostitutivi da importare (%):

a)

Denominazione commerciale e/o tecnica (²): .

.

.

b)

Indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale (³): .

.

.

5.

Tasso di rendimento (¹): .

.

.

6.

Natura delle operazioni di perfezionamento ((): .

.

.

.

7.

Paese in cui avrà luogo l'operazione di perfezionamento o, qualora ci si avvalga del sistema degli scambi standard, paese da cui saranno importati i prodotti sostitutivi: .

.

.

8.

Termine ritenuto necessario per reimportare i prodotti compensatori o i prodotti sostitutivi ()): .

.

.

9.

Mezzi d'identificazione previsti: .

.

.

10.

Stato membro oppure ufficio doganale previsto per l'espletamento delle formalità relative:

a)

Alle merci d'esportazione temporanea: .

.

b)

Alla reimportazione dei prodotti compensatori: .

.

c)

All'importazione dei prodotti sostitutivi ( 7): .

.

11.

Durata prevista dell'autorizzazione (§): .

.

.

Data: .

Firma: .

(¹) Indicare il sistema e/o le modalità particolari previste.

(²) Quest'indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire all'autorità doganale di deliberare sulla domanda e, in particolare, di decidere se, secondo le informazioni ricevute, siano da considerarsi soddisfatte le condizioni economiche e, nel caso in cui sia previsto il sistema degli scambi standard, se siano soddisfatte le condizioni per la concessione di questo sistema.

(³) Quest'indicazione, fornita unicamente a titolo orientativo, può limitarsi alla voce tariffaria se l'indicazione della sottovoce tariffaria non sia necessaria per consentire il rilascio dell'autorizzazione ed il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Qualora sia previsto il sistema degli scambi standard, indicare la sottovoce tariffaria.

(%) Indicare tutti i prodotti, distinguendo i prodotti che hanno un valore commerciale da quelli che non ne hanno, siano essi reimportati o no.

(¹) Indicare il tasso de rendimento previsto o fare una proposta per determinarlo.

(() Precisare la natura delle operazioni di perfezionamento, senza limitarsi ad indicazioni generiche quali la riparazione, la lavorazione o la trasformazione.

()) Quest'indicazione non va fornita quando s'intenda ricorrere al sistema degli scambi standard con importazione anticipata.

( 7) Quest'indicazione va fornita quando si ricorra al sistema degli scambi standard.

(§) Indicare il termine entro il quale è prevista l'esportazione delle merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento o a formare oggetto di scambi standard senza importazione anticipata, dei prodotti compensatori. Allorché si ricorra al sistema degli scambi standard con importazione anticipata, indicare il termine entro il quale saranno effettuate le importazioni dei prodotti sostitutivi.

EWG:L888UMBI01.95

FF: 8UIT; SETUP: 01; Hoehe: 517 mm; 102 Zeilen; 3979 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: C;

Kunde: 39541 Montan Italien

EWG:L888UMBI02.95 15. 8. 1987

.

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

in data .

N.B. L'autorizzazione deve recare i riferimenti alla domanda. Quando le indicazioni sono fornite facendo riferimento alla domanda, questa forma parte integrante dell'autorizzazione.

Se possibile, devono essere forniti nell'ordine i seguenti dati:

1.

Cognome e nome o ragione sociale ed indirizzo del titolare dell'autorizzazione: .

.

.

.

2.

Sistema autorizzato (¹): .

.

.

3.

Modalità (²): .

.

.

4.

Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento (³):

a)

denominazione commerciale e/o tecnica: .

.

b)

indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune: .

.

c)

quantitativi previsti: .

.

d)

valori previsti: .

.

5.

Prodotti compensatori da reimportare o prodotti sostitutivi da importare (³):

a)

denominazione commerciale e/o tecnica: .

.

b)

indicazioni relative alla classificazione nella tariffa doganale comune: .

.

6.

Tasso di rendimento o modalità per determinarlo (%): .

.

.

7.

Natura delle operazioni di perfezionamento: .

.

.

8.

Paese in cui avrà luogo l'operazione di perfezionamento: .

.

.

9.

Termine entro il quale si dovranno reimportare i prodotti compensatori: .

.

.

10.

Mezzi d'identificazione previsti: .

