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Document 31987R1989
Commission Regulation (EEC) No 1989/87 of 6 July 1987 fixing for the 1987/88 marketing year the amount of the levy in connection with the offsetting of storage costs for sugar
REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/87 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1987 che fissa l' importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1987/88
REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/87 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1987 che fissa l' importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1987/88
GU L 188 del 8.7.1987, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988
REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/87 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1987 che fissa l' importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1987/88 -
Gazzetta ufficiale n. L 188 del 08/07/1987 pag. 0017 - 0017
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/87 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1987 che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1987/88 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, considerando che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone che le spese di magazzinaggio dello zucchero e degli sciroppi siano rimborsate forfettariamente dagli Stati membri; considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (4), stabilisce che l'ammontare del contributo per lo zucchero comunitario è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili per il quantitativo prevedibile di commercializzazione in oggetto; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili dev'essere maggiorata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne di commercializzazione precedenti; considerando che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'importo mensile del rimborso sia fissato dal Consiglio contemporanemente ai prezzi d'intervento derivati; che, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, tale importo è stato fissato a 0,49 ECU per 100 kg di zucchero bianco; considerando che il quantitativo immagazzinato da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1358/77, è pari alla media aritmetica dei quantitativi che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che i quantitativi di zucchero comunitario in giacenza ogni mese della campagna di commercializzazione 1987/1988 possono essere stimati sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata nonché dei quantitativi probabilmente smerciati per il consumo interno o esportati durante lo stesso mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 può essere pertanto stimata a circa 96,5 milioni di t di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi per lo zucchero comunitario può essere dunque stimata a circa 473 milioni di ECU per la campagna di commercializzazione 1987/1988; che il saldo prevedibile delle precedenti campagne di commercializzazione può essere valutato in un importo negativo di 19 milioni di ECU; che le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero stabiliscono che il contributo è fissato per 100 kg di zucchero bianco; che il quantitativo di zucchero comunitario che sarà smerciato per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimato per la campagna di commercializzazione 1987/1988 a circa 12,3 milioni di t espresso in zucchero comunitario bianco; che l'importo del contributo per lo zucchero ammonta pertanto a 4,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 4,00 ECU per 100 kg di zucchero bianco. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. (4) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.