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Document 31987R2382

Regolamento (CEE) n. 2382/87 del Consiglio del 5 agosto 1987 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Iugoslavia

GU L 218 del 7.8.1987, pp. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/08/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2382/oj

31987R2382

Regolamento (CEE) n. 2382/87 del Consiglio del 5 agosto 1987 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 07/08/1987 pag. 0002 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2382/87 DEL CONSIGLIO

del 5 agosto 1987

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni che formano oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1043/87 (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, originari della Iugoslavia.

B. Seguito della procedura

(2) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio e entro i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 1043/87, i tre produttori/esportatori iugoslavi dei motori in questione Rade-Koncar (Zagabria), Sever (Subotica) ed Elektrokovina (Maribor) hanno presentato per iscritto le loro osservazioni chiedendo di essere intesi dalla Commissione. Quest'ultima li ha informati in modo dettagliato circa i riscontri e le considerazioni sulle quali essa aveva fondato le proprie conclusioni provvisorie e intedeva proporre l'istituzione di un dazio definitivo oltre alla riscossione degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio.

Tutte le parti hanno avuto la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista su queste conclusioni entro un termine determinato e si è tenuto conto delle eventuali osservazioni.

(3) La Commissione ha proceduto altresì ad una verifica presso tre importatori italiani di motori iugoslavi:

- Ceam, Inveruno (Milano),

- Incontrera & Wenninger, Milano,

- Smem, Monza.

C. Dumping

(4) Gli argomenti avanzati dagli esportatori iugoslavi, a seguito della determinazione preliminare di dumping esposta nel regolamento (CEE) n. 1043/87, riguardano essenzialmente il livello di adeguamento per le condizioni di pagamento in Iugoslavia e per l'inflazione intervenuta tra la vendita e il pagamento in Iugoslavia, il problema del tasso di cambio da prendere in considerazione per la conversione del dinaro iugoslavo nonché la differenza di costo tra le materie prime iugoslave e le materie prime importate.

(5) Per ciascuno dei tre produttori/esportatori è stato riveduto l'adeguamento del valore normale per tener conto delle condizioni di pagamento e di credito vigenti in Iugoslavia; le parti interessate avevano presentato una prova che giustificava le richieste.

(6) Nessuno degli argomenti avanzati in merito alle altre tre domande di adeguamento è stato invece abbastanza convincente da rimettere in discussione le constatazioni della Commissione di cui ai punti 18, 19 e 22 del regolamento (CEE) n. 1043/87. Al pari della Commissione, il Consiglio ritiene pertanto che queste domande debbano essere respinte per i motivi esposti nel suddetto regolamento.

(7) Ferma restando la modifica dell'adeguamento di cui al punto 5, le considerazioni avanzate dalla Commissione in materia di dumping vengono pertanto confermate dal Consiglio.

I margini medi ponderati di dumping per i motori del campione, debitamente corretti dopo la revisione dell'adeguamento per le condizioni di pagamento, vengono pertanto fissati ai seguenti livelli: Elektrovina: 98 %; Rade-Koncar: 109 %; Sever: 87 %.

D. Pregiudizio

(8) Nessuno dei produttori/esportatori interessati ha presentato alla Commissione argomenti abbastanza convincenti da rimettere in discussione la conclusione secondo cui le importazioni di motori elettrici polifase normalizzati iugoslavi arrecavano un grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

(9) I motivi che hanno indotto la Commissione a constatare l'esistenza di un pregiudizio, quali figurano ai punti 26 e seguenti del regolamento (CEE) n. 1043/87, sono stati confermati da quest'ultima.

(10) La società Rade-Koncar ha fatto valere che non era opportuno cumulare le importazioni e le quote di mercato dei tre esportatori iugoslavi, data la loro indipendenza giuridica e la loro autonomia commerciale.

