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Document 31987R2357

Regolamento (CEE) n. 2357/87 del Consiglio del 31 luglio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1282/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d' America

GU L 213 del 4.8.1987, pp. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2357/oj

31987R2357

Regolamento (CEE) n. 2357/87 del Consiglio del 31 luglio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1282/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d' America

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 04/08/1987 pag. 0032 - 0035


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2357/87 DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1282/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in seno al Comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Procedura

(1) Nel novembre 1980 la Commissione, con il regolamento (CEE) n. 2999/80 (2), ha accettato un impegno sui prezzi offerto dalla società statunitense US Industrial Chemical Company nel corso della procedura antidumping avviata nel giugno 1980 e relativa all'acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America. Nel maggio 1981, con il regolamento (CEE) n. 1282/81 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti ed esportato da altri produttori.

In novembre e dicembre 1985 la Commissione ha reso nota l'imminente scadenza dell'impegno (4) e del dazio (5) a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

(2) La Commissione ha in seguito ricevuto una richiesta di riesame da parte del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) che rappresenta tutti i produttori comunitari dei prodotti in questione.

Nel luglio 1986 la Commissione, avendo deciso che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare un riesame, ha pubblicato un avviso di riapertura della procedura antidumping relativa alle importazioni di acetato di vinile monomero di cui alla sottovoce 29.14 A II c) 1 della tariffa doganale comune corrispondente al codice Nimexe 29.14-32, originario degli Stati Uniti d'America (6) ed ha iniziato un'inchiesta.

(3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, nonché i produttori comunitari ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

(4) Tutti i produttori comunitari, alcuni esportatori statunitensi e alcuni importatori hanno risposto al questionario della Commissione. Alcuni produttori comunitari e tutti gli esportatori e gli importatori che hanno risposto al questionario hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

Le industrie che trasformano il prodotto in questione hanno inoltre presentato osservazioni scritte ed hanno chiesto ed ottenuto di essere intese.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dei fatti ed ha effettuato inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

Francia: Rhône Poulenc (Parigi),

Germania: Hoechst AG (Francoforte),

Wacker-Chemie GmbH (Monaco),

Italia: Montedipe (Milano),

Regno Unito: BP Chemicals Ltd (Londra);

b) Produttori/esportatori statunitensi

Celanese Chemical Co., Dallas, Texas,

Gantrade Corp., Montvale, New Jersey,

Phillips Petroleum Chemicals SA, Bartlesville, Oklahoma,

US Industrial Chemicals Co., Cincinnati, Ohio;

c) Importatori comunitari

Belgio: Celanese SA (Bruxelles) Phillips Petroleum Chemicals (Overijse),

Paesi Bassi: USI Chemicals Europe BV (Breda),

Portogallo: Resquimica (Mem Martins),

Spagna: Hoechst Ibérica SA (Barcellona),

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping sul mercato comunitario riguardava il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1986.

B. Valore normale

(7) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati sul mercato interno dai produttori che hanno effettuato esportazioni nella Comunità e fornito sufficienti elementi di prova, in quanto tali produttori sono stati ritenuti rappresentativi del mercato interno in questione.

C. Prezzi all'esportazione

(8) Dato che tutte le esportazioni sono state effettuate verso società consociate nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente; tali prezzi sono stati opportunamente adeguati per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, compresi dazi doganali e antidumping, nonché di un margine di utile del 5 %. Tale margine è stato ritenuto equo alla luce del margine di utile degli operatori indipendenti del prodotto in questione, i quali hanno cooperato allo svolgimento dell'inchiesta ed hanno fornito sufficienti elementi di prova.

(9) Due degli importatori associati, Celanese SA, Bruxelles (Belgio) e U.S.I. Chemicals Europe BV, Breda (Paesi Bassi) hanno contestato il margine di utile del 5 %, presentando elementi di prova relativi a margini di utile inferiori realizzati da alcuni operatori. Le due società hanno inoltre fornito statistiche di talune banche nazionali.

La Commissione tuttavia non ha potuto verificare gli elementi di prova presentati dai due importatori in questione e concernenti alcuni operatori, in quanto questi ultimi hanno rifiutato di collaborare. Le statistiche di talune banche nazionali riflettono inoltre un margine di utile medio di importatori indipendenti per una gamma di prodotti chimici industriali per i quali si possono ottenere margini di utile estremamente diversi. Per costruire il prezzo all'esportazione deve quindi essere impiegato il margine di utile accertato pari al 5 %.

D. Confronto

(10) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, riguardanti principalmente condizioni e modalità di vendita (spese per le vendite dirette, commissioni, sconti, modalità di pagamento ecc.). Tutti i confronti sono stati effettuati alla fase franco fabbrica. Gli esportatori non hanno contestato gli adeguamenti apportati.

E. Margini

(11) Il valore normale, in base alle media mensile ponderata, è stato confrontato con i prezzi all'esportazione durante i mesi corrispondenti, prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti, con un margine pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

I margini variano secondo l'esportatore interessato, con la seguente media ponderata per ciascuno degli esportatori soggetti all'inchiesta:

- Celanese Chemical Company 15,06 %,

- Gantrade Corporation 5,97 %,

- Phillips Petroleum Chemicals SA 17,41 %,

- US Industrial Chemicals Co. 5,88 %.

