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Document 31987R1990

REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

GU L 188 del 8.7.1987, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1990/oj

31987R1990

REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale -

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1987 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), si riferisce principalmente alla distribuzione o al consumo in loco di carni bovine sotto forma di pasti pronti; che si rivela opportuno accogliere nell'ambito di detto regolamento anche la distribuzione, a prezzo di costo, di carne bovina cruda; che tuttavia, onde evitare abusi, è necessario stabilire condizioni imprescindibili; che per poter controllare a livello comunitario gli effetti di questo nuovo provvedimento è opportuno subordinarne l'applicazione alla preventiva valutazione, da parte dei servizi della Commissione, delle circostanze e delle modalità che caratterizzano ciascun caso pratico;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2374/79 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 1 bis

1. I prodotti di cui trattasi devono essere utilizzati sotto forma di pasti pronti, messi a disposizione delle persone assistite dai citati enti.

2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare la vendita delle carni non previamente preparate, a condizione che:

- la vendita sia realizzata a prezzo di costo;

- la vendita sia limitata alle persone il cui reddito è costituito in misura rilevante da un aiuto finanziario concesso da detto istituto o collettività, in particolare per l'acquisto delle carni;

- sia stabilito un massimale d'acquisto per persona;

- sia tenuto un registro in cui figurino gli acquisti individuali;

- l'acquirente si impegni a non rivendere la carne, che deve essere consumata dall'acquirente stesso o dai suoi familiari.

Gli Stati membri che intendano avvalersi di tale facoltà ne informano preventivamente la Commissione, indicando in particolare:

- l'elenco degli istituti o collettività interessati e il numero approssimativo delle persone che possono beneficiare delle vendite;

- una descrizione del funzionamento del sistema e delle relative misure di controllo;

- il prezzo di vendita praticato e gli elementi che lo costituiscono.

Può essere fissato un massimale a norma della procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà provvedono, all'inizio di ogni mese, a notificare alla Commissione i quantitativi venduti nel corso del mese precedente nel quadro della presente misura. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.

(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

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