Nonostante le argomentazioni presentate dalla Rade-Koncar, il Consiglio condivide il parere della Commissione quanto alla necessità di considerare globalmente le conseguenze delle importazioni iugoslave dei motori in questione. L'inchiesta ha infatti stabilito la fungibilità di questi prodotti, cioè la loro interscambiabilità ed equivalenza in termini di caratteristiche fisiche, nonché la loro vicinanza di prezzo da un esportatore all'altro; per i motivi indicati al punto 28 del regolamento (CEE) n. 1043/87 i motori elettrici polifase normalizzati sono pertanto concorrenti tra loro e con i prodotti analoghi offerti sul mercato della Comunità.

(11) La società Sever ha rilevato che la quota globale di mercato comunitario detenuta dalle importazioni iugoslave di motori era rimasta stazionaria nel periodo preso in considerazione dalla Commissione per le analisi del pregiudizio e cioè dal 1982 al 1985.

Dall'inchiesta della Commissione risulta - (punti 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 1043/87) - che la quota di mercato globale rappresentata da queste importazioni nell'insieme della Comunità era stata almeno del 3,2 % - 3,3 % il che rappresenta una parte rilevante del mercato comunitario; inoltre, nello stesso periodo, la penetrazione iugoslava era in netto aumento nei due mercati in cui queste importazioni sono maggiormente concentrate: dal 3,9 % al 4,8 % in Italia e dal 13 % al 16 % in Danimarca.

(12) Nonostante le argomentazioni presentate dagli esportatori iugoslavi, il Consiglio approva pienamente l'analisi fatta dalla Commissione ai punti da 26 a 33 del regolamento (CEE) n. 1043/87 e ritiene che, preso a sé, il pregiudizio arrecato dalle importazioni di motori iugoslavi, massicciamente effettuate in dumping, debba essere considerato notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

Benché l'andamento della produzione e quello delle vendite dei motori elettrici polifase normalizzati di produzione comunitaria attestino, dal 1982, un aumento dovuto alla ripresa del consumo di questo prodotto nella Comunità, nondimeno il livello estremamente basso dei prezzi all'importazione dei motori iugoslavi ha esercitato una pressione considerevole sui prezzi dei produttori comunitari a carattere industriale, i quali, nella quasi totalità dei casi, hanno subito, nel 1985, continue perdite nel settore dei motori normalizzati. La pressione delle importazioni iugoslave sui prezzi dei prodotti comunitari è dimostrata dall'esistenza di sottoquotazioni nette: dal 15 % al 35 % rispetto al prezzo di costo di riferimento e dal 10 % al 30 % rispetto al prezzo di vendita dei produttori industriali più competitivi.

Risulta inoltre che i margini di sottoquotazione rilevati sono totalmente imputabili al dumping praticato dai tre esportatori iugoslavi.

E. Interesse della Comunità

(13) Il Consiglio ritiene che, nell'interesse della Comunità, sia opportuno adottare nei confronti delle importazioni iugoslave di motori risultati oggetto di dumping una misura di difesa commerciale intesa ad eliminare il pregiudizio da esse arrecato.

Tuttavia, data la concorrenza intracomunitaria nel settore dei motori polifase normalizzati, e data altresì la necessità di preservare al massimo la competitività delle industrie a valle, il Consiglio giudica opportuno definire l'entità delle industrie a valle, il Consiglio giudica opportuno definire l'entità della misura da disporre - a prescindere dalla sua forma - in base ai prezzi di costo ai produttori a carattere industriale più competitivi.

F. Impegni

(14) Taluni produttori/esportatori hanno offerto alla Commissione impegni di prezzo sulle loro esportazioni future nella Comunità.

(15) La Commissione non ha accettato questi impegni. Essa ha informato i produttori/esportatori interessati dei motivi della propria decisione.

G. Riscossione definitiva degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio

provvisorio; istituzione di un dazio definitivo

(16) In considerazione di quanto sopra, il Consiglio ritiene che la difesa degli interessi della Comunità renda necessaria l'istituzione di un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni dei prodotti in questione originari della Iugoslavia, nonché la riscossione degli importi costituiti in garanzia a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 1043/87.