.

.

11.

Stato membro oppure ufficio doganale previsto per l'espletamento delle formalità relative:

a)

alle merci d'esportazione temporanea: .

.

b)

alla reimportazione dei prodotti compensatori: .

.

c)

all'importazione dei prodotti sostitutivi: .

.

12.

Durata di validità: .

.

.

13.

Data di riesame delle condizioni economiche (¹): .

.Data: .

Firma: .

(¹) Quest'indicazione dev'essere fornita quando si preveda di avvalersi del sistema degli scambi standard.

(²) Indicare se ci si avvarrà del sistema del traffico triangolare o, nel caso di scambi standard, se sia ammessa l'importazione anticipata.

(³) Queste indicazioni sono fornite nella misura necessaria a consentire agli uffici doganali di controllare l'uso dell'autorizzazione.

(%) Indicare il tasso di rendimento o le modalità in base alle quali l'autorità doganale abilitata a controllare il regolare svolgimento delle operazioni di perfezionamento deve stabilire questo tasso.

(¹) Quest'indicazione è fornita nei casi in cui la durata di validità dell'autorizzazione ecceda due anni.

EWG:L888UMBI02.95

FF: 8UIT; SETUP: 01; Hoehe: 514 mm; 83 Zeilen; 2391 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: C;

Kunde: 39541 Montan Italien

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

1

2

3

1

2

3

EWG:L888FORM00.97

FF: 8LAL; SETUP: 01; Hoehe: 71 mm; 21 Zeilen; 142 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: C;

Kunde: L 888 Formulare

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES ENVOYÉES D'UN PAYS DANS UN AUTRE POUR TRANSFORMATION, OUVRAISON OU RÉPARATION

I RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'EXPORTATION (*)

>SPAZIO PER TABELLA>

II RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'IMPORTATION (*)

>SPAZIO PER TABELLA>

III RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À LA RÉEXPORTATION (*)

>SPAZIO PER TABELLA>

17. 8. 87

Journal officiel des Communautés européennes

Réservé à la douane

NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1.

L'exportateur doit s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire seront en mesure d'établir, sous réserve des conditions qu'elles fixent, l'identité des marchandises.

2.

L'utilisateur doit présenter la fiche de renseignements (FR) dûment remplie aux autorités douanières lors du dédouanement des marchandises.

3.

Dans le cas des réimportations effectuées par envois fractionnés, le déroulement des opérations est le suivant:

a)

Exportation temporaire:

L'exportateur présente la FR en deux exemplaires (original et copie). La douane les vise (titre I) et les remet à l'exportateur qui transmet l'original à l'importateur qui le conserve jusqu'à la dernière réexportation. L'exportateur conserve la copie.

b)

Importation temporaire:

L'importateur présente l'original à la douane qui le lui restitue après avoir visé le titre II.

c)

Réexportations fractionnées:

Le réexportateur remplit un exemplaire supplémentaire du titre III, y compris le cas G, et le présente ainsi que l'original à la douane. Celle-ci confronte ces deux documents et vise l'exemplaire supplémentaire qui est transmis par le réexportateur au réimportateur.

d)

Réimportations fractionnées:

Le réimportateur présente l'exemplaire supplémentaire ainsi que la copie à la douane qui confronte ces deux documents.

e)

Dernière réexportation fractionnée:

Le réexportateur remplit le titre III de l'original, y compris la case G. La douane appose son attestation et remet l'original au réexportateur qui le fait parvenir au réimportateur.

f)

Dernière réimportation fractionnée:

Le réimportateur présente à la douane l'original et la copie de la FR.

4

EWG:L888UMBA03.96

FF: 8UFR; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 29 Zeilen; 1850 Zeichen;

Bediener: UTE0 Pr.: C;

Kunde: L 888 Umbr. deutsch 03

INFORMATION DOCUMENT TO FACILITATE THE TEMPORARY EXPORTATION OF GOODS SENT FROM ONE COUNTRY FOR MANUFACTURE, PROCESSING OR REPAIR IN ANOTHER

I TO BE COMPLETED AT EXPORTATION (*)

>SPAZIO PER TABELLA>

II TO BE COMPLETED AT IMPORTATION (*)

>SPAZIO PER TABELLA>

III TO BE COMPLETED AT RE-EXPORTATION (*)

>SPAZIO PER TABELLA>

17. 8. 87

Official Journal of the European Communities

For official use only

NOTE FOR THE USE OF THE INFORMATION DOCUMENT

1.

