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Documento 31987R1996

REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che fissa, fino alla fine della campagna 1987/1988, il prezzo d' acquisto minimo dei limoni consegnati all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

GU L 188 del 8.7.1987, p. 27—28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Estatuto jurídico do documento Já não está em vigor, Data do termo de validade: 30/06/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1996/oj

31987R1996

REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che fissa, fino alla fine della campagna 1987/1988, il prezzo d' acquisto minimo dei limoni consegnati all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione -

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1987 pag. 0027 - 0028


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1996/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1987

che fissa, fino alla fine della campagna 1987/1988, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1353/86 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità II, maggiorato del 5 % del prezzo di base; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1987/1988 con regolamento (CEE) n. 1927/87 del Consiglio (3);

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; che, onde favorire al massimo la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, risulta opportuno considerare per il calcolo della compensazione la totalità della differenza fra detti prezzi;

considerando che, per quanto riguarda la campagna in corso, il prezzo d'acquisto minimo e l'importo della compensazione finanziaria del prodotto in questione, sono stati già fissati fino al 30 giugno dal regolamento, (CEE) n. 1736/87 della Commissione (4); che i dati attualmente disponibili permettono di fissare questi prezzi fino alla fine della campagna del prodotto in questione;

considerando che, a norma dell'articolo 119, punto 2, e dell'articolo 305, punto 2, dell'atto di adesione, dopo il primo ravvicinamento dei prezzi il prezzo minimo applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo viene ravvicinato al prezzo minimo comune in base al meccanismo di cui agli articoli 70 e 238 dell'atto medesimo, mentre la compensazione finanziaria applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna ovvero in Portogallo;

considerando che la tardiva pubblicazione dell'importo del prezzo minimo e della compensazione finanziaria non ha permesso agli interessati di stipulare per tempo i contratti relativi alla prima parte della campagna 1987/1988; che occorre pertanto derogare alle date previste dal regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1715/86 (6);

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1562/85 per i limoni conferiti all'industria nel periodo compreso tra il 1o giugno e 30 novembre, il fatto generatore si considera come intervenuto il 1o giugno e il tasso di conversione applicabile al prezzo minimo corrisponde al tasso rappresentativo in vigore il 1o giugno;

considerando che a partire dal 1o luglio 1987 sono stati modificati i tassi di conversione da applicare nel settore degli ortofrutticoli; che per ragioni di ordine economico è opportuno prevedere l'applicazione dei tassi modificati per la campagna 1987/1988; che a tal fine è necessario posticipare al 1o luglio la data del 1o giugno di cui al precedente considerando;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1987/1988, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti:

(in ECU/100 kg netti)

1.2.3 // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // 12,36 // 12,81 // 19,53 // // //

2. Il prezzo minimo è fissato per merce partenza centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1987/1988, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti:

(in ECU/100 kg netti)

1.2.3 // // // // Spagna // Portogallo // Altri Stati membri // // // // 4,51 // 4,96 // 11,68 // // //

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, i contratti per la prima parte della campagna 1987/1988 possono essere stipulati fino al 31 luglio 1987.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1562/85, le clausole aggiuntive dei contratti di cui al paragrafo 1 possono essere stipulate fino al 30 settembre 1986.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1562/85, la data del 1o giugno è sostituita dalla data del 1o luglio per quanto riguarda i contratti relativi alla prima parte della campagna 1987/1988, eseguiti dopo il 30 giugno 1987.

2. Le autorità competenti designate dagli Stati membri verificano l'adeguamento, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1, del prezzo minimo indicato nei contratti stipulati prima del 1o luglio 1987 e non ancora eseguiti alla data del 30 giugno 1987.

3. Per quanto riguarda i limoni della campagna 1987/1988, nella domanda per l'ottenimento della compensazione finanziaria prevista dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1562/85 occorre distinguere i quantitativi conferiti all'industria prima e dopo la data del 1o luglio 1987.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.

(3) GU n. L 183 del 3. 7. 1987.

(4) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 42.

(5) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.

(6) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.

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