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Document 31987R2096
Council Regulation (EEC) No 2096/87 of 13 July 1987 on the temporary importation of containers
Regolamento (CEE) n. 2096/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 relativo al regime dell' ammissione temporanea dei contenitori
Regolamento (CEE) n. 2096/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 relativo al regime dell' ammissione temporanea dei contenitori
GU L 196 del 17.7.1987, pp. 4–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/11/1989
Regolamento (CEE) n. 2096/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 relativo al regime dell' ammissione temporanea dei contenitori
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 17/07/1987 pag. 0004 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2096/87 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1987 relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 3599/82 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1620/85 (5), ha istituito un regime generale di ammissione temporanea che non include i mezzi di trasporto; considerando che conviene comprendere nella legislazione comunitaria anche i mezzi di trasporto; che l'ammissione temporanea in base alla quale è consentito l'impiego, senza oneri di dazi all'importazione, dei contenitori importati che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato, qualora tali contenitori siano destinati ad essere riesportati, comportano deroghe alla tariffa doganale comune; considerando che conviene inoltre stabilire regole comuni per l'utilizzazione nel traffico interno dei contenitori così ammessi in esenzione dei dazi, fissare la durata della permanenza di questi contenitori nella Comunità e disciplinare le condizioni di applicazione del regime di ammissione temporanea; che queste disposizioni sono necessarie per realizzare uno degli obiettivi della Comunità; che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235; considerando che è necessario garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta l'adozione delle relative modalità di applicazione; che è opportuno instaurare in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato dei regimi doganali economici, istituito dal regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regime dell'ammissione temporanea permette, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esenzione totale dai dazi all'importazione senza divieto o restrizioni di importazione, di contenitori che non rispondono alle condizioni previste agli articoli 9 e 10 del trattato, carichi o meno di merci, destinati ad essere riesportati al di fuori di tale territorio. Articolo 2 Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) « contenitore », un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile, carrozzeria amovibile o altro dispositivo analogo): - che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci; - che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente; - che è specialmente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura del carico, mediante uno o più modi di trasporto; - che è concepito in maniera da essere facilmente manipolato, specialmente durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro; - che è concepito in maniera da essere facilmente riempito e vuotato e che ha un volume interno di almeno un metro cubo. Le piattaforme caricabili (« flat ») sono assimilate ai contenitori. Tuttavia si possono autorizzare deroghe in conformità della procedura di cui all'articolo 15. La definizione dei contenitori può essere completata secondo la stessa procedura per tener conto dell'evoluzione tecnica. Il termine « contenitore » comprende gli accessori e le attrezzature del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine « contenitore » non comprende i veicoli, gli accessori o pezzi staccati dei veicoli, né gli imballaggi; b) « dazi all'importazione », la definizione data a questi termini dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3599/82; c) « autorità doganale », qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane; d) « traffico interno », il trasporto delle merci caricate all'interno del territorio doganale della Comunità per essere scaricate sempre all'interno di tale territorio. Articolo 3 1. L'ammissione temporanea dei contenitori autorizzati per il trasporto sotto suggellamento doganale o semplicemente muniti di marchio è ammessa senza formalità all'atto della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità per conto dei loro proprietari, utilizzatori o rispettivi rappresentanti. 2. I contenitori diversi da quelli previsti al paragrafo 1 sono ammessi al beneficio del regime dell'ammissione temporanea previa autorizzazione dell'autorità doganale dello Stato membro in cui è stato chiesto di ammettere detti contenitori a tale regime. Articolo 4 Le norme concernenti il riconoscimento dell'autorizzazione per il trasporto sotto suggellamento doganale dei contenitori ammessi al beneficio del regime dell'ammissione temporanea sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 15. Articolo 5 I contenitori assoggettati al regime dell'ammissione temporanea possono restare nel territorio doganale della Comunità per un periodo massimo di dodici mesi. Tuttavia, quando circostanze particolari lo giustifichino, il periodo può essere prorogato per consentire l'utilizzazione autorizzata. Articolo 6 Le condizioni relative all'assoggettamento dei contenitori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e delle merci di cui all'articolo 10 al regime dell'ammissione temporanea sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 15. Articolo 7 I casi e le condizioni in cui l'assoggettamento dei contenitori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e delle merci di cui all'articolo 10 al regime dell'ammissione temporanea è subordinato alla costituzione di una garanzia sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 15. Articolo 8 L'autorità doganale adotta le misure di sorveglianza e di controllo necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento da parte del beneficiario del regime e da parte dell'utilizzatore del contenitore. Articolo 9 I contenitori posti sotto il regime dell'ammissione temporanea potranno essere utilizzati nel traffico interno prima della loro riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità. Tuttavia i contenitori possono essere utilizzati una volta sola durante ogni permanenza in uno Stato membro per il trasporto delle merci caricate all'interno del territorio di detto Stato membro per essere scaricate all'interno del territorio dello stesso Stato membro quando i contenitori dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di detto Stato membro. Articolo 10 L'autorità doganale ammette al beneficio del regime dell'ammissione temporanea i pezzi staccati, gli accessori e l'attrezzatura normale dei contenitori, importati separatamente dai contenitori ai quali sono destinati. Articolo 11 1. Il regime dell'ammissione temporanea si conclude quando il contenitore posto in detto regime viene esportato fuori del territorio doganale della Comunità o, in vista di una sua successiva esportazione, viene posto: - in zona franca o - nel regime del deposito, ovvero - nel regime del perfezionamento attivo con il sistema della sospensione. 2. In casi eccezionali le autorità doganali possono accettare la conclusione del regime autorizzando che il contenitore sia: - immesso in libera pratica; - posto sotto il regime della trasformazione in dogana; - distrutto sotto il controllo dell'autorità doganale; i residui e rottami risultanti da tale distruzione possono essere riesportati fuori del territorio doganale della Comunità oppure essere oggetto di una delle altre destinazioni previste nel presente articolo; - abbandonato a favore del Tesoro pubblico se tale possibilità è prevista dalla regolamentazione nazionale. La conclusione del regime alle condizioni di cui al primo comma può avvenire direttamente oppure previo passaggio per una zona franca o per uno dei regimi di cui al paragrafo 1. 3. I pezzi difettosi e i pezzi staccati tolti dai contenitori dopo la riparazione o la manutenzione devono avere una delle destinazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 12 Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Articolo 13 Fino a quando non saranno adottate norme comunitarie nel settore considerato, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri, di franchigie particolari previste a favore delle forze armate stazionate nel territorio doganale di uno Stato membro conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3822/85 (2). Articolo 14 Il comitato dei regimi doganali economici può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente, ad iniziativa di questo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 15 Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1999/85. Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Esso è applicabile sei mesi dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione che saranno adottate secondo la procedura prevista all'articolo 15. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. SIMONSEN (1) GU n. C 4 del 7. 1. 1984, pag. 3. (2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 116. (3) GU n. C 248 del 17. 9. 1984, pag. 6. (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1. (5) GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54. (6) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 22.