(17) Per quanto riguarda la forma e l'aliquota del dazio da istituire, il Consiglio fà proprie le considerazioni presentate dalla Commissione nel punto 35 del regolamento (CEE) n. 1043/87.

Al fine di evitare discriminazioni, e per le stesse ragioni fattuali, la forma e l'aliquota del dazio antidumping definitivo da istituire devono essere analoghe, date le differenze tra le caratteristiche fisiche dei prodotti, a quelle adottate a titolo definitivo dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 864/87 (1), nei confronti delle importazioni di motori originari dei paesi a commercio di Stato.

- Il tipo più adeguato di dazio antidumping è pertanto un dazio variabile pari alla differenza tra un prezzo minimo per tipo, espresso in ECU, e il prezzo di vendita al primo acquirente indipendente.

Poiché alcuni importatori, in particolare Sever Agrovojvodina di Copenaghen e Sever Agrovojvodina di Monaco, sono legati ad un esportatore da un'associazione o da un accordo di compensazione con un terzo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il Consiglio ritiene che per questi importatori il dazio antidumping debba essere determinato sulla base del prezzo di vendita al primo acquirente non legato all'esportatore. Per gli importatori in questione, il prezzo unitario netto franco frontiera comunitaria corrisponderà, in linea di massima, al valore in dogana quale sarebbe determinato in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (2).

- Per quanto riguarda il livello del prezzo minimo, il Consiglio ritiene che il dazio antidumping definitivo debba essere fissato allo stesso livello del dazio antidumping provvisorio per gli stessi motivi addotti dalla Commissione nel regolamento (CEE) n. 1043/87, in particolare per quanto riguarda il margine lordo di profitto da determinare per i produttori industriali più competitivi.

L'aliquota del dazio antidumping definitivo è pertanto nettamente inferiore ai margini di dumping definitivamente accertati. Tuttavia esso dovrebbe essere sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato dalle importazioni in oggetto all'industria comunitaria di motori elettrici polifase normalizzati, tenuto conto del prezzo di vendita necessario per garantire ai più competitivi della Comunità un equo profitto.

(18) Infine il Consiglio ha constatato che il dazio doganale massimo in vigore in Spagna e in Portogallo nel 1986 e nel 1987 per i motori elettrici polifase normalizzati in questione era superiore al dazio della tariffa doganale comune applicabile agli stessi prodotti. Per evitare che le importazioni in questi Stati membri subiscano dazi doganali globali più elevati, si è giudicato opportuno fare in modo che gli importi cumulati del dazio antidumping e dei dazi doganali non allineati in Spagna e in Portogallo non siano superiori agli importi cumulati del dazio della tariffa doganale comune e del dazio antidumping,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo nei confronti delle importazioni di motori elettrici polifase normalizzati di potenza superiore a 0,75 kW e inferiore o pari a 75 kW, della sottovoce ex 85.01 B I b) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe ex 85.01-33, ex 85.01-34 ed ex 85.01-36, originari della Iugoslavia.

2. L'espressione « motori polifase normalizzati » comprende tutti i motori oggetto di una normalizzazione internazionale, in particolare quella della Commissione elettronica internazionale (CEI). I motori in questione hanno le seguenti velocità normalizzate di rotazione: 3 000 giri al minuto, 1 500 giri al minuto, 1 000 giri al minuto e 750 giri al minuto; i seguenti livelli normalizzati di potenza: 1,1 - 1,5 - 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW e le seguenti altezze normalizzate di assi: 80 - 90 - 100 - 112 - 132 - 160 - 180 - 200 - 250 - 280 - 315 mm.

3. L'importo del dazio corrisponde, per ciascun tipo di motore, alla differenza tra il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità, per un prodotto non sdoganato, e il prezzo precisato nell'allegato.