The exporter must ensure that, subject to any conditions they may lay down, the Customs authorities of the country of temporary importation are in a position to establish the identity of the goods.

2.

The duly completed Information Document (I. D.) must be presented to the Customs authorities whenever the goods are cleared.

3.

If the goods are to be re-imported in split consignments the following procedure applies.

(a)

Temporary exportation:

The exporter produces the I. D. in duplicate. The Customs certify both copies (Part I) and return them to the exporter who sends the original I. D. to the importer who keeps it until the last split re-exportation. The exporter keeps the duplicate I. D.

(b)

Temporary importation:

The importer produces the original I. D. to the Customs who certify Part II and return the I. D. to him.

(c)

Split re-exportation:

The re-exporter completes an additional Part III (including Cage G) and produces it to the Customs together with the original I. D. The Customs certify the additional Part III after checking it against the I. D. The re-exporter sends the additional Part III to re-importer.

(d)

Split re-importation:

The re-importer produces the additional Part III and his copy of the I. D. to the Customs for checking against each other.

(e)

Last split re-exportation:

The re-exporter completes Part III of the original I. D. including Cage G. The Customs certify the original I. D. and return it to the re-exporter who sends it to the re-importer.

(f)

Last split re-imporatation:

The re-importer producers both copies of the I. D. to the Customs.

4

EWG:L888UMBA04.95

FF: 8UEN; SETUP: 01; Hoehe: 254 mm; 30 Zeilen; 1733 Zeichen;

Bediener: MARK Pr.: C;

Kunde: L 888 Umbr. deutsch 04

ALLEGATO III

MODALITÀ DI CALCOLO

RIPARTIZIONE DELLE MERCI DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA TRA I PRODOTTI COMPENSATORI

Natura dei prodotti compensatori

immessi in libera pratica

Articolo 29, primo caso:

ricavata da un'unica specie di merci di esportazione temporanea

.

I

un'unica specie

Articolo 29, secondo caso:

ricavata da varie specie di merci di esportazione temporanea

.

II

ricavate da un'unica specie di merci di esportazione temporanea

Articolo 30, primo caso:

chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea) .

III

Articolo 31, primo caso:

chiave di valore .

IV

varie specie

ricavate da varie specie di merci di esportazione temporanea

Articolo 30, secondo caso:

chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea) .

V

Articolo 31, secondo caso:

chiave di valore .

VI

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VI.

Articolo 29, primo caso:

Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea si ricava un'unica specie di prodotto compensatore:

chiave quantitativa (prodotti compensatori)

a)

Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A

b)

Rendimento di 100 kg A:

200 kg X

c)

Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:

180 kg X

d)

Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

180/200 × 100 kg = 90 kg A

III.

Articolo 29, secondo caso:

Da varie specie di merci esportate si ricava un'unica specie di prodotto compensatore:

chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea)

a)

Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A e 50 kg B

b)

Rendimento di 100 kg A e 50 kg B:

300 kg X

c)

Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:

180 kg X

d)

Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

180/300 × 100 kg = 60 kg A

180/300 × 50 kg = 30 kg B

III.

Articolo 30, primo caso:

Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea si ricavano varie specie di prodotti compensatori:

chiave quantitativa

a)

Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A

b)

Rendimento di 100 kg A:

200 kg X nei quali si trovano 10 kg A

200 kg X nei quali si trovano

85 kg A

30 kg Y nei quali si trovano

10 kg A

95 kg A

c)

Base di ripartizione:

200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A

200 kg X = 85/95 × 100 kg =

89,47 kg A

30 kg Y = 10/95 × 100 kg =

10,53 kg A

100 kg A

d)

Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:

180 kg X e 20 kg Y

e)

Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

180 kg X = 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A

180 kg X = 180/200 × 89,47 =

80,52 kg A

20 kg X = 20/30 × 10,53 =

7,02 kg A

87,54 kg A

IV.

