Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1960

REGOLAMENTO (CEE) N. 1960/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

GU L 184 del 3.7.1987, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1960/oj

31987R1960

REGOLAMENTO (CEE) N. 1960/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati -

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 03/07/1987 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0234
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0234


REGOLAMENTO (CEE) N. 1960/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'aiuto forfettario previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/86 (5), mirava a favorire lo sviluppo dei foraggi essiccati; che tale obiettivo puo essere conseguito fissando adeguatamente la percentuale di cui all'articolo 5 del citato regolamento e intervenendo sull'aiuto complementare; che occorre pertanto sopprimere l'aiuto forfettario e modificare, di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che l'importo dell'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 differisce dall'importo dell'aiuto a favore degli altri prodotti previsti dall'articolo 1, lettere b) e c) a motivo dei diversi costi di trasformazione; che è pertanto opportuno prevedere una differenza fissa fra questi due importi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1117 è modificato come segue:

1. l'articolo 3 è soppresso;

2. il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Tale aiuto è pari ad una percentuale, da stabilirsi, della differenza fra questi due prezzi per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino e alla lettera c). La percentuale è stabilita dal Consiglio contemporaneamente al prezzo di obiettivo e secondo la stessa procedura.

L'aiuto per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino è pari all'aiuto previsto al primo comma del presente articolo, diminuito di un importo fissato tenendo conto dei diversi costi di produzione dei prodotti considerati.»;

3. all'articolo 5, nei paragrafi 1 e 3 il termine «complementare» è soppresso;

4. all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma i termini «Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 sono concessi soltanto» sono sostituiti dai termini «L'aiuto di cui all'articolo 5 è concesso soltanto»;

5. all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma i termini «Tali aiuti sono corrisposti» sono sostituiti dai termini «L'aiuto è corrisposto»;

6. all'articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino i termini «degli aiuti di cui agli articoli 3 e 5» sono sostituiti dai termini «dell'aiuto di cui all'articolo 5»;

7. all'articolo 6, paragrafo 3 i termini «degli articoli 3 e 5» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 5».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

AE

(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 36.

(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.

(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.

(4) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.

(5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 43.

Top