Questo prezzo franco frontiera della Comunità per un prodotto non sdoganato è netto se le condizioni effettive di vendita prevedono che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione; esso viene diminuito dell'1 % per ogni mese di dilazione di pagamento effettivamente concesso.

4. a) Se le autorità doganali riscontrano che tra l'importatore e l'esportatore o un terzo esiste un'associazione o un accordo di compensazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2176/84, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità non può costituire un riferimento per determinare il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità, previsto al paragrafo 3. Il prezzo unitario netto franco frontiera della Comunità corri

sponde, in tal caso, al valore in dogana quale sarebbe determinato in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1224/80. In caso contrario, se per un importatore associato non fosse possibile determinare il valore in dogana conformemente alle disposizioni precedenti, il prezzo netto franco frontiera corrisponderà al valore in dogana quale questo sarebbe determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del suddetto regolamento.

b) Le disposizioni della lettera a) si applicano in particolare ai motori originari dei paesi in questione e importati dalle società elencate qui di seguito:

- Sever Agrovojvodina Copenaghen;

- Sever Agrovojvodina, Monaco.

5. Sono d'applicazione le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, fatte salve quelle del presente regolamento.

Articolo 2

Gli importi costituiti in garanzia per il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 1043/87 della Commissione, vengono riscossi a concorrenza degli importi dei dazi definitivamente istituiti.

Articolo 3

I dazi antidumping istituiti o riscossi in applicazione degli articoli 1 e 2 non sono riscossi sulle importazioni in Spagna e in Portogallo nella misura in cui l'importo cumulato del dazio doganale in vigore nello Stato membro in questione e del dazio antidumping non sia, per il prodotto in oggetto, superiore all'importo cumulato del dazio della tariffa doganale comune e del dazio antidumping relativo allo stesso prodotto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 agosto 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

(3) GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 5.

(1) GU n. L 83 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

Prezzi minimi all'importazione nella Comunità di alcuni motori elettrici polifase normalizzati originari della Iugoslavia

I prezzi minimi all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento figurano, espressi in ECU, nella tabella che segue.

Detti prezzi si applicano ai motori elettrici polifase di forma B 3 (vale a dire con bracci di fissaggio).

Per altre forme (B 5, B 14, ecc.), si aggiunge ai prezzi sottoindicati un importo supplementare del 7 %.

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // kW // CV // 3 000 g/m // 1 500 g/m // 1 000 g/m // 750 g/m // // // // // // // 1,1 // 1,5 // 40,3 // 41,7 // 57,9 // 89,1 // 1,5 // 2 // 45,4 // 49,1 // 68,3 // 105,0 // 2,2 // 3 // 59,1 // 60,4 // 89,1 // 135,8 // 3 // 4 // 70,0 // 72,5 // 108,3 // 162,0 // 4 // 5,5 // 87,5 // 92,0 // 136,2 // 195,8 // 5,5 // 7,5 // 113,3 // 117,0 // 177,4 // 241,2 // 7,5 // 10 // 143,7 // 150,8 // 204,5 // 299,5 // 11 // 15 // 194,1 // 200,3 // 295,7 // 403,2 // 15 // 20 // 244,9 // 261,6 // 387,3 // 519,4 // 18,5 // 25 // 314,0 // 319,0 // 475,2 // 644,3 // 22 // 30 // 375,7 // 375,7 // 558,1 // 794,7 // 30 // 40 // 501,5 // 495,6 // 739,3 // 1 023,3 // 37 // 50 // 627,2 // 614,8 // 911,3 // 1 244,1 // 45 // 60 // 704,7 // 729,3 // 1 090,8 // 1 461,1 // 55 // 75 // 945,5 // 911,3 // 1 356,1 // 1 776,8 // 75 // 100 // 1 261,5 // 1 207,0 // 1 799,7 // 2 287,4 // // // // // //

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