Articolo 31, primo caso:

Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea si ricavano varie specie di prodotti compensatori:

chiave di valore

a)

Quantitativo di merci di esportazione temporanea:

100 kg A

b)

Rendimento di 100 kg A:

200 kg X à ECU 12 = ECU 2 400

200 kg X à ECU 12 =

ECU 2 400

30 kg Y à ECU 5 =

ECU 150

ECU 2 550

c)

Base di ripartizione:

200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg = 94,12 kg A

200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg =

94,12 kg A

30 kg Y = 150/2 550 × 100 kg =

5,88 kg A

100 kg A

d)

Quantitativo di prodotti compensatori immessi in libera pratica:

180 kg X e 20 kg Y

e)

Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

180 kg X = 180/200 × 94,12 = 84,71 kg A

180 kg X = 180/200 × 94,12 =

84,71 kg A

20 kg X = 20/30 × 5,88 =

3,92 kg A

88,63 kg A

V.

Articolo 30, secondo caso:

Da varie specie di merci di esportazione temporanea si ricavano varie specie di prodotti compensatori:

chiave quantitativa

a)

Quantitativi di merci di esportazione temporanea:

100 kg A e 50 kg B

b)

Rendimento di 100 kg A e 50 kg B:

200 kg X nei quali si trovano 85 kg A e 35 kg B

200 kg X nei quali si trovano

85 kg A

e

35 kg B

30 kg Y nei quali si trovano

10 kg A

e

12 kg B

95 kg A

e

47 kg B

c)

Base di ripartizione:

200 kg X = 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A e 37,23 kg B

200 kg X = 85/95 × 100 kg =

89,47 kg A

200 kg X = 35/47 × 50 kg =

37,23 kg B

30 kg Y = 10/95 × 100 kg =

10,53 kg A

30 kg Y = 12/47 × 50 kg =

12,76 kg B

100 kg A

e

50 kg B

d)

Quantitativi di prodotti compensatori immessi in libera pratica:

180 kg X e 20 kg Y

e)

Quantitativi di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

180 kg X = 180/200 × 37,23 = 80,52 kg A e 33,51 kg B

180 kg X = 180/200 × 89,47 =

80,52 kg A

180 kg X = 180/200 × 37,23 =

33,51 kg B

20 kg Y = 20/30 × 10,53 =

7,02 kg A

20 kg Y = 20/30 × 12,76 =

8,51 kg B

87,54 kg A

e

42,02 kg B

VI.

Articolo 31, secondo caso:

Da varie specie di merci di esportazione temporanea si ricavano varie specie di prodotti compensatori:

chiave de valore

a)

Quantitativi di merci di esportazione temporanea:

100 kg A e 50 kg B

b)

Rendimento di 100 kg A e 50 kg B:

200 kg X a ECU 12 = ECU 2 400

200 kg X a ECU 12 =

ECU 2 400

30 kg Y a ECU 5 =

ECU 150

ECU 2 550

c)

Base di ripartizione:

200 kg X = 2 400/2 550 × 50 kg = 94,12 kg A e 47,06 kg B

200 kg X = 2 400/2 550 × 100 kg =

94,12 kg A

200 kg X = 2 400/2 550 × 50 kg =

47,06 kg B

30 kg Y = 150/2 550 × 100 kg =

5,88 kg A

30 kg Y = 150/2 550 × 50 kg =

100 kg A

e

2,94 kg B

100 kg A

e

50 kg B

d)

Quantitativi di prodotti compensatori immessi in libera pratica:

180 kg X e 20 kg Y

e)

Quantitativi di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:

180 kg X = 180/200 × 47,06 kg = 84,71 kg A e 42,35 kg B

180 kg X = 180/200 × 94,12 kg =

84,71 kg A

180 kg X = 180/200 × 47,06 kg =

42,35 kg B

20 kg Y = 20/30 × 5,88 kg =

3,92 kg A

20 kg Y = 20/30 × 2,94 kg =

1,96 kg B

88,63 kg A

e

44,31 kg B

EWG:L888UMBI05.96

FF: 8UIT; SETUP: 01; Hoehe: 984 mm; 255 Zeilen; 6012 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: C;

Kunde: 39541 Montan Italien

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Stato membro:

.

REGIME DEL PERFEZIONAMENTO PASSIVO

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