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Document 31987R1990
Commission Regulation (EEC) No 1990/87 of 7 July 1987 amending Regulation (EEC) No 2374/79 on the sale at reduced prices of certain products in the beef and veal sector held by intervention agencies to certain welfare institutions and bodies
REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale
REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale
GU L 188 del 8.7.1987, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale -
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1987 pag. 0018 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/87 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), si riferisce principalmente alla distribuzione o al consumo in loco di carni bovine sotto forma di pasti pronti; che si rivela opportuno accogliere nell'ambito di detto regolamento anche la distribuzione, a prezzo di costo, di carne bovina cruda; che tuttavia, onde evitare abusi, è necessario stabilire condizioni imprescindibili; che per poter controllare a livello comunitario gli effetti di questo nuovo provvedimento è opportuno subordinarne l'applicazione alla preventiva valutazione, da parte dei servizi della Commissione, delle circostanze e delle modalità che caratterizzano ciascun caso pratico; considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento (CEE) n. 2374/79 è inserito il seguente articolo: « Articolo 1 bis 1. I prodotti di cui trattasi devono essere utilizzati sotto forma di pasti pronti, messi a disposizione delle persone assistite dai citati enti. 2. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare la vendita delle carni non previamente preparate, a condizione che: - la vendita sia realizzata a prezzo di costo; - la vendita sia limitata alle persone il cui reddito è costituito in misura rilevante da un aiuto finanziario concesso da detto istituto o collettività, in particolare per l'acquisto delle carni; - sia stabilito un massimale d'acquisto per persona; - sia tenuto un registro in cui figurino gli acquisti individuali; - l'acquirente si impegni a non rivendere la carne, che deve essere consumata dall'acquirente stesso o dai suoi familiari. Gli Stati membri che intendano avvalersi di tale facoltà ne informano preventivamente la Commissione, indicando in particolare: - l'elenco degli istituti o collettività interessati e il numero approssimativo delle persone che possono beneficiare delle vendite; - una descrizione del funzionamento del sistema e delle relative misure di controllo; - il prezzo di vendita praticato e gli elementi che lo costituiscono. Può essere fissato un massimale a norma della procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà provvedono, all'inizio di ogni mese, a notificare alla Commissione i quantitativi venduti nel corso del mese precedente nel quadro della presente misura. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16. (4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.