(12) Per gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono espressi in altro modo durante l'inchiesta, il margine di dumping è stato valutato in base ai dati disponibili. A questo proposito si ritiene che i risultati dell'inchiesta costituiscano la base più adeguata per il margine di dumping e che si premierebbe la mancanza di cooperazione e si offrirebbe la possibilità di eludere il dazio, se si attribuisse agli esportatori in questione un margine di dumping inferiore al margine massimo di 17,41 %, stabilito per un esportatore che ha cooperato all'inchiesta. Si ritiene pertanto opportuno applicare al gruppo di esportatori suddetti quest'ultimo margine di dumping.

F. Pregiudizio

(13) Per quanto riguarda il pregiudizio causato dalle importazioni effettuate in dumping, dagli elementi di prova disponibili risulta che le importazioni nella Comunità di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti, pari a 32 996 tonnellate nel 1983, sono passate a 39 926 tonnellate nel 1985 e a 33 021 tonnellate nel primo semestre del 1986, con un conseguente incremento della quota di mercato degli esportatori interessati da 11,7 % a 12,6 % e a 21,5 % nei periodi corrispondenti.

(14) Durante il periodo oggetto dell'inchiesta i prezzi di rivendita delle importazioni suddette erano inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari di un margine compreso tra 0,7 % e 11,3 % dei prezzi comunitari.

I prezzi di rivendita delle importazioni in esame erano inferiori a quelli necessari per coprire i costi dei produttori comunitari e offrire un adeguato utile, con i seguenti margini per i singoli esportatori soggetti all'inchiesta:

- Celanese Chemical Company 19,14 %,

- Gantrade Corporation 6,89 %,

- Philipps Petroleum Chemicals SA 10,56 %,

- US Industrial Chemicals Co. 7,35 %. (15) Le conseguenti ripercussioni sull'industria comunitaria si sono manifestate con una flessione delle vendite, escluse quelle destinate al mercato vincolato, da 243 133 tonnellate nel 1983 a 117 160 tonnellate nel primo semestre del 1986, con una perdita della quota di mercato da 86,4 % a 76,1 % nel periodo corrispondente.

Dato che i prezzi di vendita sul mercato comunitario sono diminuiti in misura sostanziale e di una percentuale maggiore rispetto ai costi di produzione dell'acetato di vinile monomero, l'industria comunitaria ha registrato un calo dei profitti.

(16) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato provocato da altri fattori. È stato tuttavia accertato che le importazioni del prodotto in questione originario di altri paesi, pari a 15 517 tonnellate nel 1983, sono scese a 3 733 tonnellate nel primo semestre del 1986. Tra il 1983 e la prima metà del 1986 il consumo sul mercato libero della Comunità ha registrato un incremento del 10 %; tale incremento è stato completamente assorbito dagli esportatori statunitensi.

Dato il rilevante incremento delle importazioni oggetto di dumping e visti i prezzi di vendita dei prodotti importati nella Comunità, si deve concludere che gli effetti delle importazioni in dumping di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti, considerati separatamente, costituiscono un pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria interessata.

(17) Alcuni esportatori hanno sostenuto che l'incidenza delle loro singole esportazioni dovrebbe essere considerata a parte e che non si dovrebbe considerare che essa abbia causato un pregiudizio sostanziale, data la modesta entità della loro quota di mercato nella Comunità.

La Commissione ha preso in esame fattori quali la comparabilità del prodotto importato in termini di natura della merce, l'incremento del volume delle importazioni rispetto ad un periodo di riferimento precedente e il basso livello di prezzi attribuibile ai prodotti di tutte le società, nonché la misura in cui ciascun prodotto importato nella Comunità era concorrenziale rispetto al prodotto simile dell'industria comunitaria. La Commissione ha concluso che non sono state presentate argomentazioni convincenti per dimostrare che le importazioni in dumping dalle società in questione non possono essere considerate causa del pregiudizio sostanziale subito. Se una qualsiasi società dovesse essere considerata a parte, si attuerebbe una discriminazione nei confronti di tutte le altre. La Commissione ha quindi concluso che, per definire il livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre considerare gli effetti complessivi delle importazioni in dumping da parte di tutti gli esportatori interessati.

Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione.

(18) Un esportatore americano, la società US Industrial Chemical Co., ha sostenuto che le vendite sul mercato spagnolo dovevano essere escluse dal calcolo del margine di dumping. La società ha affermato che i prezzi ai quali i prodotti sono stati venduti, pur essendo inferiori ai livelli vigenti nella Comunità a dieci, erano conformi all'andamento del mercato spagnolo e che quindi le quattro transazioni effettuate sul mercato spagnolo, durante il periodo di riferimento, non avevano provocato un pregiudizio all'industria comunitaria, per i motivi seguenti:

a) per molti anni il mercato spagnolo è rimasto isolato rispetto alla Comunità a causa dell'applicazione di un rigido regime di controlli dello Stato, licenze di importazione e dazi;

b) i produttori della Comunità non hanno subito pregiudizio a causa dell'integrazione politica nella Comunità di un mercato precedentemente isolato;

c) l'industria comunitaria produce al massimo livello di utilizzazione degli impianti, le esportazioni in Spagna di acetato di vinile monomero da parte dell'Europa a dieci sono nettamente aumentate in termini assoluti e relativi, mentre le esportazioni degli Stati Uniti in Spagna hanno registrato un incremento minore, senza contare che il produttore francese detiene 50 % del mercato spagnolo.

