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Document 31987R2439

Regolamento (CEE) n. 2439/87 della Commissione del 12 agosto 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

GU L 225 del 13.8.1987, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2439/oj

31987R2439

Regolamento (CEE) n. 2439/87 della Commissione del 12 agosto 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell' India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 13/08/1987 pag. 0020 - 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2439/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'arti- colo 15,

considerando che, ai sensi degli articolo 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86, è concessa le sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le ampolle di vetro per recipienti isolanti, della voce 70.12 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 365 000 ECU che in data 5 agosto 1987 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 agosto 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 10.0760 // 70.12 (70.12-10, 20) // Ampolle di vetro per recipienti isolanti // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1987.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.

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