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Document 31987R2000
Commission Regulation (EEC) No 2000/87 of 7 July 1987 amending Regulation (EEC) No 788/86 fixing the free-at- Spanish-frontier values applicable to imports of certain cheeses originating in and consigned from Switzerland
REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all' importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti
REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all' importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti
GU L 188 del 8.7.1987, pp. 34–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; abrog. impl. da 388R0222
REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all' importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti -
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1987 pag. 0034 - 0035
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2000/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto la decisione 86/559/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca (1), in particolare lo scambio di lettere n. 3, punto I, lettera a), considerando che il testo del punto I, lettera a) della citata decisione precisa che la Svizzera s'impegna a rispettare, ove necessario, un valore franco frontiera spagnola all'importazione di determinati formaggi di origine svizzera e in provenienza dal suo territorio; considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1927/86 (3), fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti; considerando che il regolamento (CEE) n. 1949/87 della Commissione (4) ha stabilito per la campagna 1987/1988 il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno di conseguenza modificare i valori franco frontiera spagnola all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 788/86 è sostituito dal seguente testo: Articolo 1 I valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti, scortati da un certificato, sono calcolati come segue: 1.2 // // // Designazione delle merci // Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto // // // // // Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune: // // - in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 341,58 (1) // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 365,76 (1) // Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune: // // - in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a (4) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 58. // // // Designazione delle merci // Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto // // // // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 389,94 (2) // - in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 423,79 (2) // Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, della sottovoce 04.04 B della tariffa doganale comune // - // Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 %, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune // - // Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune // - // Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, della sottovoce 04.04 D della tariffa doganale comune, e di un valore franco frontiera pari o superiore a // 243,00 // // (1) Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1). (2) Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1767/82 » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // 365,76 (2) (1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98. (2) GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20. (3) GU n. L 167 del 24. 6. 1986, pag. 11.