(19) La Commissione, dopo aver esaminato le argomentazioni formulate, in base algi elementi di cui dispone ha concluso che:

a) le quattro transazioni relative a vendite sul mercato spagnolo effettuate dalla US Industrial Chemical Co. rappresentavano circa un quarto delle esportazioni nella Comunità da parte della società in questione e 12 % delle esportazioni complessive degli Stati Uniti in Spagna;

b) gli esportatori americani forniscono oltre il 50 % delle importazioni complessive del prodotto in questione sul mercato spagnolo e nel primo semestre del 1986, vale a dire nel periodo oggetto dell'inchiesta, le loro esportazioni sono quasi raddoppiate. Nel 1985 sono state esportate 8 870 tonnellate rispetto a 8 040 tonnellate nel primo semestre del 1986. Nella seconda metà del 1986 l'incremento è rimasto costante (tra gennaio e settembre 1986 la Spagna ha importato dagli Stati Uniti 12 807 tonnellate del prodotto in questione), dopo la chiusura degli impianti del produttore spagnolo nel maggio 1986.

L'argomentazione secondo la quale si dovrebbero escludere le vendite sul mercato spagnolo in quanto, prima dell'adesione, la Spagna avrebbe favorito un regime di bassi prezzi, non tiene conto del fatto che a decorrere dal 1o gennaio 1986 la Comunità comprende un nuovo mercato, che deve essere trattato in modo uguale al resto della Comunità. (20) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2176/84 la Commissione ha inoltre esaminato la possibilità che si verifichi una minaccia di pregiudizio qualora sia abolito il dazio sulle importazioni in questione. A questo proposito è stato tenuto conto del fatto che le importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti sono nettamente aumentate, pur essendo sottoposte a provvedimenti antidumping. È stato inoltre accertato che l'industria statunitense dispone di capacità sufficienti per incrementare la propria produzione e che molto probabilmente le esportazioni sarebbero destinate alla Comunità, dato che le esportazioni degli Stati Uniti in altri mercati tradizionali dovrebbero diminuire in seguito all'installazione di nuovi impianti produttivi in Brasile e a Taiwan. La tendenza all'incremento delle esportazioni dovrebbe inoltre essere rafforzata dalla rilevante svalutazione del dollaro.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che la scadenza dei provvedimenti attualmente in vigore provocherebbe un pregiudizio ancora più grave di quello precedentemente subito dall'industria comunitaria e che è pertanto opportuno continuare ad applicare dazi antidumping.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

G. Interesse della Comunità

(21) Le industrie di trasformazione comunitarie hanno sostenuto che il mantenimento di misure di salvaguardia non è nell'interesse della Comunità, in quanto le renderebbe meno concorrenziali rispetto alle importazioni dei prodotti derivati di acetato di vinile monomero.

In considerazione dell'incidenza relativamente modesta di un incremento dei prezzi sui costi dell'industria di trasformazione, il Consiglio ha tuttavia concluso che, nell'interesse della Comunità, occorre adottare misure opportune.

(22) Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America deve quindi essere mantenuto e fissato ad un'aliquota conforme ai risultati dell'inchiesta.

H. Modifica del dazio

(23) Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping in vigore devono essere modificati, tenendo conto dei margini di dumping accertati nel periodo di riferimento. Quando, tuttavia, la differenza tra i prezzi di rivendita dei prodotti importati dagli Stati Uniti e i prezzi necessari per coprire i costi dei produttori comunitari ed offrire un adeguato profitto è inferiore al margine di dumping accertato, l'aliquota del dazio deve essere pari all'importo inferiore. Le aliquote dei dazi modificati sono le seguenti:

- Celanese Chemical Company 15,0 %,

- Gantrade Corporation 6,0 %,

- Phillips Petroleum Chemicals SA 10,5 %,

- US Industrial Chemicals Co. 5,9 %,

- altri 15,0 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1282/81 il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

« 2. L'aliquota del dazio antidumping è pari al 15 %.

3. In deroga al paragrafo 2, l'aliquota del dazio antidumping è pari a:

- 6 % per Gantrade Corporation,

- 10,5 % per Phillips Petroleum Chemicals SA e

- 5,9 % per US Industrial Chemicals Co. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 311 del 21. 11. 1980, pag. 13.

(3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 1.

(4) GU n. C 300 del 23. 11. 1985, pag. 4.

(5) GU n. C 338 del 31. 12. 1985, pag. 6.

(6) GU n. C 164 del 2. 7. 1986, pag. 2.

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